Acquisto - a titolo originario - responsabilità patrimoniale - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 565 del 09/01/2025 (Rv. 673536-02)Cause di prelazione - ipoteca - effetti - rispetto al terzo acquirente - possesso - effetti - usucapione - di beni immobili e diritti reali immobiliari - Usucapione di immobile - Acquisto a titolo originario - Effetto estintivo della precedente ipoteca - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
L'acquisto a titolo originario per usucapione non ha un effetto estintivo dell'ipoteca precedentemente iscritta e, quindi, non determina la caducazione del diritto reale di garanzia, il quale - come affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 160 del 2024 - non è incompatibile, al pari di altri eventuali pesi e vincoli preesistenti e antecedentemente iscritti o trascritti, con le caratteristiche concrete del possesso del bene ipotecato e della conseguente acquisizione della proprietà da parte dell'usucapente. (Fattispecie in tema di opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta dal terzo usucapente nei confronti del creditore ipotecario).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 565 del 09/01/2025 (Rv. 673536-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1158, Cod_Civ_art_1140, Cod_Civ_art_2808, Cod_Proc_Civ_art_619 …...
Effetti - usucapione - di beni immobili e diritti reali immobiliari - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 565 del 09/01/2025 (Rv. 673536-01)Proprieta' - acquisto - a titolo originario - trascrizione - atti relativi a beni immobili - esecuzione forzata - opposizioni - di terzo - Accordo raggiunto in sede di mediazione sull'usucapione dell'immobile già ipotecato - Inopponibilità al creditore ipotecario - Ragioni - Fattispecie.
L'accordo conciliativo, raggiunto nell'ambito della mediazione, col quale si riconosce ad un terzo l'acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile precedentemente ipotecato, anche se trascritto ai sensi dell'art. 2643, n. 12-bis, c.c., non è opponibile al creditore ipotecario, perché il predetto accordo è opponibile solo se antecedentemente trascritto a norma dell'art. 2644 c.c., sia perché esso non è comunque equiparabile alla pronuncia trascritta ex art. 2651 c.c. e resa in un giudizio di accertamento dell'usucapione (in cui il creditore garantito è, peraltro, litisconsorte necessario), sia perché, in ogni caso, l'usucapione non ha effetto estintivo dell'ipoteca. (Fattispecie in tema di opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta dal terzo usucapente nei confronti del creditore ipotecario).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 565 del 09/01/2025 (Rv. 673536-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2643, Cod_Proc_Civ_art_619, Cod_Civ_art_2644, Cod_Civ_art_2651, Cod_Civ_art_1158, Cod_Civ_art_2808 …...
Fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 35087 del 30/12/2024 (Rv. 673398-01)Ammissione al passivo - ripartizione dell'attivo - ordine di distribuzione - creditori privilegiati - Scissione societaria - Fallimento della società scissa assegnataria di immobile ipotecato - Diritti del creditore ipotecario - Individuazione.
In tema di scissione societaria, il creditore munito di ipoteca concessa a garanzia di un debito della società scissa può, in via alternativa, far valere il diritto di ipoteca sull'immobile nei confronti della società che ne sia stata assegnataria, ovvero il suo diritto di credito nei confronti di ciascuna delle società partecipanti all'operazione straordinaria, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad esse assegnato; conseguentemente, qualora la società assegnataria sia stata assoggettata a fallimento, nel primo caso il creditore ipotecario può limitarsi a intervenire nel procedimento fallimentare onde partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione del bene compreso nella procedura e ipotecato in suo favore, mentre, ove faccia valere il diritto di credito sussidiario, ha l'onere di insinuarsi al passivo della relativa procedura, partecipando nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato alla società fallita alla distribuzione dell'intero attivo concorsuale.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 35087 del 30/12/2024 (Rv. 673398-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2506_4, Cod_Civ_art_2808, Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Proc_Civ_art_602 …...
Atti relativi a beni immobili - effetti della trascrizione - famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10686 del 19/04/2024 (Rv. 670787-01)Abitazione - Assegnazione della casa familiare - Assoggettamento dell'immobile a procedura concorsuale - Creditore ipotecario antecedente - Vendita coattiva dell'immobile come libero - Facoltà - Immobile posto in vendita gravato dal diritto di abitazione - Opponibilità all’aggiudicatario - Sussistenza - Fondamento.
In caso di vendita forzata di un immobile che è oggetto di un provvedimento di assegnazione della casa familiare, il creditore che ha iscritto ipoteca anteriormente alla trascrizione dell'assegnazione può, ex art. 2812, comma 1, c.c., far vendere coattivamente il bene come libero; tuttavia, qualora ciò non accada e l'immobile sia posto in vendita gravato dal diritto di abitazione, tale diritto è opponibile all'aggiudicatario, poiché l'oggetto dell'acquisto e la sua esatta consistenza, nei limiti di quanto determinato dal provvedimento che ha disposto la vendita, sono univocamente percepibili dal pubblico dei potenziali offerenti.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10686 del 19/04/2024 (Rv. 670787-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0155_4, Cod_Civ_art_0337_6, Cod_Civ_art_2643, Cod_Civ_art_2644, Cod_Civ_art_2808, Cod_Civ_art_2919 …...
Matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - fondo patrimoniale - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3742 del 09/02/2024 (Rv. 670095-01)Costituzione - esecuzione sui beni e frutti - esecuzione forzata - opposizioni - Fondo patrimoniale - Ipoteca in presenza delle condizioni di cui all'art. 169 c.c. - Espropriabilità ai sensi dell'art. 2808 c.c. - Limiti di cui all'art 170 c.c. - Esclusione.
In caso di valida costituzione di ipoteca sui beni compresi nel fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 169 c.c., tali beni sono sempre espropriabili dal creditore ipotecario per la soddisfazione del credito garantito, ai sensi dell'art. 2808 c.c., senza le limitazioni di cui all'art. 170 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3742 del 09/02/2024 (Rv. 670095-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0169, Cod_Civ_art_0170, Cod_Civ_art_2808 …...
Ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione dell'atto dispositivo del debitore – Cass. n. 7876/2023Responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - Creditore ipotecario - Ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione dell'atto dispositivo del debitore - Possibilità per il creditore ipotecario di esercitare l'azione revocatoria - Esclusione - Fondamento.
Il creditore che, a garanzia del suo credito, abbia iscritto ipoteca su di un immobile, in relazione al quale sia successivamente trascritto un atto dispositivo compiuto dal debitore, non può esercitare l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., in quanto lo "ius sequelae" proprio del diritto di ipoteca gli attribuisce comunque il diritto di soddisfarsi "in executivis" sull'immobile in danno del terzo acquirente, sicché l'atto dispositivo non reca alcun pregiudizio alle ragioni creditorie, alla cui verificazione la legge condiziona il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7876 del 17/03/2023 (Rv. 667275 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2808, Cod_Civ_art_2868
Corte
Cassazione
7876
2023 …...
Atto dispositivo di bene già gravato da ipoteca – Cass. n. 5815/2023Responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - Azione revocatoria ordinaria - Atto dispositivo di bene già gravato da ipoteca - Idoneità dello stesso ad integrare "eventus damni" - Sussistenza - Modalità di apprezzamento - Valutazione prognostica - Necessità.
In tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude la connotazione dell'atto stesso come "eventus damni" (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all'ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia ipotecaria.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5815 del 27/02/2023 (Rv. 666968 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2808
Corte
Cassazione
5815
2023 …...
Espropriazione contro il terzo acquirente del bene ipotecato – Cass. n. 36204/2022Credito - credito fondiario - Espropriazione contro il terzo acquirente del bene ipotecato - Frazionamento o riduzione dell'ipoteca - Rifiuto del creditore - Abuso del diritto - Esclusione - Ragioni.
Non integra abuso del diritto la condotta del creditore fondiario che non cooperi con il terzo acquirente del bene ipotecato per il frazionamento o la riduzione dell'iscrizione gravante sullo stesso, essendo il terzo estraneo al rapporto debitorio e disponendo di peculiari strumenti per la liberazione del bene (quali quelli disciplinati dagli artt. 2858 c.c., e 2889 c.c. e 792 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 36204 del 12/12/2022 (Rv. 666542 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_2808, Cod_Civ_art_2858, Cod_Civ_art_2889, Cod_Proc_Civ_art_792
Corte
Cassazione
36204
2022 …...
Reiscrizione dell'ipoteca in forza del medesimo titolo – Cass. n. 33740/2022Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - ipoteca - cancellazione dell'iscrizione - Cancellazione invalidamente ordinata - Reiscrizione dell'ipoteca in forza del medesimo titolo - Conseguenze - Reviviscenza dell'orinaria iscrizione - Esclusione - Tutela risarcitoria - Ammissibilità - Presupposti - Fattispecie.
La cancellazione dell'iscrizione ipotecaria concessa o ordinata in maniera invalida ovvero originata da un atto inesistente, nullo o inefficace, ovvero ancora effettuata in radicale difetto di ragione giustificatrice, estingue l'ipoteca, che può rivivere soltanto in virtù della sua reiscrizione in forza del medesimo titolo, ma con grado dalla data della nuova iscrizione, fatta salva la possibilità di esperire l'azione risarcitoria nei confronti del Conservatore dei registri immobiliari (o del dirigente del corrispondente odierno ufficio pubblico), nel caso in cui la cancellazione sia imputabile alla sua responsabilità, sulla base dei presupposti (e nei limiti) di cui all'art. 232-bis disp. att. c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che la reviviscenza dell'originario vincolo ipotecario potesse conseguire all'attestazione dell'erroneità della cancellazione, effettuata dal Conservatore mediante annotazione a margine della cancellazione stessa).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 33740 del 16/11/2022 (Rv. 666172 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2808, Cod_Civ_art_2878, Cod_Civ_art_2881, Cod_Civ_art_2043
Corte
Cassazione
33740
2022 …...
Convalida di ipoteca iscritta in base a titolo annullabile – Cass. n. 19977/2022Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - ipoteca - volontaria - convalida di ipoteca iscritta in base a titolo annullabile - concessione - Ipoteca per crediti futuri - Art. 2852 c.c. - Dipendenza da crediti già esistenti - Necessità - Indicazione nell'atto costitutivo di ipoteca - Necessità - Fattispecie in tema di credito di regresso del fideiussore di secondo grado.
Al fine di soddisfare il requisito di specialità in riferimento al credito garantito, il titolo costitutivo dell'ipoteca deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dei soggetti, della fonte e della prestazione che individuano il credito, così da fissare la sua originaria determinatezza, presupposto fondamentale della fattispecie ipotecaria, con la conseguenza che deve escludersi la possibilità di una ipoteca per crediti futuri, determinata unicamente in relazione ai soggetti del rapporto, ed ammettersi invece, a norma dell'art. 2852 cod. civ., la costituzione di ipoteca per crediti eventuali che possano nascere in dipendenza di un rapporto già esistente, dovendo però in tali casi il titolo indicare gli estremi idonei ad individuare il rapporto già esistente. (Affermando tale principio la S.C. ha confermato l'ammissione in chirografo del credito di regresso del fideiussore di secondo grado, in quanto il titolo costitutivo dell'ipoteca a suo favore non indicava in modo sufficiente quali obbligazioni principali fossero garantite e se fossero già sorte).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19977 del 21/06/2022 (Rv. 664976 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2808, Cod_Civ_art_2852
Corte
Cassazione
19977
2022 …...
Ipoteca giudiziale iscritta in virtù del decreto opposto – Cass. n. 13810/2022Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - ipoteca - effetti - rispetto al terzo acquirente - Fallimento del debitore opponente in pendenza del giudizio di opposizione - Mancata riassunzione del giudizio - Conseguenze - Ipoteca giudiziale iscritta in virtù del decreto opposto - Acquisto del bene ipotecato trascritto dopo l'iscrizione ipotecaria - Azione ex art. 602 c.p.c. nei confronti del terzo acquirente - Ammissibilità - Fondamento.
In caso di fallimento del debitore opponente in pendenza del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto è relativamente inefficace nei confronti della procedura fallimentare ma, se il giudizio di opposizione (interrotto per il fallimento del debitore) non viene riassunto, lo stesso decreto diviene definitivamente esecutivo e può essere fatto valere nei confronti del debitore ritornato "in bonis", mentre l'ipoteca iscritta in forza di detto decreto si consolida, con la conseguenza che, ove il bene ipotecato venga acquistato da un terzo dopo l'iscrizione ipotecaria, il creditore garantito può agire nei suoi confronti ex art. 602 c.p.c., poiché l'ipoteca anteriormente iscritta attribuisce al creditore garantito il diritto di espropriare l'immobile ipotecato anche nei confronti del terzo acquirente.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13810 del 02/05/2022 (Rv. 664957 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_647, Cod_Proc_Civ_art_653, Cod_Proc_Civ_art_602, Cod_Civ_art_2808
Corte
Cassazione
13810
2022 …...
Ipoteca a favore dell'istituto di credito – Cass. n. 13812/2022Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - ipoteca - effetti - rispetto al terzo acquirente - Mutuo fondiario - Ipoteca a favore dell'istituto di credito - Art. 39 del d.lgs. n. 382 del 1993 - Parziale liberazione di uno o più immobili - Pagamento di almeno un quinto del debito originario - Necessità.
In tema di mutuo fondiario, la liberazione di uno o più immobili ipotecati a favore dell'istituto di credito, prevista dall'art. 39, comma 5, d.lgs. n. 385 del 1993, richiede il pagamento di almeno un quinto del debito originario, in quanto la norma istituisce un collegamento necessario fra la liberazione degli immobili posti a garanzia delle somme "ancora" dovute e la misura del pagamento previsto ai fini della riduzione delle somme garantite, così come richiesto dalla prima parte della medesima disposizione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13812 del 02/05/2022 (Rv. 664959 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2808, Cod_Civ_art_2872
Corte
Cassazione
13812
2022 …...
Opponibilità della relativa causa di prelazione al fallimento del debitore – Cass. n. 20618/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - ipoteca - ammissione al passivo - Apertura di credito in conto corrente garantita da iscrizione ipotecaria - Opponibilità della relativa causa di prelazione al fallimento del debitore - Sussistenza - Fondamento - Condizioni - Fattispecie.
L'iscrizione di ipoteca a garanzia dell'apertura di credito in conto corrente bancario costituisce causa di prelazione opponibile al fallimento del debitore, poiché la mancata annotazione delle erogazioni avvenute successivamente all'iscrizione, e nei limiti di essa, non muta gli effetti e l'estensione della garanzia, né assume rilievo condizionante sospensivo della stessa, ma determina solo l'onere per il creditore di provare l'esistenza e l'entità del credito ed anche la riferibilità dello stesso al titolo ed al rapporto in base al quale l'iscrizione è stata effettuata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ammesso al passivo solo in via chirografaria il credito derivante da scoperto di conto corrente, nonostante l'apertura di credito fosse garantita da ipoteca e sebbene la banca avesse provato l'esatto importo dovuto mediante la produzione, senza contestazioni, degli estratti conto).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20618 del 19/07/2021 (Rv. 662035 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2741, Cod_Civ_art_2808, Cod_Civ_art_2852
Corte
Cassazione
20618
2021 …...
Concessione di ipoteca su uno dei beni compresi nell'eredità – Cass. n. 5569/2021Responsabilità' patrimoniale - cause di prelazione - ipoteca - effetti - Concessione di ipoteca su uno dei beni compresi nell'eredità - Accettazione tacita - Sussistenza - Fondamento. Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredita' (pura e semplice) - modi - tacita
L'accettazione tacita dell'eredità postula, ex art. 476 c.c., la ricorrenza di due condizioni e, cioè, il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede. Ne consegue che ricorre un'ipotesi di accettazione tacita nel caso di concessione d'ipoteca su uno dei beni compresi nell'eredità, in quanto atto di disposizione del medesimo, ove posta in essere in assenza di qualsiasi riferimento ad una delle circostanze che potrebbero giustificarne il compimento da parte del chiamato.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5569 del 01/03/2021 (Rv. 660831 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0460, Cod_Civ_art_0476, Cod_Civ_art_2808 …...
Creditore di terzi garantito da ipoteca sui beni del fallito – Cass. n. 1067/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Creditore di terzi garantito da ipoteca sui beni del fallito - Rendite dell'immobile ipotecato - Ammissione al passivo - Necessità - Esclusione.
Il creditore titolare di ipoteca su un bene compreso nel fallimento, a garanzia di un credito vantato verso un debitore diverso dal fallito, non deve avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo al fine di conseguire le rendite maturate sull'immobile ipotecato.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1067 del 21/01/2021
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_151, Dlgs_14_2019_art_200, Dlgs_14_2019_art_210, Cod_Civ_art_2808, Cod_Civ_art_1572 …...
Ipoteca in favore di terzo - Applicabilità dell'art. 1461 c.c. -Cass. n. 24698/2020Responsabilita' patrimoniale - cause di prelazione - ipoteca - effetti - Ipoteca in favore di terzo - Applicabilità dell'art. 1461 c.c. - Esclusione - Fondamento.
La dazione di ipoteca a favore di un terzo è un negozio unilaterale, non un contratto sinallagmatico, e ad essa non si applica la disciplina prevista dall'art. 1461 c.c., il presupposto della quale è la sussistenza di un contratto a prestazioni corrispettive, vale a dire un contratto in cui ognuna delle parti assuma una obbligazione verso l'altra, e rispetto al quale ciascuna di tali obbligazioni sia, nello stesso tempo, causa e effetto dell'altra.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24698 del 05/11/2020 (Rv. 659850 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2808, Cod_Civ_art_1461
dazione di ipoteca
terzo
corte
cassazione
24698
2020
  …...
Responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana) - Cass. n. 12121/2020Rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") Revocatoria promossa da creditore assistito da garanzia ipotecaria iscritta anteriormente - "Eventus damni" - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
azione revocatoria ordinaria - costituzione di fondo patrimoniale
Qualora il soggetto che esercita l'azione revocatoria ordinaria vanti un credito garantito da ipoteca anteriormente iscritta proprio sul bene che è oggetto dell'atto dispositivo revocando (nella specie, costituzione di fondo patrimoniale), la declaratoria di inefficacia si palesa come mezzo eccedente lo scopo in quanto la titolarità del diritto di ipoteca esclude quel pericolo di infruttuosità dell'esecuzione nel quale si identifica l'"eventus damni".
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 12121 del 22/06/2020 (Rv. 658172 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2808, Cod_Civ_art_0167
Revocatoria
Ordinaria
Pauliana
Azione
corte
cassazione
12121
2020 …...
Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - fondo patrimoniale - esecuzione sui beni e frutti - Cass. n. 10166/2020Riscossione coattiva delle imposte - Iscrizione ipotecaria su beni di un fondo patrimoniale - Applicabilità del relativo regime di impignorabilità anche alle obbligazioni tributarie - Condizioni - Onere della prova a carico del contribuente.
Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalita' diriscossione.
In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti nel fondo l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 10166 del 28/05/2020 (Rv. 657724 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0170, Cod_Civ_art_0171, Cod_Civ_art_2808
corte
cassazione
10166
2020 …...
Esecuzione forzata - opposizioni – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7249 del 13/03/2020 (Rv. 657300 - 01)Terzo datore di ipoteca - Opposizione a precetto volta all'accertamento della insussistenza di una sua obbligazione al pagamento della somma dovuta dal debitore - Interpretazione del precetto - Mancanza di domanda nei suoi confronti - Ammissibilità della opposizione - Esclusione - Fattispecie.
Quando un terzo costituisce una ipoteca su beni propri a garanzia di un debito altrui, il creditore ha diritto di fare espropriare la cosa ipotecata in caso di inadempimento del debitore, ed ai fini dell'esercizio di tale diritto è tenuto a notificare al terzo datore di ipoteca, oltre che al debitore, sia il titolo esecutivo che il precetto, specificando in quest'ultimo la "res" del terzo che si intende eventualmente sottoporre ad esecuzione forzata. Tuttavia, va rigettata per difetto di interesse l'opposizione a precetto proposta dal terzo per accertare di non essere obbligato a corrispondere la somma indicata nel precetto, se dall'interpretazione del medesimo precetto si evince che esso non presuppone l'obbligazione diretta dello stesso terzo al soddisfacimento del debito, né l'intenzione del creditore di procedere esecutivamente nei suoi confronti, in ipotesi di mancato pagamento, anche su beni diversi da quelli ipotecati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato l'opposizione a precetto formulata dai terzi intimati deducendo di non avere accettato l'eredità del datore di ipoteca sul bene indicato in precetto).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7249 del 13/03/2020 (Rv. 657300 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_603, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Civ_art_2808, Cod_Civ_art_2868 …...
Responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30736 del 26/11/2019 (Rv. 655974 - 01)Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") Atto dispositivo di bene gravato da ipoteca - Idoneità dello stesso ad integrare "eventus damni" - Modalità di valutazione del pregiudizio - Distinzione a seconda che l'azione esecutiva sia stata o meno già introdotta dal creditore ipotecario.
In tema di azione revocatoria ordinaria introdotta da creditore chirografario, ove l'atto dispositivo abbia ad oggetto un bene gravato da ipoteca, l'idoneità dello stesso ad integrare l'"eventus damni" va valutata in modo diverso a seconda che l'azione esecutiva sia stata o meno già introdotta. Nel primo caso, infatti, occorre verificare la concreta possibilità di soddisfazione del creditore chirografario nel potenziale conflitto con quello ipotecario, avuto riguardo all'entità della garanzia reale; nell'altro, invece, è sufficiente una prognosi futura sul rischio di riduzione della garanzia patrimoniale del medesimo creditore chirografario, legato all'eventualità della cessazione o del ridimensionamento dell'ipoteca.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30736 del 26/11/2019 (Rv. 655974 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2808, Cod_Civ_art_2901 …...
Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 22380 del 06/09/2019 (Rv. 655288 - 01)Interessi usurari - Finanziamento a stati di avanzamento assistito da ipoteca - Tasso soglia - Individuazione - Criteri - Fondamento.
In tema di interessi usurari, tenuto conto dei rischi e della garanzia prestata, il tasso soglia fissato per il finanziamento a stati di avanzamento assistito da ipoteca è quello previsto "ratione temporis" per i mutui con garanzia reale; ciò in quanto, in caso di dubbio circa la riconducibilità dell'operazione all'una o all'altra delle categorie identificate con decreto ministeriale cui si riferisce la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, si devono individuare i profili di omogeneità che l'operazione stessa presenti rispetto alle diverse tipologie prese in considerazione dai detti decreti, attribuendo rilievo ai parametri normativi individuati dall'art. 2, comma 2, della legge n. 108 del 1996 e apprezzando, in particolare, quelli tra essi che, sul piano logico, meglio connotino il finanziamento preso in esame ai fini della sua inclusione nell'una o nell'altra classe di operazioni.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 22380 del 06/09/2019 (Rv. 655288 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1813, Cod_Civ_art_1815, Cod_Civ_art_2808 …...
Concordato preventivo - ammissione - condizioni – Cass. 13391/2019Società - Attivo concordatario - Apporto di beni personali dei soci illimitatamente responsabili - Neutralità rispetto all'attivo - Esclusione - Conseguenze.
In tema di concordato preventivo, i beni personali dei soci illimitatamente responsabili (nella specie, di una s.a.s.) non entrano automaticamente nell'attivo concordatario; tuttavia, qualora i detti soci apportino i loro beni personali, questi non possono più essere considerati in modo neutrale rispetto all'attivo patrimoniale, specie ove provengano dalla liquidazione di beni sui quali grava un vincolo in favore di taluni creditori sociali, sicché il ricavato della loro liquidazione deve essere destinato al soddisfacimento dei creditori prelatizi, secondo il giudizio comparativo richiesto dall'art. 160, comma 2, l. fall.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13391 del 17/05/2019 (Rv. 654042 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2745 – Fondamento del privilegio
Cod. Civ. art. 2746 – Distinzione dei privilegi
Cod. Civ. art. 2784 - Nozione
Cod. Civ. art. 2808 – Costituzione ed effetti dell’ipoteca
Cod. Civ. art. 2313 - Nozione …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13391 del 17/05/2019 (Rv. 654042 - 01)Società - Attivo concordatario - Apporto di beni personali dei soci illimitatamente responsabili - Neutralità rispetto all'attivo - Esclusione - Conseguenze.
In tema di concordato preventivo, i beni personali dei soci illimitatamente responsabili (nella specie, di una s.a.s.) non entrano automaticamente nell'attivo concordatario; tuttavia, qualora i detti soci apportino i loro beni personali, questi non possono più essere considerati in modo neutrale rispetto all'attivo patrimoniale, specie ove provengano dalla liquidazione di beni sui quali grava un vincolo in favore di taluni creditori sociali, sicché il ricavato della loro liquidazione deve essere destinato al soddisfacimento dei creditori prelatizi, secondo il giudizio comparativo richiesto dall'art. 160, comma 2, l. fall.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13391 del 17/05/2019 (Rv. 654042 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_085, Cod_Civ_art_2745, Cod_Civ_art_2746, Cod_ Civ_art_2784, Cod_Civ_art_2808, Cod_Civ_art_2313 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) – Cass. n. 27830/2017Azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - in genere - Azione revocatoria fallimentare - Garanzie per debiti preesistenti non scaduti - Sussistenza di altri debiti preesistenti scaduti o contestualmente creati - Revocabilità dell'intera garanzia - Ragioni.
In tema di revocatoria fallimentare, gli atti costitutivi di titoli di prelazione per debiti preesistenti, non scaduti, sono inefficaci, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 3), l.fall, anche in presenza di altri debiti preesistenti e già scaduti ovvero contestualmente creati nei confronti del titolare della garanzia, restando l'atto pregiudizievole comunque inopponibile alla massa dei creditori per l'intera esposizione debitoria garantita.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 27830 del 22/11/2017
Revocatoria
ordinaria
pauliana
azione
corte
cassazione
27830
2017 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo – Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 17329 del 13/07/2017Credito con rango ipotecario - Domanda di ammissione al passivo - Indicazione del bene gravato dalla garanzia - Necessità - Esclusione - Fondamento.
In tema di ammissione al passivo fallimentare di crediti assistiti da ipoteca, ai sensi dell’art. 93 l.fall. - nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla novella di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 - non è necessaria nella domanda l'indicazione, da parte del creditore, del bene su cui tale garanzia grava, atteso che la sua eventuale mancanza rileva unicamente nella fase attuativa, come impedimento di fatto all'esercizio della garanzia stessa, sicché la verifica dell'esistenza del bene non è questione da risolvere in fase di accertamento del passivo, ma, attenendo all'ambito dell'accertamento dei limiti di esercitabilità della prelazione, è demandata alla fase del riparto.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 17329 del 13/07/2017
  …...
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - abitazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7776 del 20/04/2016Assegnazione della casa familiare - Assoggettamento dell'immobile a procedura esecutiva - Trascrizione del provvedimento di assegnazione - In data anteriore alla trascrizione del pignoramento ma successiva ad iscrizione di ipoteca - Opponibilità al creditore ipotecario - Esclusione.
In materia di assegnazione della casa familiare, l'art. 155 quater c.c. (applicabile "ratione temporis"), laddove prevede che "il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643" c.c., va interpretato nel senso che entrambi non hanno effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull'immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione, il quale perciò può far vendere coattivamente l'immobile come libero.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7776 del 20/04/2016 …...
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - abitazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7776 del 20/04/2016Assegnazione della casa familiare - Assoggettamento dell'immobile a procedura esecutiva - Trascrizione del provvedimento di assegnazione - In data anteriore alla trascrizione del pignoramento ma successiva ad iscrizione di ipoteca - Opponibilità al creditore ipotecario - Esclusione.
Trascrizione - atti relativi a beni immobili - effetti della trascrizione - In genere.
In materia di assegnazione della casa familiare, l'art. 155 quater c.c. (applicabile "ratione temporis"), laddove prevede che "il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643" c.c., va interpretato nel senso che entrambi non hanno effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull'immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione, il quale perciò può far vendere coattivamente l'immobile come libero.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7776 del 20/04/2016
  …...
Fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo gratuito – Cass. n. 7745/2016Garanzia reale prestata dal terzo successivamente all'insorgenza del debito garantito - Mancanza di corrispettivo - Atto a titolo gratuito - Configurabilità - Conseguenze - Fallimento del garante - Inefficacia dell'atto ex art.64 della l.fall. - Sussistenza - Fattispecie.
La garanzia reale prestata dal terzo in un momento successivo all'insorgenza del debito garantito, ove non risulti correlata ad un corrispettivo economicamente apprezzabile proveniente dal debitore principale o dal creditore garantito, è qualificabile come atto a titolo gratuito; ne consegue, in caso di sopravvenienza del fallimento del garante, che il suddetto atto resta soggetto, ai sensi dell'art. 64 l.fall., alla sanzione di inefficacia contemplata per i negozi gratuiti. (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto con il quale il tribunale aveva ritenuto l'inefficacia dell'ipoteca rilasciata dal socio di maggioranza, poi fallito, in favore della società, atteso che la garanzia era stata concessa non già in funzione del mutuo erogato alla società, ma a copertura della pregressa esposizione debitoria di quest'ultima e dello stesso garante).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7745 del 19/04/2016
Revocatoria
ordinaria
pauliana
azione
corte
cassazione
7745
2016 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo gratuito – Cass. n. 7745/2016Garanzia reale prestata dal terzo successivamente all'insorgenza del debito garantito - Mancanza di corrispettivo - Atto a titolo gratuito - Configurabilità - Conseguenze - Fallimento del garante - Inefficacia dell'atto ex art.64 della l.fall. - Sussistenza - Fattispecie.
La garanzia reale prestata dal terzo in un momento successivo all'insorgenza del debito garantito, ove non risulti correlata ad un corrispettivo economicamente apprezzabile proveniente dal debitore principale o dal creditore garantito, è qualificabile come atto a titolo gratuito; ne consegue, in caso di sopravvenienza del fallimento del garante, che il suddetto atto resta soggetto, ai sensi dell'art. 64 l.fall., alla sanzione di inefficacia contemplata per i negozi gratuiti. (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto con il quale il tribunale aveva ritenuto l'inefficacia dell'ipoteca rilasciata dal socio di maggioranza, poi fallito, in favore della società, atteso che la garanzia era stata concessa non già in funzione del mutuo erogato alla società, ma a copertura della pregressa esposizione debitoria di quest'ultima e dello stesso garante).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7745 del 19/04/2016
Revocatoria
ordinaria
pauliana
azione
corte
cassazione
7745
2016
  …...
Fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo gratuito – Cass. n. 7745/2016Garanzia reale prestata dal terzo successivamente all'insorgenza del debito garantito - Mancanza di corrispettivo - Atto a titolo gratuito - Configurabilità - Conseguenze - Fallimento del garante - Inefficacia dell'atto ex art.64 della l.fall. - Sussistenza - Fattispecie.
La garanzia reale prestata dal terzo in un momento successivo all'insorgenza del debito garantito, ove non risulti correlata ad un corrispettivo economicamente apprezzabile proveniente dal debitore principale o dal creditore garantito, è qualificabile come atto a titolo gratuito; ne consegue, in caso di sopravvenienza del fallimento del garante, che il suddetto atto resta soggetto, ai sensi dell'art. 64 l.fall., alla sanzione di inefficacia contemplata per i negozi gratuiti. (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto con il quale il tribunale aveva ritenuto l'inefficacia dell'ipoteca rilasciata dal socio di maggioranza, poi fallito, in favore della società, atteso che la garanzia era stata concessa non già in funzione del mutuo erogato alla società, ma a copertura della pregressa esposizione debitoria di quest'ultima e dello stesso garante).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7745 del 19/04/2016
Revocatoria
ordinaria
pauliana
azione
corte
cassazione
7745
2016
  …...
effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie – Cass. n. 26746/2014Ipoteca volontaria - Costituzione - Iscrizione nei registri immobiliari - Necessità - "Scientia decoctionis" e preesistenza e scadenza del credito - Accertamento - Criteri - Riferimento al momento dell'iscrizione - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 26746 del 18/12/2014
Ai fini dell'azione revocatoria di cui all'art. 67 legge fall., atteso che l'ipoteca volontaria si ha per costituita con l'iscrizione nei registri immobiliari e non invece con l'atto di concessione, per l'accertamento della "scientia decoctionis", nonché della preesistenza e scadenza del credito, deve farsi riferimento al momento dell'iscrizione, in cui la garanzia ipotecaria viene ad esistenza.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 26746 del 18/12/2014
Revocatoria
ordinaria
pauliana
azione
corte
cassazione
26746
2014 …...
responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - ipoteca - specialità ed indivisibilità - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18325 del 27/08/2014Specialità soggettiva - Significato. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18325 del 27/08/2014
La specialità soggettiva della ipoteca, espressamente affermata dall'art. 2809 cod. civ., indica che per la validità del vincolo ipotecario sono necessarie l'individuazione del credito garantito e la specificazione della somma dovuta e costituisce un naturale completamento del principio della determinatezza della garanzia, a significare che la legge non consente al creditore di estendere il vincolo ipotecario a un credito diverso da quello garantito. La specificazione della somma per la quale l'ipoteca è iscritta segna il limite della garanzia, vale a dire quello oltre il quale non opera più il diritto di prelazione, e non si identifica con l'importo del credito garantito.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18325 del 27/08/2014
  …...
Esecuzione forzata - mobiliare - presso il debitore - beni impignorabili o relativamente impignorabili - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11534 del 23/05/2014Opposizione all'esecuzione - Destinazione del bene a pubblico servizio - Impignorabilità - Precedente iscrizione ipotecaria - Irrilevanza - Fondamento.
Al fine di accertare, nell'ambito di un giudizio di opposizione all'esecuzione, la dedotta impignorabilità di un bene in quanto destinato a pubblico servizio, occorre riferirsi esclusivamente alla natura dello stesso, senza che, in senso contrario, rilevi l'esistenza di una precedente iscrizione ipotecaria, rimanendo estranei allo specifico accertamento rimesso al giudice dell'opposizione i profili attinenti alla tutela del creditore ipotecario.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11534 del 23/05/2014 …...