Skip to main content

2923. Locazioni.

Art.2923. Locazioni.

0 Codice civile

L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali. 

Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice civile aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice. 

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

________________________________________________________

Documenti collegati:

Immobiliare - custodia - contratto di locazione opponibile alla procedura - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25584 del 24/09/2024 (Rv. 672449-01)
Riscossione dei canoni e azione di risoluzione - Legittimazione del custode - Sussistenza. Nell'ipotesi di espropriazione forzata di immobile locato con contratto opponibile alla procedura, il custode giudiziario - quale titolare di un ufficio di diritto pubblico sottoposto al controllo dell'autorità giudiziaria e destinato a sostituirsi al titolare nella gestione e amministrazione del compendio in custodia, che costituisce un patrimonio autonomo o separato e, dunque, un distinto centro di imputazione di rapporti patrimoniali - è legittimato alla riscossione dei canoni di locazione e, in caso di morosità del conduttore, all'esercizio dell'azione di risoluzione del contratto. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25584 del 24/09/2024 (Rv. 672449-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2923, Cod_Civ_art_2912, Cod_Proc_Civ_art_559, Cod_Proc_Civ_art_560 …...
Vendita forzata - effetti - locazioni - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7909 del 23/03/2024 (Rv. 670542-01)
Locazioni stipulate in data anteriore al pignoramento - Adeguatezza del prezzo convenuto - Accertamento - Momento di riferimento - Fattispecie. Nel processo esecutivo, il pignoramento, atto che vincola il bene nel patrimonio del debitore al soddisfacimento del creditore, cristallizza la situazione giuridica opponibile ai creditori e ai terzi che dall'esecuzione forzata acquisiscono diritti si cristallizza, sicché, nel caso di locazione dei beni pignorati anteriore al pignoramento, l'adeguatezza del canone - che è una delle condizioni, ex art. 2923 c.c., per l'applicabilità del generale principio "emptio non tollit locatum" - va considerata con riferimento alla data del pignoramento e non a quella di stipulazione del contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto dell'opposizione avverso l'ordine di liberazione dell'immobile pignorato che, nel compiere la verifica di opponibilità della locazione in relazione al carattere "vile" del canone, aveva tenuto conto dell'assetto negoziale alla data del pignoramento per effetto di una scrittura modificativa del contratto originario). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7909 del 23/03/2024 (Rv. 670542-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1599, Cod_Civ_art_2923, Cod_Proc_Civ_art_617 …...
Dovere del giudice dell'esecuzione di esaminare "ex officio" l'opponibilità di titoli di godimento – Cass. n. 12473/2023
Esecuzione forzata – immobiliare – Potere - dovere del giudice dell'esecuzione di esaminare "ex officio" l'opponibilità di titoli di godimento - Sussistenza - Fasi processuali - Finalità - Fondamento.  In tema di espropriazione immobiliare, il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di esaminare "ex officio" i titoli di godimento eventualmente opponibili alla procedura, sia nel momento in cui provvede a determinare il prezzo-base dell'immobile o a dare, doverosamente, indicazioni ai potenziali acquirenti sul suo stato di occupazione (circostanza che incide sul valore del cespite), sia, soprattutto, quando è chiamato ad emettere l'ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c., provvedimento che, ovviamente, non va emanato in caso di ritenuta opponibilità del titolo vantato dal terzo. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12473 del 09/05/2023 (Rv. 667573 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2923, Cod_Civ_art_2929, Cod_Proc_Civ_art_560   Corte Cassazione 12473 2023 …...
Inopponibilità alla procedura della locazione "a canone vile" – Cass. n. 12473/2023
Esecuzione forzata - immobiliare - Art. 2923, comma 3, c.c. - Inopponibilità alla procedura della locazione "a canone vile" - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.  È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2923, comma 3, c.c. (norma che, rendendo inopponibile all'aggiudicatario, alla procedura e ai creditori la locazione "a canone vile", consente al giudice dell'esecuzione l'emanazione diretta dell'ordine di liberazione), il quale non impedisce al conduttore l'esercizio del diritto di difesa, né ostacola l'impresa privata, mirando, piuttosto, a salvaguardare il diritto al recupero del credito - che gode di tutela costituzionale e anche sovranazionale - da iniziative economiche fraudolente o, comunque, lesive delle ragioni creditorie. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12473 del 09/05/2023 (Rv. 667573 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2923, Cod_Proc_Civ_art_560   Corte Cassazione 12473 2023 …...
Locazione "a canone vile" stipulata in data anteriore al pignoramento – Cass. n. 9877/2022
Esecuzione forzata - immobiliare - vendita forzata - effetti - locazioni - Locazione "a canone vile" stipulata in data anteriore al pignoramento (art. 2923, comma 3, c.c.) - Opponibilità alla procedura - Esclusione - Fondamento - Potestà del giudice dell'esecuzione di emettere l'ordine di liberazione - Sussistenza - Necessità di un titolo esecutivo conseguito in sede di cognizione - Esclusione - Rimedio a favore dei soggetti pregiudicati dall'ordine - Opposizione ex art. 617 c.p.c..   La locazione "a canone vile" stipulata in data anteriore al pignoramento non è opponibile all'aggiudicatario ai sensi dell'art. 2923, comma 3, c.c. ed è inopponibile anche alla procedura o ai creditori che ad essa danno impulso, stante l'interesse pubblicistico al rituale sviluppo del processo esecutivo e, quindi, per un motivo di ordine pubblico processuale, il quale impone l'anticipazione degli effetti favorevoli dell'aggiudicazione e del decreto di trasferimento, col peculiare regime di efficacia "ultra partes" di quest'ultimo: ne consegue che è pienamente legittima l'emanazione diretta, da parte del giudice dell'esecuzione, dell'ordine di liberazione - con la successiva attuazione da parte del custode e senza che sia necessario munirsi preventivamente di un titolo giudiziale conseguito in sede cognitiva - avvalendosi delle stesse inopponibilità previste per l'aggiudicatario, potendo i vari soggetti coinvolti o pregiudicati da tale provvedimento trovare tutela delle loro ragioni nelle forme dell’opposizione agli atti esecutivi. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9877 del 28/03/2022 (Rv. 664400 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_560, Cod_Civ_art_2923   Corte Cassazione 9877 2022 …...
Locazione - rinnovazione – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19522 del 19/07/2019 (Rv. 654571 - 01)
Locazione ad uso non abitativo - Pignoramento dell'immobile anteriore al terzo rinnovo della locazione - Rinnovazione del contratto - Autorizzazione del giudice dell'esecuzione - Necessità - Fondamento. In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, la rinnovazione tacita del contratto alle scadenze contrattuali successive alla prima (nella specie la terza), a seguito del mancato esercizio, da parte del locatore, della facoltà di disdetta (non motivata) del rapporto ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge n. 392 del 1978, costituisce una libera manifestazione di volontà negoziale. Pertanto, in caso di pignoramento dell'immobile locato eseguito in data antecedente alla scadenza del termine per l'esercizio della menzionata facoltà da parte del locatore, la rinnovazione della locazione necessita dell'autorizzazione del giudice dell'esecuzione prevista dall'art. 560, comma 2, c.p.c.. Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19522 del 19/07/2019 (Rv. 654571 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2923, Cod_Proc_Civ_art_560_2 …...
Contratti agrari - contratti ultranovennali – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10136 del 18/05/2015
Affitto di fondo rustico a coltivatore diretto - Contratti stipulati in forma orale e non trascritti - Validità ed efficacia nei confronti dei terzi - Art. 41 della legge n. 203 del 1982 - Deroga agli artt. 1350 e 2643 cod. civ. - Configurabilità - Deroga agli artt. 2923 cod. civ. e 560 cod. proc. civ. - Esclusione - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10136 del 18/05/2015 L'art. 41 della legge 3 maggio 1982, n. 203, che stabilisce la validità ed efficacia anche nei confronti dei terzi dei contratti ultranovennali di affitto di fondi rustici a coltivatore diretto, pur se stipulati in forma verbale e non trascritti, deroga alla disciplina di cui agli artt. 1350, n.8, e 2643, n. 8 cod. civ., secondo cui tutti i contratti di locazione immobiliari ultranovennali (e quindi anche quelli agrari) debbono farsi a pena di nullità per atto pubblico o scrittura privata, ma non agli artt. 2923 cod. civ. e 560 cod. proc. civ., sicchè, in caso di pignoramento del bene oggetto del rapporto agrario, il contratto ultranovennale è opponibile all'aggiudicatario d'asta solo se recante data certa anteriore al pignoramento, e, se non trascritto, solo nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10136 del 18/05/2015   …...
Locazione - rinnovazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11168 del 29/05/2015
Locazione ad uso non abitativo - Pignoramento dell'immobile anteriore al termine per l'esercizio della disdetta alla seconda scadenza - Rinnovazione del contratto - Autorizzazione del giudice dell'esecuzione - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11168 del 29/05/2015 Esecuzione forzata - immobiliare - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11168 del 29/05/2015 In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, la rinnovazione tacita del contratto alla seconda scadenza contrattuale, a seguito del mancato esercizio, da parte del locatore, della facoltà di disdetta (non motivata) del rapporto ai sensi dell'art. 28, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, costituisce una libera manifestazione di volontà negoziale. Pertanto, in caso di pignoramento dell'immobile locato eseguito in data antecedente alla scadenza del termine per l'esercizio della menzionata facoltà da parte del locatore, la rinnovazione della locazione necessita dell'autorizzazione del giudice dell'esecuzione prevista dall'art. 560, secondo comma, cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11168 del 29/05/2015   …...
ESECUZIONE FORZATA - CUSTODIA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - MODO CUSTODIA - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20341 del 28/09/2010
Immobile sottoposto ad esecuzione - Locazione stipulata dal custode, dietro autorizzazione del giudice - Durata entro i limiti temporali della procedura esecutiva - Necessità - Opponibilità all'acquirente "in executivis" - Esclusione. La locazione stipulata dal custode giudiziario, a tal fine autorizzato dal giudice, di un immobile sottoposto ad esecuzione forzata, è contratto la cui durata risulta "naturaliter" contenuta nei limiti della procedura concorsuale, non potendo essere opposta a colui che abbia acquistato il bene a seguito di vendita forzata. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20341 del 28/09/2010   …...

________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

Codice civile

c.c.

cc

2923

locazioni