Corte dei conti - procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - giurisdizione civile - conflitti - di giurisdizione - Domanda di accertamento delle condizioni sanitarie preordinate al riconoscimento della prestazione di inabilità di natura previdenziale - Procedimento ex art. 445 bis c.p.c. - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Fondamento - Domanda di accertamento sanitario prodromico al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento - Giurisdizione del giudizio ordinario - Sussistenza - Fattispecie.
La domanda del pubblico dipendente di accertamento delle condizioni sanitarie - se preordinata al riconoscimento dell'assegno di invalidità introdotta con procedimento ex art. 445-bis c.p.c. e, quindi, strumentale all'adozione del provvedimento amministrativo di attribuzione della prestazione pensionistica - appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei dipendenti pubblici; se, invece, tale domanda è prodromica al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (ex art. 1 della l. n. 18 del 1980), la giurisdizione spetta al giudice ordinario. (Fattispecie relativa ad un ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. finalizzato al conseguimento, quale effetto dell'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie, non solo delle prestazioni previdenziali di invalidità e inabilità connesse al denunciato stato di totale e permanente inabilità lavorativa, ma anche dell'ulteriore prestazione assistenziale dell'indennità di accompagnamento).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 5237 del 28/02/2025 (Rv. 673936-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_445