71. Nota d'iscrizione a ruolo.
Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione I: Dell'introduzione della causa 71. Nota d'iscrizione a ruolo.
Art. 71. Nota d'iscrizione a ruolo.
La nota d'iscrizione della causa nel ruolo generale deve contenere l'indicazione delle parti, nonché le generalità ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo, del procuratore che si costituisce, dell'oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione, e dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti.
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Documenti collegati:
Termini processuali - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21794 del 27/10/2015
Rimessione in termini - Presupposto - Irregolarità della delibera di ammissione a gratuito patrocinio - Mancata iscrizione a ruolo dell'appello in attesa dell'integrazione della delibera - Configurabilità - Esclusione - Ragioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21794 del 27/10/2015
L'istituto della rimessione in termini presuppone che la decadenza sia derivata da una causa non imputabile alla parte perché estranea alla sua volontà, sicché non può essere invocata quando la parte stessa, dovendo integrare una delibera di ammissione al gratuito patrocinio erroneamente emessa da un consiglio dell'ordine degli avvocati incompetente, non abbia per tale ragione provveduto alla iscrizione al ruolo di una causa di appello nel termine di legge, trattandosi di una scelta della parte medesima, che avrebbe potuto pagare il contributo unificato e ricorrere solo successivamente all'assistenza tramite il patrocinio a spese dello Stato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21794 del 27/10/2015
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Procedimento civile - iscrizione a ruolo – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4163 del 02/03/2015
Vizi o irregolarità - Costituzione in giudizio - Formalità - Violazioni - Nullità - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4163 del 02/03/2015
Ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., in mancanza di un'espressa sanzione di nullità, la nota d'iscrizione a ruolo è nulla per irregolarità formali, con conseguente mancata costituzione della parte, solo quando difettino i requisiti indispensabili per il raggiungimento del suo scopo, che è quello di portare la causa a conoscenza del giudice perché possa trattare e decidere la lite instauratasi fra le parti con l'atto di citazione, sicché non ne ricorrono i presupposti quando la nota, ancorché incompleta o erronea in qualcuno dei suoi elementi, sia comunque tale da consentire d'individuare con sicurezza il rapporto processuale su cui è invocata la pronuncia del giudice adito.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4163 del 02/03/2015
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fine
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