72. (Deposito del fascicolo di parte e iscrizione a ruolo)
Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione I: Dell'introduzione della causa 72. (Deposito del fascicolo di parte e iscrizione a ruolo)
Art. 72. (Deposito del fascicolo di parte e iscrizione a ruolo)
1. Insieme con la nota d'iscrizione a ruolo la parte deve consegnare al cancelliere il proprio fascicolo. Esso è custodito in unica cartella col fascicolo d'ufficio che il cancelliere forma a norma dell'articolo 168 secondo comma del codice.
2. Nella stessa cartella sono custoditi i fascicoli delle parti che si costituiscono successivamente.
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Documenti collegati:
Termini processuali - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21794 del 27/10/2015
Rimessione in termini - Presupposto - Irregolarità della delibera di ammissione a gratuito patrocinio - Mancata iscrizione a ruolo dell'appello in attesa dell'integrazione della delibera - Configurabilità - Esclusione - Ragioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21794 del 27/10/2015
L'istituto della rimessione in termini presuppone che la decadenza sia derivata da una causa non imputabile alla parte perché estranea alla sua volontà, sicché non può essere invocata quando la parte stessa, dovendo integrare una delibera di ammissione al gratuito patrocinio erroneamente emessa da un consiglio dell'ordine degli avvocati incompetente, non abbia per tale ragione provveduto alla iscrizione al ruolo di una causa di appello nel termine di legge, trattandosi di una scelta della parte medesima, che avrebbe potuto pagare il contributo unificato e ricorrere solo successivamente all'assistenza tramite il patrocinio a spese dello Stato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21794 del 27/10/2015
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decadenza dall'impugnazione - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.7393 del 25/03/2013
Smarrimento dei fascicoli di ufficio e di parte - Decadenza dall'impugnazione per decorso dei termini - Rimessione in termini - Possibilità - Esclusione - Fondamento.
Lo smarrimento del fascicolo d'ufficio e di quello di parte, relativi al giudizio di primo grado, non può considerarsi causa impeditiva della proposizione dell'impugnazione entro il termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ., tale da giustificare una richiesta di rimessione in termini, potendo la parte chiedere al giudice la ricostituzione di detti fascicoli e l'eventuale integrazione dei motivi d'appello.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.7393 del 25/03/2013
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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decadenza dall'impugnazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7393 del 25/03/2013
Smarrimento dei fascicoli di ufficio e di parte - Decadenza dall'impugnazione per decorso dei termini - Rimessione in termini - Possibilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7393 del 25/03/2013
Lo smarrimento del fascicolo d'ufficio e di quello di parte, relativi al giudizio di primo grado, non può considerarsi causa impeditiva della proposizione dell'impugnazione entro il termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ., tale da giustificare una richiesta di rimessione in termini, potendo la parte chiedere al giudice la ricostituzione di detti fascicoli e l'eventuale integrazione dei motivi d'appello.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7393 del 25/03/2013
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