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90. (Indagini del consulente senza la presenza del giudice)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione II: Dell'istruzione della causa 90. (Indagini del consulente senza la presenza del giudice)

Art. 90. (Indagini del consulente senza la presenza del giudice)

1. Il consulente tecnico che, a norma dell'articolo 194 del Codice, è autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere.

2. Il consulente non può ricevere altri scritti defensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite dall'articolo 194 del Codice.

3. In ogni caso deve essere comunicata alle parti avverse copia degli scritti defensionali.

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Documenti collegati:

Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attività - comunicazioni alle parti - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6195 del 18/03/2014
Comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali - Obbligatorietà - Necessità di comunicazione delle successive indagini - Esclusione - Fondamento. In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi dell'art. 194, secondo comma, cod. proc. civ. e dell'art. 90, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre analogo obbligo di comunicazione non sussiste quanto alle indagini successive, incombendo sulle parti l'onere d'informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6195 del 18/03/2014   …...
Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6195 del 18/03/2014
Deposito tardivo della relazione - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Limiti. L'inosservanza, da parte del consulente tecnico d'ufficio, del termine assegnatogli per il deposito della consulenza non comporta di regola alcuna nullità, se non in particolari casi nel rito del lavoro. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6195 del 18/03/2014   …...
Prova civile - consulenza tecnica - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1744 del 24/01/2013
Vizi procedurali inerenti alla comunicazione dell'inizio o alla prosecuzione delle operazioni peritali - Nullità relativa - Deducibilità - Prima difesa successiva al deposito della relazione - Necessità - Omissione - Effetti - Sanatoria della nullità - Sussistenza - Rinvio per esame della relazione disposto nell'udienza immediatamente successiva al deposito - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. La nullità della consulenza tecnica d'ufficio, derivante dalla mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali o attinente alla loro partecipazione alla prosecuzione delle operazioni stesse, avendo carattere relativo, resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l'udienza di mero rinvio della causa disposto dal giudice per consentire ai difensori l'esame della relazione, poiché la denuncia di detto inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto dell'elaborato del consulente. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1744 del 24/01/2013   …...
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prova civile - consulenza tecnica - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24996 del 10/12/2010
Vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali - Nullità relativa - Deducibilità - Prima difesa successiva al deposito della relazione - Consulenza d'ufficio svolta con rogatoria estera - Regime applicabile anche a consulenza disposta con rogatoria estera - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24996 del 10/12/2010 L'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, dedotta per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito avendo natura giuridica di nullità relativa. Tale qualificazione giuridica permane tuttavia anche per l'ipotesi in cui la consulenza sia svolta tramite rogatoria alla competente autorità estera, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24996 del 10/12/2010   …...

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