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2910. Oggetto dell'espropriazione

Art.2910. Oggetto dell'espropriazione.

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Documenti collegati:

Cause di prelazione - ipoteca - iscrizione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9789 del 11/04/2024 (Rv. 670707-01)
Esecuzione forzata - pignoramento: forma - espropriazione mobiliare presso il debitore - ricerca e scelta delle cose da pignorare - Espropriazione forzata sui beni del fideiussore - Creditore ipotecario sui beni del debitore principale - Art. 2911 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. L'esecuzione sui beni del fideiussore da parte del creditore titolare di ipoteca iscritta sui beni del debitore principale non soggiace al divieto di cui all'art. 2911 c.c., norma eccezionale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica, che disciplina il potenziale conflitto tra diverse categorie di creditori (ipotecari e chirografari) che agiscono sul patrimonio dell'unico debitore, non già l'ipotesi di diversi coobbligati in solido, titolari di distinti patrimoni, autonomamente aggredibili a scelta del creditore ipotecario. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9789 del 11/04/2024 (Rv. 670707-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2911, Cod_Civ_art_2910, Cod_Civ_art_2740 …...
Conservazione della garanzia patrimoniale - Cass. n. 24986/2020
Responsabilita' patrimoniale - Conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") "Eventus damni" - Trust autodichiarato - Scopo di soddisfare i creditori e assicurare la "par condicio" - Irrilevanza - Fondamento. In tema di azione revocatoria ordinaria dell'atto con cui una parte dei beni del debitore è stata costituita in un trust autodichiarato, non assume rilievo, ai fini dell'esclusione dell'"eventus damni", che gli scopi del trust siano la costituzione di una garanzia per il ceto creditorio e l'assicurazione della "par condicio creditorum", perché la segregazione nel patrimonio del debitore e il vincolo impresso sui cespiti, impedendo ai creditori il diritto di espropriare direttamente i beni, determinano una lesione della garanzia patrimoniale generica. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24986 del 09/11/2020 (Rv. 659775 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2910, Cod_Civ_art_2901 revocatoria ordinaria azione pauliana simulazione corte cassazione 24986 2020 …...
Esecuzione forzata - giudice dell'esecuzione - notificazioni e comunicazioni – Cass. n. 10808/2020
 Pubblicita' avvisi - audizione degli interessati  Espropriazione immobiliare di un bene ipotecato per debito altrui - Atto di pignoramento - Notificazione al solo terzo proprietario - Sufficienza - Titolo esecutivo e precetto - Notificazione al terzo ed al debitore - Necessità - Parte necessaria del procedimento - Limiti e conseguenze. In tema di espropriazione immobiliare di un bene gravato da ipoteca per un debito altrui, il debitore garantito non è legittimato passivo dell'azione esecutiva e, pertanto, non deve essergli notificato l’atto di pignoramento, ma soltanto, come previsto dall'art. 603 c.p.c., il precetto e il titolo esecutivo (fatta salva l'eccezione in materia di credito fondiario di cui all'art. 41, comma 1, d.lgs. n. 385 del 1993); tuttavia, ai sensi dell'art. 604, comma 2, c.p.c., nel corso del processo esecutivo, il debitore deve essere sentito tutte le volte in cui deve essere ascoltato anche il terzo proprietario assoggettato all’esecuzione e tale omissione dà luogo ad un vizio della procedura che, fintanto che la stessa non sia conclusa, può essere fatto valere con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 10808 del 05/06/2020 (Rv. 658034 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_603, Cod_Proc_Civ_art_604, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Civ_art_2910, corte cassazione 10808 2020 …...
Esecuzione forzata - pegno - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8881 del 13/05/2020 (Rv. 657839 - 01)
Vendita all'asta di bene oggetto di pegno - Art. 2922 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Previsione regolamentare e convenzionale di non applicazione della normativa in tema di vizi redibitori e mancanza di qualità della cosa venduta - Validità - Limiti. Responsabilita' patrimoniale - cause di prelazione - pegno (nozione, caratteri) - di beni mobili - vendita della cosa. La vendita al pubblico incanto di cosa ricevuta in pegno, ai sensi dell'art. 2797 c.c., configura una forma di autotutela privata esecutiva, diversa e distinta dall'espropriazione forzata, sicché alla stessa non si applica la disciplina prescritta per la vendita forzata e, in particolare, l'art. 2922 c.c., che nega alla parte acquirente la possibilità di fare valere i vizi della cosa venduta, in quanto le cose ottenute in pegno non sono liberamente negoziabili dal creditore garantito, comunque tenuto al rispetto delle leggi speciali inerenti alle forme specifiche di costituzione del pegno. Deve, tuttavia, considerarsi lecita e meritevole di tutela, in ossequio al principio di autonomia privata ex art. 1322 c.c., la previsione regolamentare e convenzionale (desumibile anche in via implicita dal regolamento d'asta) di esclusione del diritto del partecipante all'asta di contestare i vizi redibitori e la mancanza di qualità della cosa venduta in base agli artt. 1490 e 1497 c.c., fatta salva la tutela riconosciuta in caso di vendita di "aliud pro alio". Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8881 del 13/05/2020 (Rv. 657839 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1490, Cod_Civ_art_1497, Cod_Civ_art_2785, Cod_Civ_art_2796, Cod_Civ_art_2797, Cod_Civ_art_2910, Cod_Civ_art_2911, Cod_Civ_art_2919, Cod_Civ_art_2922 …...
Condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - Cass. 12715/2019
Obbligazioni del condominio e del singolo condomino - rapporti del condomino con il creditore del condomino – Titolo esecutivo nei confronti di un condominio - Espropriazione dei crediti per contributi dovuti dai condòmini - Modalità dell'esecuzione forzata - Rilevanza del principio di parziarietà - Esclusione. Il creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso ha facoltà di procedere all'espropriazione di tutti i beni comuni, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal medesimo condominio verso i singoli condòmini per i contributi da loro dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall'assemblea, e, in tal caso, la relativa esecuzione forzata deve svolgersi nelle forme dell'espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 ss. c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha precisato che non veniva in rilievo il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12715 del 14/05/2019 (Rv. 653784 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Civ. art. 1117.1 – Parti comuni dell’edificio Cod. Civ. art. 2740 – Responsabilità patrimoniale Cod. Civ. art. 2910 – Oggetto dell’espropriazione Cod. Proc. Civ. art. 543 – Forma del pignoramento Cod. Civ. art. 1298 – Rapporti interni tra debitori o creditori solidali Cod. Proc. Civ. art. 474 – Titolo esecutivo _____________________________________ Spese condominiali Corte Cassazione 12715 2019 …...

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