Skip to main content

2922. Vizi della cosa. Lesione.

Art.2922. Vizi della cosa. Lesione.

0 Codice civile

L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali. 

Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice civile aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice. 

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

________________________________________________________

Documenti collegati:

Vendita forzata – Contestazioni – aggiudicazione – Cass. n. 22854/2020
Esecuzione forzata - vendita forzata - effetti – evizione - Vendita forzata - Contestazioni relative alla validità ed efficacia dell'aggiudicazione - Deducibili mediante opposizione agli atti esecutivi - Necessità - Fattispecie in tema di discrepanza tra la reale superficie dell'immobile e quella stimata. In tema di processo esecutivo, ogni questione relativa alla validità ed efficacia dell'aggiudicazione e della vendita forzata deve essere fatta valere, tanto dalle parti della procedura quanto dall'aggiudicatario, nell'ambito del processo stesso e attraverso i rimedi impugnatori ad esso connaturali (e, quindi, principalmente, mediante l'opposizione agli atti esecutivi), non essendo ammissibile un'autonoma azione di ripetizione, anche solo parziale, del prezzo di aggiudicazione nei confronti dei creditori che hanno partecipato al riparto o del debitore al quale sia stato attribuito l’eventuale residuo. (Nella fattispecie, la S.C. ha statuito che il principio, di portata generale, trova applicazione pure nel caso di discrepanza tra la superficie reale dell'immobile venduto e quella indicata nella relazione di stima posta a base della vendita coattiva, senza che tale ipotesi possa essere assimilata a quella di evizione, anche soltanto parziale, la quale consente all'acquirente della cosa espropriata di ripetere il prezzo da ciascun creditore). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 22854 del 20/10/2020 (Rv. 659410 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_512, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Civ_art_2921, Cod_Civ_art_2922 corte cassazione 22854 2020 …...
Esecuzione forzata - pegno - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8881 del 13/05/2020 (Rv. 657839 - 01)
Vendita all'asta di bene oggetto di pegno - Art. 2922 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Previsione regolamentare e convenzionale di non applicazione della normativa in tema di vizi redibitori e mancanza di qualità della cosa venduta - Validità - Limiti. Responsabilita' patrimoniale - cause di prelazione - pegno (nozione, caratteri) - di beni mobili - vendita della cosa. La vendita al pubblico incanto di cosa ricevuta in pegno, ai sensi dell'art. 2797 c.c., configura una forma di autotutela privata esecutiva, diversa e distinta dall'espropriazione forzata, sicché alla stessa non si applica la disciplina prescritta per la vendita forzata e, in particolare, l'art. 2922 c.c., che nega alla parte acquirente la possibilità di fare valere i vizi della cosa venduta, in quanto le cose ottenute in pegno non sono liberamente negoziabili dal creditore garantito, comunque tenuto al rispetto delle leggi speciali inerenti alle forme specifiche di costituzione del pegno. Deve, tuttavia, considerarsi lecita e meritevole di tutela, in ossequio al principio di autonomia privata ex art. 1322 c.c., la previsione regolamentare e convenzionale (desumibile anche in via implicita dal regolamento d'asta) di esclusione del diritto del partecipante all'asta di contestare i vizi redibitori e la mancanza di qualità della cosa venduta in base agli artt. 1490 e 1497 c.c., fatta salva la tutela riconosciuta in caso di vendita di "aliud pro alio". Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8881 del 13/05/2020 (Rv. 657839 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1490, Cod_Civ_art_1497, Cod_Civ_art_2785, Cod_Civ_art_2796, Cod_Civ_art_2797, Cod_Civ_art_2910, Cod_Civ_art_2911, Cod_Civ_art_2919, Cod_Civ_art_2922 …...
Esecuzione forzata - vendita forzata - effetti - vizi della cosa – Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14165 del 12/07/2016
Vendita forzata - Art. 2922 c.c. - Esclusione della garanzia per vizi della cosa venduta - Estensione - Limiti - Questione manifestamente infondata di costituzionalità. Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - liquidazione dell'attivo - vendita di immobili - in genere. L'esclusione della garanzia per i vizi della cosa, sancita dall'art. 2922 c.c. per la vendita forzata compiuta nell'ambito dei procedimenti esecutivi - applicabile anche a quella disposta in sede di liquidazione dell'attivo fallimentare - riguarda le fattispecie prefigurate dagli artt. da 1490 a 1497 c.c. (vizi e mancanza di qualità della cosa), ma non l'ipotesi di consegna di "aliud pro alio", configurabile, invece, se il bene aggiudicato appartenga ad un genere affatto diverso da quello indicato nell'ordinanza di vendita, ovvero manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico sociale, oppure quando ne sia del tutto compromessa la destinazione all'uso, ivi considerato, che abbia costituito elemento dominante per l'offerta di acquisto. Tale speciale disciplina si giustifica, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in ragione delle peculiarità della vendita forzata che, partecipando alla natura pubblicistica del procedimento, realizza congiuntamente l'interesse pubblico, connesso ad ogni processo giurisdizionale, e quello privato, dei creditori concorrenti e dell'aggiudicatario, sicché il loro contemperamento, in sede di regolamentazione degli effetti di tale atto, è frutto di una legittima scelta del legislatore. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14165 del 12/07/2016   …...
Esecuzione forzata - vendita forzata - effetti - vizi della cosa – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7708 del 02/04/2014
Vendita forzata - Vendita di "aliud pro alio" - Esclusiva deducibilità mediante opposizione agli atti esecutivi - Termine flessibile per l'opposizione - Configurabilità. Nella vendita forzata l'aggiudicatario del bene pignorato, in quanto parte del processo di esecuzione, ha l'onere di far valere l'ipotesi di "aliud pro alio" con il solo rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, che va esperita - nel limite temporale massimo dell'esaurimento della fase satisfattiva dell'espropriazione, costituito dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione - comunque entro il termine perentorio di venti giorni dalla legale conoscenza dell'atto viziato, ovvero dal momento in cui la conoscenza del vizio si è conseguita o sarebbe stata conseguibile secondo una diligenza ordinaria. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7708 del 02/04/2014   …...

________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

Codice civile

c.c.

cc

2922

vizi

cosa

lesione