Compromesso per arbitrato irrituale - Art. 40 c.p.c. - Inapplicabilità - Medesima domanda proposta in sede giurisdizionale - Improponibilità - Connessione ad altra di competenza del giudice adito - Ininfluenza.
Il compromesso per arbitrato irrituale, essendo finalizzato a conseguire, a mezzo di mandato, la risoluzione negoziale della controversia, implica una rinuncia dei contraenti alla tutela giurisdizionale, che impedisce l'applicazione dell'art. 40 c.p.c. e, di conseguenza, rende improponibile la domanda con cui la parte abbia chiesto, in sede giurisdizionale, la decisione della medesima controversia, seppur connessa con altra domanda di competenza del giudice adito.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3352 del 10/02/2025 (Rv. 674058-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_040, Cod_Proc_Civ_art_806