Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo III: DEI SINGOLI CONTRATTI Capo V: DELLA SOMMINISTRAZIONE Art.1564. Risoluzione del contratto.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1564. Risoluzione del contratto.
1. In caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti.
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