2911. Beni gravati da pegno o ipoteca.
Codice Civile Libro Sesto: della tutela dei diritti Titolo IV: della tutela giurisdizionale dei diritti Capo II: dell'esecuzione forzata Sezione I: dell'espropriazione § 1 - Disposizioni generali Art.2911. Beni gravati da pegno o ipoteca.
Art. 2911. Beni gravati da pegno o ipoteca.
1. Il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno.
2. Non può parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall'ipoteca.
3. La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni.
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Documenti collegati:
Cause di prelazione - ipoteca - iscrizione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9789 del 11/04/2024 (Rv. 670707-01)
Esecuzione forzata - pignoramento: forma - espropriazione mobiliare presso il debitore - ricerca e scelta delle cose da pignorare - Espropriazione forzata sui beni del fideiussore - Creditore ipotecario sui beni del debitore principale - Art. 2911 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
L'esecuzione sui beni del fideiussore da parte del creditore titolare di ipoteca iscritta sui beni del debitore principale non soggiace al divieto di cui all'art. 2911 c.c., norma eccezionale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica, che disciplina il potenziale conflitto tra diverse categorie di creditori (ipotecari e chirografari) che agiscono sul patrimonio dell'unico debitore, non già l'ipotesi di diversi coobbligati in solido, titolari di distinti patrimoni, autonomamente aggredibili a scelta del creditore ipotecario.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9789 del 11/04/2024 (Rv. 670707-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2911, Cod_Civ_art_2910, Cod_Civ_art_2740 …...
Esecuzione forzata - pegno - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8881 del 13/05/2020 (Rv. 657839 - 01)
Vendita all'asta di bene oggetto di pegno - Art. 2922 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Previsione regolamentare e convenzionale di non applicazione della normativa in tema di vizi redibitori e mancanza di qualità della cosa venduta - Validità - Limiti.
Responsabilita' patrimoniale - cause di prelazione - pegno (nozione, caratteri) - di beni mobili - vendita della cosa.
La vendita al pubblico incanto di cosa ricevuta in pegno, ai sensi dell'art. 2797 c.c., configura una forma di autotutela privata esecutiva, diversa e distinta dall'espropriazione forzata, sicché alla stessa non si applica la disciplina prescritta per la vendita forzata e, in particolare, l'art. 2922 c.c., che nega alla parte acquirente la possibilità di fare valere i vizi della cosa venduta, in quanto le cose ottenute in pegno non sono liberamente negoziabili dal creditore garantito, comunque tenuto al rispetto delle leggi speciali inerenti alle forme specifiche di costituzione del pegno. Deve, tuttavia, considerarsi lecita e meritevole di tutela, in ossequio al principio di autonomia privata ex art. 1322 c.c., la previsione regolamentare e convenzionale (desumibile anche in via implicita dal regolamento d'asta) di esclusione del diritto del partecipante all'asta di contestare i vizi redibitori e la mancanza di qualità della cosa venduta in base agli artt. 1490 e 1497 c.c., fatta salva la tutela riconosciuta in caso di vendita di "aliud pro alio".
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8881 del 13/05/2020 (Rv. 657839 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1490, Cod_Civ_art_1497, Cod_Civ_art_2785, Cod_Civ_art_2796, Cod_Civ_art_2797, Cod_Civ_art_2910, Cod_Civ_art_2911, Cod_Civ_art_2919, Cod_Civ_art_2922 …...
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