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Rimessione della causa al giudice di primo grado – Cass. n. 1086/2021

Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per ragioni di giurisdizioni - Regolamento di giurisdizione d'ufficio - Proposizione da parte del primo giudice - Inammissibilità - Fondamento.

 

Il giudice di primo grado, cui il giudice d'appello abbia rimesso la causa ai sensi dell'art. 353 c. p.c. per averne riformato la declinatoria di giurisdizione, non può proporre regolamento di giurisdizione d'ufficio, ma è tenuto a statuire sulla domanda, atteso che soltanto il giudice "ad quem", in presenza di "translatio" a seguito della declinatoria di giurisdizione pronunciata dal primo giudice adito ed appartenente ad un altro plesso giurisdizionale, può rimettere d'ufficio, sino alla prima udienza di trattazione, la questione di giurisdizione alle sezioni unite.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 1086 del 14/01/2022 (Rv. 663591 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_353

 

Corte

Cassazione

1086

2022

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Domenico Condello - Avvocato Foro di Roma - Già Docente di Informatica Giuridica Università di Urbino
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