Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo III: DEI SINGOLI CONTRATTI Capo V: DELLA SOMMINISTRAZIONE Art.1563. Scadenza delle singole prestazioni.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1563. Scadenza delle singole prestazioni.
1. Il termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito nell'interesse di entrambe le parti .
2. Se l'avente diritto alla somministrazione ha la facoltà di fissare la scadenza delle singole prestazioni, egli deve comunicarne la data al somministrante con un congruo preavviso.
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