Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione I: Dell'introduzione della causa Sezione II: Dell'istruzione della causa Sezione III: Della decisione della causa 119. (Redazione della sentenza)
Art. 119. (Redazione della sentenza)
1. L'estensore deve consegnare la minuta della sentenza da lui redatta al presidente del tribunale o della sezione. Il presidente, datane lettura, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive insieme con l'estensore e la consegna al cancelliere, il quale scrive il testo originale, o ne affida la scritturazione al dattilografo di ruolo, sotto la sua direzione, a norma dell'art. 132 del codice.
2. Il presidente e il relatore, verificata la corrispondenza dell'originale alla minuta consegnata al cancelliere, sottoscrivono la sentenza e la fanno sottoscrivere all'altro giudice.
3. Il giudice che ha steso la motivazione aggiunge la qualifica di estensore alla sua sottoscrizione.
4. Quando la sentenza è pronunziata secondo equità se ne deve dare atto nel dispositivo.
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Documenti collegati:
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - sottoscrizione – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16843 del 05/07/2013Presunzione di coincidenza delle figure del relatore e dell'estensore della sentenza - Superamento - Sostituzione, nella posizione di estensore, del relatore con il presidente (o con altro giudice) - Dimostrazione in base alla documentale formulazione della sentenza - Necessità.
L'art. 276, comma quinto, cod. proc. civ., il quale prevede che la motivazione della sentenza è stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all'altro giudice, pone una presunzione - ribadita dall'art. 119, secondo comma, disp. att. cod. proc. civ., che indica come sottoscrittori il presidente ed il relatore - di coincidenza delle figure del relatore e dell'estensore della sentenza. Tale presunzione può essere vinta solo dalla dimostrazione, in base alla documentale formulazione della stessa sentenza, dell'avvenuta sostituzione, nella posizione di estensore, del giudice autore della relazione con il presidente o con l'altro giudice.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16843 del 05/07/2013
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provvedimenti del giudice civile - sentenza - pubblicazione (deposito della) – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 13794 del 01/08/2012Consegna dell'originale completo della sentenza al cancelliere - Certificazione del deposito da parte del cancelliere - Contemporaneità delle formalità di pubblicazione e di deposito - Necessità - Conseguenze - Attestazione di pubblicazione avvenuta in data successiva al deposito del documento - Ammissibilità - Esclusione - Presenza sulla sentenza di due date distinte di deposito e di pubblicazione - Rilevanza della sola prima data - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 13794 del 01/08/2012
A norma dell'art. 133 cod.proc.civ., la consegna dell'originale completo del documento-sentenza al cancelliere, nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, avvia il procedimento di pubblicazione, il quale si compie, senza soluzione di continuità, con la certificazione del deposito mediante l'apposizione, in calce al documento, della firma e della data del cancelliere, che devono essere contemporanee alla data della consegna ufficiale della sentenza, in tal modo resa pubblica per effetto di legge. È pertanto da escludere che il cancelliere, preposto, nell'espletamento di tale attività, alla tutela della fede pubblica (art. 2699 cod.civ.), possa attestare che la sentenza, già pubblicata, ai sensi dell'art. 133 cod.civ., alla data del suo deposito, viene pubblicata in data successiva, con la conseguenza che, ove sulla sentenza siano state apposte due date, una di deposito, senza espressa specificazione che il documento contiene soltanto la minuta del provvedimento, e l'altra di pubblicazione, tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione della sentenza decorrono già dalla data del suo deposito.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 13794 del 01/08/2012
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provvedimenti del giudice civile - sentenza - pubblicazione (deposito della) – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24178 del 17/11/2011Presenza sulla sentenza di due timbri di deposito entrambi sottoscritti dal cancelliere - Individuazione del "dies a quo" del termine di impugnazione di cui all'art. 327 cod. proc. civ. - Rilevanza della data più risalente - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24178 del 17/11/2011
Qualora la sentenza presenti, oltre la sottoscrizione del giudice e del relatore, due date diverse, entrambe apposte con timbro datario della cancelleria ed affiancate dall'indicazione "depositato in cancelleria", al fine di individuare il giorno di deposito, dal quale decorre il termine di decadenza dell'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., occorre far riferimento alla data cronologicamente precedente, poiché l'annotazione del deposito della sentenza, dopo le sottoscrizioni del presidente e del relatore, deve intendersi apposta sull'originale della stessa ed è perciò escluso che tale documento possa essere qualificato come semplice minuta e che l'annotazione possa essere riferita alla previsione del primo comma dell'art. 119 disp. att. cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24178 del 17/11/2011
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - sottoscrizione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21049 del 28/09/2006Qualificazione - Requisito essenziale - Omissione - Conseguenze - Procedimento di correzione degli errori materiali o rinnovazione della pubblicazione - Inammissibilità - Declaratoria di nullità assoluta ed insanabile rilevabile anche di ufficio - Configurabilità - Inesistenza - Equiparabilità - Effetto conseguenziale - Rilevazione del vizio nel giudizio di legittimità - Rimessione della causa in sede di impugnazione al medesimo giudice della sentenza priva della sottoscrizione -
Necessità - provvedimenti del giudice civile - sentenza - nullità della sentenza - in genere - pronuncia sulla nullità - Sentenza di appello - Mancanza della sottoscrizione del presidente del collegio - Nullità insanabile della sentenza - Sussistenza - Relativo accertamento nel giudizio di legittimità - Conseguenze - Rinvio della causa al medesimo giudice - Necessità.
La sottoscrizione della sentenza da parte del giudice - e, nel caso del giudice collegiale, del presidente e dell'estensore - costituisce un requisito essenziale del provvedimento, la cui ingiustificata mancanza, pur se involontaria, provocata, cioè, da errore o da dimenticanza, ne determina la nullità assoluta e insanabile, equiparabile all'inesistenza, senza che possa ovviarsi né con il procedimento di correzione degli errori materiali né con la rinnovazione della pubblicazione da parte dello stesso organo che - emessa la pronunzia - ha ormai esaurito la sua funzione giurisdizionale. Ne consegue che, pur in esito al giudizio di cassazione, la causa va rimessa al medesimo giudice che ha pronunciato la sentenza carente di sottoscrizione, a tenore degli artt. 354, primo comma, 360, n. 4, e 383, ultimo comma, cod. proc. civ., il quale, in sede di rinvio, risulta investito del potere-dovere di riesaminare il merito della controversia senza limitarsi alla semplice rinnovazione della pronunzia. Trattasi, invero, di rinvio improprio o restitutorio giustificato dal rilievo che il giudizio di gravame, siccome definito con sentenza radicalmente nulla, deve ritenersi come non avvenuto, per cui lo stesso non va "sostituito" con altro da svolgersi avanti a diverso giudice dello stesso grado, ma va "rinnovato" dallo stesso giudice funzionalmente competente a giudicare in grado di appello sulla sentenza di primo grado. …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - sottoscrizione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26040 del 29/11/2005Qualificazione - Requisito essenziale - Omissione - Conseguenze - Procedimento di correzione degli errori materiali o rinnovazione della pubblicazione - Inammissibilità - Declaratoria di nullità assoluta ed insanabile rilevabile anche di ufficio - Effetto consequenziale - Rimessione della causa in sede di impugnazione al giudice della sentenza priva della sottoscrizione - Necessità.
La sottoscrizione della sentenza da parte del giudice - e, nel caso del giudice collegiale, del presidente e dell'estensore (ovvero di uno dei due), secondo quanto disposto dall'art. 132, ultimo comma, cod. proc .civ. - costituisce un requisito essenziale del provvedimento, la cui mancanza ne determina la nullità assoluta e insanabile, senza che possa ovviarsi né con il procedimento di correzione degli errori materiali (che postula un provvedimento dal contenuto affetto da omissioni od errori, ma ormai completo nel suo procedimento di formazione), né tantomeno con la rinnovazione della pubblicazione da parte dello stesso organo che - emessa la pronunzia - ha ormai esaurito la sua funzione giurisdizionale. Il suddetto vizio di nullità, rilevabile anche d'ufficio, comporta la rimessione della causa al medesimo giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione, il quale viene investito del potere dovere di riesaminare il merito della causa stessa e non può limitarsi ad una semplice rinnovazione della sentenza.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26040 del 29/11/2005
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15629 del 26/07/2005Discussione della causa - Deliberazione da parte di collegio in tutto od in parte diverso - Relativa nullità - Qualificazione - Inapplicabilità del regime di cui al secondo comma dell'art. 161 cod. proc. civ. - Vizio di costituzione del giudice – Sussistenza.
Conseguenze nel caso di rilevazione da parte del giudice d'appello - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Decisione nel merito - Necessità - Rilievo della nullità in cassazione - Rimessione al giudice d'appello ovvero al giudice in unico grado - Necessità - Fondamento.
La decisione di primo grado deliberata in camera di consiglio da un collegio diverso, in uno o più membri, da quello che ha assistito alla discussione della causa, in violazione dell'art. 276, primo comma, cod. proc. civ., è causa di nullità della sentenza, riconducibile al vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ. ed è soggetta al relativo regime, con la conseguenza che il giudice d'appello che rilevi anche d'ufficio detta nullità, è tenuto a trattenere la causa e a deciderla nel merito, provvedendo alla rinnovazione della decisione come naturale rimedio contro la rilevazione della nullità (salvo dar corso anche ad eventuali attività cui sia stato sollecitato nell'ambito del regime dei "nova" in appello), e non deve, invece, rimettere la causa al primo giudice che ha pronunciato la sentenza affetta da nullità, in quanto non ricorre nella specie alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'art. 354 cod. proc. civ., dovendosi in particolare escludere che il vizio in questione sia assimilabile al difetto assoluto di sottoscrizione della sentenza, contemplato dall'art. 161, secondo comma, del codice di rito, per il quale, invece, detta rimessione è imposta dallo stesso art. 354. Allorquando il vizio venga rilevato (anche d'ufficio) dalla Corte di cassazione, la causa va rimessa al giudice d'appello ovvero al giudice che ha pronunciato in unico grado per la rinnovazione della decisione, non potendo la rinnovazione della decisione essere effettuata nel giudizio di legittimità.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15629 del 26/07/2005
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provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15629 del 26/07/2005Discussione della causa - Deliberazione da parte di collegio in tutto od in parte diverso - Relativa nullità - Qualificazione - Inapplicabilità del regime di cui al secondo comma dell'art. 161 cod. proc. civ. - Vizio di costituzione del giudice - Sussistenza - Conseguenze nel caso di rilevazione da parte del giudice d'appello - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Decisione nel merito - Necessità - Rilievo della nullità in cassazione - Rimessione al giudice d'appello ovvero al giudice in unico grado - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15629 del 26/07/2005
La decisione di primo grado deliberata in camera di consiglio da un collegio diverso, in uno o più membri, da quello che ha assistito alla discussione della causa, in violazione dell'art. 276, primo comma, cod. proc. civ., è causa di nullità della sentenza, riconducibile al vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ. ed è soggetta al relativo regime, con la conseguenza che il giudice d'appello che rilevi anche d'ufficio detta nullità, è tenuto a trattenere la causa e a deciderla nel merito, provvedendo alla rinnovazione della decisione come naturale rimedio contro la rilevazione della nullità (salvo dar corso anche ad eventuali attività cui sia stato sollecitato nell'ambito del regime dei "nova" in appello), e non deve, invece, rimettere la causa al primo giudice che ha pronunciato la sentenza affetta da nullità, in quanto non ricorre nella specie alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'art. 354 cod. proc. civ., dovendosi in particolare escludere che il vizio in questione sia assimilabile al difetto assoluto di sottoscrizione della sentenza, contemplato dall'art. 161, secondo comma, del codice di rito, per il quale, invece, detta rimessione è imposta dallo stesso art. 354. Allorquando il vizio venga rilevato (anche d'ufficio) dalla Corte di cassazione, la causa va rimessa al giudice d'appello ovvero al giudice che ha pronunciato in unico grado per la rinnovazione della decisione, non potendo la rinnovazione della decisione essere effettuata nel giudizio di legittimità.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15629 del 26/07/2005
Cod_Proc_Civ_art_132 com. 2 n. 4, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_158, …...
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