Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione I: Dell'introduzione della causa Sezione II: Dell'istruzione della causa Sezione III: Della decisione della causa 118. (1) (Motivazione della sentenza)
Art. 118. (1) (Motivazione della sentenza)
1. La motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
2. Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati. Nel caso previsto nell’articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.
3. In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici.
4. La scelta dell’estensore della sentenza prevista nell’articolo 276 ultimo comma del codice è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.
(1) Articolo aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.
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provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11508 del 03/06/2016Motivazione "per relationem" - Richiamo a precedenti giurisprudenziali - Puntuale riferimento al precedente - Necessità - Fondamento.
In tema di motivazione della sentenza, ove la stessa richiami un orientamento giurisprudenziale, è necessario un puntuale riferimento al precedente che, anche se non ritrascritto nelle sue parti significative, sia tale da consentire di enucleare, attraverso la sua lettura, il percorso logico giuridico seguito per pervenire alla decisione.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11508 del 03/06/2016
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22652 del 05/11/2015Trascrizione delle deduzioni di parte - Rinvio ad ulteriore atto di parte - Carenza assoluta di motivazione - Nullità della sentenza. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22652 del 05/11/2015
Nel processo civile ed in quello tributario la sentenza motivata mediante la trascrizione delle deduzioni di una parte, consistenti nel rinvio a tutte le argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo, è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36, comma 1, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto non consente d'individuare in modo chiaro, univoco ed esaustivo le ragioni, attribuibili al giudicante, su cui si fonda la decisione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22652 del 05/11/2015
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - in genere - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 21420 del 21/10/2015Mancanza di una pagina della sentenza o inesatta indicazione della numerazione delle pagine - Difformità rispetto al modello di cui all'art. 132 c.p.c. - Condizioni - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 21420 del 21/10/2015
La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., richiede che l'esposizione dei fatti di causa riassuma concisamente il contenuto sostanziale della controversia e che nella motivazione sia chiaramente illustrato il percorso logico giuridico seguito, sicché è sufficiente che la sentenza, pur non avendo l'indicazione esatta delle pagine o anche in assenza di una delle pagine originariamente redatte, consenta di desumere la ragione per la quale ogni istanza proposta dalle parti sia stata esaminata e di ricostruire l'esatto ragionamento posto a base della decisione.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 21420 del 21/10/2015
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Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4605 del 22/02/2013Configurabilità in relazione alle sentenze della Corte di cassazione (art. 391 bis cod. proc. civ.) - Condizioni - Limiti - Omissione della descrizione di un motivo di ricorso poi valutato e deciso - Rilevanza ai fini della revocazione - Esclusione.
Il limite dell'errore percettivo chiaramente posto dalla legge alla revocazione della sentenza della Corte di cassazione riconduce l'ambito di ammissibilità di detta impugnazione all'ipotesi di svista o mancata attenzione su di un fatto materiale o processuale che si traduca in una omessa percezione dell'esistenza stessa di un motivo di ricorso, escludendo, così, quella - riconducibile ai vizi della completezza grafica o della intelligibilità logica della statuizione - della decisione consapevolmente assunta ma incomprensibilmente esternata. Non ricorre, quindi, un siffatto errore quando la Corte, pur completamente omettendo, alla stregua del cogente disposto degli articoli 132, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. (ed a maggior ragione ove si adotti una motivazione semplificata), la descrizione del motivo che si accinge ad esaminare, ne argomenti poi la sua valutazione e decisione, indefettibilmente esternandole con proposizioni comprensibili.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4605 del 22/02/2013
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 766 del 14/01/2013Indicazione delle norme applicate - Necessità - Esclusione - Vizi ex artt. 360, primo comma, n. 3 e 5, cod. proc. civ. - Inconfigurabilità - Fondamento.
L'indicazione in sentenza, ai sensi dell'art. 118 disp .att. cod. proc .civ., delle disposizioni di legge applicate, non è prescritta a pena di nullità e, pertanto, non si ravvisa né il vizio di omessa motivazione, ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., né il vizio di violazione di legge, ai sensi del primo comma, n. 3, della stessa disposizione, qualora, nella sentenza impugnata, non sia stato operato l'espresso richiamo alla specifica disciplina legale posta a fondamento della statuizione, atteso che, in base alla "ratio" degli artt. 118 disp. att. cod. proc. civ. e 132, primo comma, n .4, cod. proc. civ., è essenziale che dal complesso delle argomentazioni svolte dal giudice emergano gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 766 del 14/01/2013
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provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14611 del 23/06/2009Giudizio secondo equità - Necessità di individuare la norma giuridica applicabile - Esclusione - Comprensibilità del ragionamento seguito per l'individuazione della regola equitativa - Assenza di contrasto con i principi della disciplina legislativa - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14611 del 23/06/2009
Nel giudizio secondo equità il giudice non ha l'obbligo di individuare preventivamente la norma giuridica astrattamente applicabile nè di applicarla in concreto, mentre ha l'obbligo di rendere comprensibile il procedimento logico-intuitivo seguito per determinare la regola equitativa e di verificare che essa non si ponga in contrasto con i principi sottesi alla disciplina legislativa.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14611 del 23/06/2009
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