Società - di capitali - società per azioni - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13106 del 15/07/2004Qualità di socio - Acquisto - Formalità - Iscrizione nel libro dei soci - Potere discrezionale della società - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze in ipotesi di illegittimo rifiuto del "transfert".
In tema di azioni di società, il compimento delle formalità previste dalla legge (artt. 2021 - 2023 cod. civ.: cosiddetto "transfert")- e tra esse, l'iscrizione nel libro dei soci - come necessarie per l'esercizio dei diritti sociali non è affidato ad un potere discrezionale della società, la quale è tenuta a dar corso ai relativi adempimenti, una volta verificata la conformità a diritto del trasferimento dei titoli. Ne consegue che, ove la società rifiuti il "transfert" richiesto dall'alienante o dall'acquirente, e il rifiuto si riveli "ab origine" illegittimo, la società medesima non può addurre tale rifiuto per paralizzare il legittimo esercizio dei diritti (tra cui quello di opzione, di cui all'art. 2441 cod. civ.) spettante all'acquirente dei titoli cui legalmente competeva la qualità di socio.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13106 del 15/07/2004
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Società - di capitali - società per azioni - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13106 del 15/07/2004Qualità di socio - Acquisto - Formalità - Iscrizione nel libro dei soci - Potere discrezionale della società - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze in ipotesi di illegittimo rifiuto del "transfert".
In tema di azioni di società, il compimento delle formalità previste dalla legge (artt. 2021 - 2023 cod. civ.: cosiddetto "transfert")- e tra esse, l'iscrizione nel libro dei soci - come necessarie per l'esercizio dei diritti sociali non è affidato ad un potere discrezionale della società, la quale è tenuta a dar corso ai relativi adempimenti, una volta verificata la conformità a diritto del trasferimento dei titoli. Ne consegue che, ove la società rifiuti il "transfert" richiesto dall'alienante o dall'acquirente, e il rifiuto si riveli "ab origine" illegittimo, la società medesima non può addurre tale rifiuto per paralizzare il legittimo esercizio dei diritti (tra cui quello di opzione, di cui all'art. 2441 cod. civ.) spettante all'acquirente dei titoli cui legalmente competeva la qualità di socio.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13106 del 15/07/2004
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Titoli di credito - titoli nominativi - trasferimento – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6282 del 30/03/2004Requisiti - Girata per procura - Indicazione del mandante - Necessità - Fondamento - Certificati appartenenti a società o enti - Girata del legale rappresentante priva della indicazione di tale qualità - Validità - Esclusione - Fattispecie.
In tema di circolazione di titoli nominativi, allorquando la girata avvenga da un soggetto nella qualità di procuratore di altro, perché possa ravvisarsi la continuità delle girate, mentre non è necessario che la procura venga rilasciata sul titolo, è invece indispensabile, in virtù del principio di letteralità del titolo e del fatto che solo la spendita del nome del rappresentato consente di salvaguardare la continuità delle girate (che non può prescindere dalla concatenazione dei nomi dei successivi giranti che figurano sul titolo medesimo, venendosi altrimenti a configurare una situazione assimilabile a quella - non consentita sui titoli di tale natura - della girata in bianco), che il procuratore indichi il nome del girante per conto del quale la girata è apposta. Analogamente, per la validità della girata eseguita da un organo rappresentativo di un ente, è indispensabile che il girante indichi la propria qualità di legale rappresentante dell'ente per il quale la girata è apposta. Allorquando manchino tali indicazioni, il portatore del titolo non può avvalersi della speciale tutela prevista dall'art. 1994 cod. civ., il quale postula l'esistenza di una serie continua di girate regolari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inidonea a trasferire il titolo la girata apposta su un certificato azionario da un agente di cambio con la formula "per mandato specifico" senza l'indicazione del nome del soggetto che quella procura avrebbe rilasciato, nonché le girate apposte da due persone per conto di due distinte società, senza la indicazione della loro qualità di legali rappresentanti delle società stesse).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6282 del 30/03/2004
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Titoli di credito - titoli nominativi - trasferimento – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8050 del 22/05/2003Certificati azionari appartenenti a società di capitali - Girata del legale rappresentante priva di "contemplatio domini" - Efficacia - Esclusione - Conseguenze.
La girata di certificati azionari appartenenti a società di capitali, sottoscritta dal legale rappresentante della società titolare senza l'indicazione di tale sua qualità, è inefficace nei confronti della suddetta società, per difetto della necessaria "contemplatio domini", la quale deve risultare per iscritto nella girata e non può essere tacita, nonché in forza del principio di letteralità dei titoli di credito, secondo il quale, come non possono essere opposte eccezioni non fondate sul contenuto letterale del titolo, così non possono essere avanzate pretese che sul medesimo contenuto non trovino il loro fondamento, con la conseguenza che i successivi giratari dei certificati non possono invocare la propria buona fede agli effetti di cui all'art. 1994 cod. civ., avendo essi acquistato titoli non in conformità delle norme che ne regolano la circolazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8050 del 22/05/2003
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Trasporti - pubblici - ferrovie in concessione - personale (impiegati ed agenti) - trattamento economico – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4872 del 05/05/1995Indennità di buonuscita - Liquidazione - Criteri - Clausole contrattuali escludenti elementi retributivi aventi carattere continuativo - Nullità - Fattispecie relativo alla computabilità del compenso per lavoro straordinario, del compenso del cosiddetto straordinario di turno, del compenso di L. 30.000 mensili e del compenso di L. 500, o 570, o 1070 giornaliere.
Nel regime anteriore alla legge 29 maggio 1982 n. 297 la norma di riferimento, non solo per l'indennità di buonuscita legale spettante agli autoferrotranvieri che non hanno diritto a pensione, ma anche per quella contrattuale prevista a favore di coloro che hanno maturato il diritto alla pensione, era costituita dall'art. 2120 cod. civ., che, nel disciplinare l'indennità di anzianità, faceva salve le norme della contrattazione collettiva stabilenti analoghe norme di previdenza. Parallelamente i principi posti dagli artt. 2120 e 2121 cod. civ., anche se non applicabili direttamente, costituivano il cardine per l'interpretazione-integrazione delle clausole contrattuali concernenti l'istituto in esame (avente carattere sostanzialmente retributivo), anche perché la disciplina del rapporto di lavoro del personale delle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto in concessione deve comunque uniformarsi ai principi generali del diritto ed a quelli costituzionali. Conseguentemente deve ritenersi la nullità delle disposizioni contrattuali escludenti dal computo dell'indennità di buonuscita elementi retributivi aventi carattere continuativo, secondo gli stessi criteri desunti dalla disciplina di cui agli artt. 2120 e 2121 (testo previgente). (Nella specie, sulla base dei principi enunciati, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto, ai fini in questione, il diritto al computo: del compenso per lavoro straordinario che, se pur non necessariamente obbligatorio, abbia le connotazioni della continuità, anche se desunta con valutazione "ex post"; del compenso del cosiddetto straordinario di turno previsto dall'accordo aziendale Acotral n. 105/1981; del compenso di L. 30.000 mensili e del compenso di L. 500, o 570 o 1070 giornaliere, secondo le varie posizioni professionali).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4872 del 05/05/1995
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Lavoro - lavoro subordinato - indennità - di fine rapporto di lavoro - computo – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 756 del 06/02/1986Calcolo globale della retribuzione - accertamento della legittimità della disciplina contrattuale dell'indennità di anzianità - criteri - clausole incidenti sulla determinazione della base di calcolo e sulla previsione delle varie maggiorazioni aggiuntive - rilevanza - fattispecie relativa al computo della somma aggiuntiva di quattro mensilità della retribuzione per i dipendenti dell'enel.
Al fine di verificare la legittimità della disciplina contrattuale dell'indennità di anzianità - in riferimento a quella di carattere inderogabile contenuta negli artt. 2120 e 2121 cod. civ. prima della novella n. 297 del 1982 - è necessaria la considerazione unitaria di tutte le clausole che incidono sia sulla Determinazione della base di calcolo sia sulla previsione delle varie maggiorazioni aggiuntive, dato che queste ultime, anche se collegate a specifiche previsioni di attribuzioni, concorrono ugualmente a comporre quell'unica liquidazione alla quale deve contrapporsi la valutazione, parimenti unitaria, derivante dall'integrale applicazione delle citate norme di legge. (nella specie il giudice del merito aveva omesso di computare nel trattamento di indennità di anzianità la somma aggiuntiva di quattro mensilità della retribuzione percepite dal lavoratore ai sensi dell'art. 40 CCNL 29 maggio 1973 per i dipendenti dell'ENEL; la suprema Corte - nel cassare tale pronuncia - ha affermato il suddetto principio di diritto).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 756 del 06/02/1986
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Possesso - effetti - usucapione - di beni mobili - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2103 del 06/04/1982Titoli nominativi azionari - usucapibilità - condizioni.
È ammissibile il possesso ad usucapionem dei titoli di credito, ed in particolare dei titoli nominativi azionari, ma a tal fine, poiché il possesso in tanto è rilevante per l'usucapione in quanto sia esteriorizzato in maniera pacifica e continuativa ed esercitato in modo visibile e non occulto, in modo da palesare l'animo del possessore di voler assoggettare la cosa al proprio potere, la fattispecie possessoria non si realizza con la mera disponibilità materiale del documento, occorrendo anche la "legittimazione", vale a dire il possesso secondo la legge di circolazione del titolo, che sola consenta di esercitare i poteri cartolari inerenti al possesso del documento, e l'effettivo Esercizio, per il periodo di tempo utile, di tali poteri (diritto agli utili, diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee, diritto alla ispezione dei libri sociali, e così via).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2103 del 06/04/1982
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Possesso - effetti - usucapione - di beni mobili - decennale (buona fede) – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2103 del 06/04/1982Titolo nominativo azionario - possesso di buona fede - requisiti.
Per la intima compenetrazione che sussiste tra esistenza formale del negozio traslativo e buona fede del possessore di un titolo di credito nominativo azionario, il possesso di buona fede, in quanto si risolve nella ignoranza di ledere l'altrui diritto, deve sussistere, ai fini dell'usucapione abbreviata decennale, sia in ordine alla idoneità del negozio traslativo apparente a trasferire il diritto cartolare, sia relativamente ai requisiti formali che sono necessari ad legitimationem, onde, di regola, il titolo nominativo azionario deve essere inizialmente già posseduto con la doppia intestazione formale (sul titolo e sul registro dell'emittente) richiesta dall'art. 2022, secondo comma, cod. civ.).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2103 del 06/04/1982
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Società - di capitali - società per azioni - costituzione – Modi di formazione del capitale - delle azioni - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2103 del 06/04/1982Titoli azionari - natura - suscettibilità di possesso in senso tecnico.
Pur definendosi titoli di partecipazione, in quanto attribuiscono un complesso di poteri e di diritti che si riassumono nello status di socio, i titoli azionari, essendo anch'essi essenzialmente caratterizzati dall'incorporazione del diritto nel documento, rientrano nell'ampia categoria dei titoli di credito (nominativi), e, come tutti i titoli di credito, sono qualificabili come beni mobili e sono, in quanto tali, suscettibili di possesso in senso tecnico, dato che la disponibilità del documento attribuisce al soggetto la tutela giuridica degli interessi che quel documento esprime.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2103 del 06/04/1982
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Trasporti - pubblici - ferrovie in concessione - personale (impiegati e agenti) – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2649 del 19/10/1973Pensione e previdenza - competenze accessorie per lo 'straordinario continuativo di turno' - computabilita per la pensione.
Nel rapporto degli agenti addetti ai pubblici servizi dei trasporti in concessione, il compenso per il cosiddetto lavoro straordinario di turno, in quanto prestato secondo schemi costanti e predeterminati ai sensi degli artt 3, 10, 11 del RDL 19 ottobre 1923 n 2328, in relazione alla particolare natura di detto rapporto (intermedio fra quello dei pubblici impiegati e quello degli impiegati privati), deve essere compreso tra le competenze accessorie pensionabili a norma dell'art 21 della legge 28 luglio 1961 n 830
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2649 del 19/10/1973
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