91. (Comunicazioni a consulenti di parte)
Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione II: Dell'istruzione della causa 91. (Comunicazioni a consulenti di parte)
Art. 91. (Comunicazioni a consulenti di parte)
1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 201 primo comma del Codice deve essere indicato il domicilio o il recapito del consulente della parte.
2. Il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio, perché vi possa assistere a norma degli articoli 194 e 201 del Codice.
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Documenti collegati:
prova civile - consulenza tecnica - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24996 del 10/12/2010
Vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali - Nullità relativa - Deducibilità - Prima difesa successiva al deposito della relazione - Consulenza d'ufficio svolta con rogatoria estera - Regime applicabile anche a consulenza disposta con rogatoria estera - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24996 del 10/12/2010
L'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, dedotta per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito avendo natura giuridica di nullità relativa. Tale qualificazione giuridica permane tuttavia anche per l'ipotesi in cui la consulenza sia svolta tramite rogatoria alla competente autorità estera, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24996 del 10/12/2010
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