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0564.Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione.

Art.- 564 condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione.

0 Codice civile

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Successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26289 del 27/09/2025 (Rv. 676709-01)
Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - condizioni - Azione di riduzione - Legittimario pretermesso - Presupposto - Sussistenza di una asse da dividere -"Relictum" di valore irrisorio - Configurabilità - Esclusione. L'art. 564 c.c., laddove prevede a carico del legittimario la previa accettazione dell'eredità con beneficio di inventario per agire in riduzione nei confronti dei soggetti non coeredi, presuppone la preventiva constatazione del valore dell'asse ereditario da dividere, giacché la sua valutazione economica consente di verificare l'effettività della lesione della riserva, sicché non è configurabile alcuna esigenza di tutela sia nel caso in cui non sussista alcun asse da dividere, sia qualora i beni relitti siano di valore talmente irrisorio da non costituire un asse ereditario rilevante ai fini della divisione ereditaria. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26289 del 27/09/2025 (Rv. 676709-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0564 …...
Successione necessaria - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12764 del 13/05/2025 (Rv. 674566-01)
Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Diritto ad agire per la riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima - Rinunzia - Ammissibilità - Condizioni - Comportamento concludente - Contenuto - Fattispecie. La conferma delle disposizioni testamentarie o la volontaria esecuzione di esse non opera rispetto a quelle lesive della legittima, in quanto gli effetti convalidativi di cui all'art. 590 c.c. si riferiscono alle sole disposizioni testamentarie nulle: ne deriva che in dette ipotesi non è preclusa al legittimario l'azione di riduzione, salvo che egli non abbia manifestato in modo non equivoco la volontà di rinunciare a far valere la lesione mediante un comportamento concludente incompatibile con la stessa.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva escluso come la sottoscrizione da parte dell'erede pretermesso del preliminare di vendita di un bene caduto in successione, con il quale l'erede istituito aveva promesso di consegnare parte del prezzo anche all'erede pretermesso, costituisse rinuncia all'azione di riduzione da parte di quest'ultimo). Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12764 del 13/05/2025 (Rv. 674566-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0551, Cod_Civ_art_0557, Cod_Civ_art_0564, Cod_Civ_art_0590 …...
Divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell’eredità - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14211 del 22/05/2024 (Rv. 671506-01)
Collazione ed imputazione - resa dei conti - Riunione fittizia - Mera operazione contabile - Finalità - Determinazione dell’eventuale lesione della quota di riserva a favore del legittimario asse ereditario e della quota di riserva - Computo della donazione ricevuta da persona non rientrante tra i soggetti tenuti alla collazione ex art. 737 c.p.c. - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze. In tema di successione necessaria, la riunione fittizia, quale operazione meramente contabile di sommatoria tra attivo netto e donatum, cioè tra il valore dei beni relitti al tempo dell'apertura della successione, detratti i debiti, ed il valore dei beni donati, sempre al momento dell'apertura della successione, è finalizzata alla determinazione della quota disponibile e di quella di legittima, per accertare l'eventuale lesione della quota riservata al legittimario, dovendosi, quindi, computare tutte le donazioni, a prescindere da chi ne sia il beneficiario, ivi comprese la donazioni ricevute da soggetto non rientrante tra quelli tenuti alla collazione ex art. 737 c.c.; ne consegue che l'inammissibilità della domanda di riduzione proposta nei confronti del donatario non coerede dal legittimario, che non abbia accettato l'eredità con il beneficio, d'inventario è del tutto ininfluente ai fini della riunione fittizia. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14211 del 22/05/2024 (Rv. 671506-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0737, Cod_Civ_art_0750, Cod_Civ_art_0751, Cod_Civ_art_0555, Cod_Civ_art_0556, Cod_Civ_art_0564 …...
Divisione ereditaria - operazioni divisionali Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3352 del 06/02/2024 (Rv. 670526-02)
Formazione dello stato attivo dell’eredità - collazione ed imputazione - resa dei conti - in genere - Dispensa dall’imputazione ex se - Natura di negozio autonomo - Conseguenze - Revocabilità con successivo testamento - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie. La dispensa del donatario dall'imputare la donazione alla propria quota di legittima, costituendo un autonomo negozio con funzione mortis causa destinato a produrre effetti dopo la morte del disponente, può essere revocata con un successivo testamento del donante, purché la revoca sia deducibile con certezza dal contesto della disposizione, senza possibilità di equivoci sul significato sia logico che letterale dell'espressione usata, restando conseguentemente esclusa l'utilizzabilità di elementi extracontrattuali e la desumibilità di una volontà in tal senso per implicito dalle disposizioni del testatore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, pur dando atto correttamente che la dispensa dall'imputazione ex se possa essere successivamente revocata, non aveva proceduto ad un esame specifico delle disposizioni testamentarie, ritenendo sufficiente l'esistenza di un successivo testamento). Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3352 del 06/02/2024 (Rv. 670526-02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0564, Cod_Civ_art_0587, Cod_Civ_art_0682, Cod_Civ_art_0671 …...
Successioni "mortis causa" - successione necessaria Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29891 del 27/10/2023 (Rv. 669309 - 01)
Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - condizioni - oggetto – donazione – Atto di disposizione del de cuius nei confronti di terzo o dell'erede - Parziale pretermissione del legittimario - Azione di riduzione verso il terzo e verso l'erede - Accettazione beneficiata - Necessità solo nel primo caso - Conseguenze - Aggredibilità del patrimonio dell'erede in caso di donazioni non coeve o coeve - Limiti. In tema di successione mortis causa, la disposizione di cui all'art. 564 c.c., che subordina la proposizione dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati da parte del legittimario alla sua accettazione con beneficio d'inventario, opera solo quando la stessa sia esercitata nei confronti dei terzi e non anche nei confronti di persone chiamate come coeredi, sicché il legittimario, che non possa aggredire la donazione più recente a favore di un non coerede per avere omesso di assolvere a detto onere, può aggredire la donazione meno recente a favore del coerede solo nei limiti in cui risulti dimostrata l'insufficienza della donazione più recente a reintegrare la quota di riserva, mentre, in caso di donazioni coeve, si applica il criterio proporzionale, in virtù del quale la donazione in favore del coerede può essere aggredita nei limiti necessari a reintegrare la propria quota, ma in misura non eccedente quella che sarebbe stata la riduzione conseguita ove si fosse considerato anche il valore della donazione a favore del non coerede. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29891 del 27/10/2023 (Rv. 669309 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0564, Cod_Civ_art_0484 …...
Successioni "mortis causa" - successione necessaria Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29821 del 27/10/2023 (Rv. 669306 - 01)
Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva)  - contratti in genere - simulazione (nozione) - prova - Successioni mortis causa - Patrimonio relitto insufficiente per il soddisfacimento dei diritti del legittimario - Azione di riduzione - Funzione integrativa del contenuto della quota spettantegli per legge - Conseguente concorso tra successione legittima e necessaria - Conseguenze - Azione di simulazione dell'atto di disposizione del de cuius - Applicabilità delle agevolazione probatorie ex art. 1417 c.c. - Sussistenza - Fondamento. In caso di insufficienza del relictum a soddisfare i diritti dei legittimari, per avere il de cuius effettuato in vita donazioni eccedenti la quota disponibile, la riduzione delle stesse, pronunciata su istanza del legittimario, ha funzione integrativa del contenuto economico della quota ereditaria spettantegli ex lege, determinando il concorso della successione legittima con quella necessaria. Ne consegue che la domanda di accertamento della simulazione di atti dispositivi compiuti dal de cuius, avanzata dall'erede legittimario in riferimento alla quota di successione ab intestato, non implica che egli abbia fatto valere i diritti di erede, piuttosto che quelli di legittimario, allorché, dall'esame complessivo della domanda, risulti che l'accertamento era stato comunque richiesto per il recupero o la reintegrazione della quota di legittima lesa, sicché, in tali casi, non possono trovare applicazione le limitazioni probatorie previste per le parti originarie in materia di prova della simulazione, ponendosi l'erede in posizione antagonista a quella del de cuius e potendosi giovare, perciò, del regime più favorevole di cui all'art. 1417 c.c. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29821 del 27/10/2023 (Rv. 669306 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0536, Cod_Civ_art_0556, Cod_Civ_art_0557, Cod_Civ_art_0564, Cod_Civ_art_1417 …...
Procedimento civile - eccezione Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20138 del 13/07/2023 (Rv. 668548 - 01)
Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Azione di riduzione della legittima - Deduzione delle donazioni ricevute dall'attore - Natura di eccezione in senso lato - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio ed anche in appello - Sussistenza - Condizioni. Nel giudizio di riduzione in materia ereditaria, la deduzione, da parte del convenuto, della necessità di imputare alla legittima le donazioni ricevute in vita dall'attore, costituisce eccezione in senso lato e, come tale, il suo rilievo non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione di parte, ma è ammissibile anche d'ufficio ed in grado di appello, purché i fatti risultino documentati "ex actis". Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20138 del 13/07/2023 (Rv. 668548 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0553, Cod_Civ_art_0564, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_713 …...
Calcolo della quota di disponibile – Cass. n. 9813/2023
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredita' - collazione ed imputazione - resa dei conti - Calcolo della quota di disponibile - Parte convenuta in riduzione - Deduzione di donazione indiretta effettuata dal "de cuius" a favore della parte attrice non inclusa nella riunione fittizia - Domanda - Necessità - Esclusione - Eccezione - Sufficienza - Fondamento.   In tema di azione di riduzione, nel caso in cui la donazione effettuata dal "de cuuis" in favore della parte attrice, di cui il convenuto pretenda l'imputazione "ex se", sia una donazione indiretta della quale occorra accertare l'esistenza, non è necessario proporre la relativa domanda, ma è sufficiente la semplice eccezione, in quanto il "fatto" rimane comunque diretto a provocare il rigetto dell'altrui pretesa, in conformità alla finalità tipica dell'eccezione. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9813 del 13/04/2023 (Rv. 667634 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0556, Cod_Civ_art_0564, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_167   Corte Cassazione 9813 2023 …...
Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario – Cass. n. 24836/2022
Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - in genere - Successione legittima - Pretermissione del legittimario - Configurabilità - Condizioni - Esperimento dell'azione di riduzione - Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario - Necessità - Esclusione - Accettazione tacita dell'eredità - Sussistenza.   In caso di apertura della successione legittima, il legittimario, sebbene non possa ritenersi diseredato in senso formale, poiché chiamato "ex lege" all'eredità, è considerato pretermesso qualora il "de cuius" abbia distribuito tutto il suo patrimonio mediante disposizioni a titolo particolare "inter vivos"; ne deriva che l'azione di riduzione non è soggetta all'onere dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e che, ove il legittimario non abbia già compiuto atti di accettazione, egli diviene necessariamente erede nel momento stesso in cui esercita tale azione di riduzione, che comporta, quindi, tacita accettazione di eredità. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 24836 del 17/08/2022 (Rv. 665563 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0457, Cod_Civ_art_0476, Cod_Civ_art_0557, Cod_Civ_art_0564   Corte Cassazione 24836 2022 …...
Mera operazione contabile sommatoria tra attivo netto e "donatum" – Cass. n. 8174/2022
Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - in genere - Riunione fittizia - Mera operazione contabile - Finalità - Determinazione dell'eventuale lesione della quota di riserva a favore del legittimario - Inammissibilità dell'azione di riduzione contro un donatario non coerede da parte del legittimario che non abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario - Influenza sulla riunione fittizia - Esclusione - Fattispecie.   In tema di successione necessaria, la riunione fittizia, quale operazione meramente contabile di sommatoria tra attivo netto e "donatum", cioè tra il valore dei beni relitti al tempo dell'apertura della successione, detratti i debiti, ed il valore dei beni donati, sempre al momento dell'apertura della successione, è finalizzata alla determinazione della quota disponibile e di quella di legittima, per accertare l'eventuale lesione della quota riservata al legittimario; ne deriva che l'inammissibilità della domanda di riduzione proposta, nei confronti del donatario non coerede, dal legittimario che non abbia accettato l'eredità con il beneficio d'inventario è del tutto ininfluente ai fini della riunione fittizia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso dalla riunione fittizia il valore di un bene donato ad un non coerede in ragione dell'inammissibilità della domanda di riduzione proposta nei suoi riguardi dal legittimario che aveva omesso di accettare l'eredità con il beneficio dell'inventario). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8174 del 14/03/2022 (Rv. 664236 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0556, Cod_Civ_art_0564, Cod_Civ_art_0747, Cod_Civ_art_0750, Cod_Civ_art_0751   Corte Cassazione 8174 2022 …...
Recupero dai convenuti della quota del beneficiario non convenuto – Cass. n. 32197/2021
Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - in genere - Azione di riduzione - Limiti dell'azione del legittimario - Recupero dai convenuti della quota del beneficiario non convenuto; richiesta verso i beneficiari della differenza tra beni relitti e donati; recupero da donatario anteriore di beni recuperabili dal posteriore - Esclusione.   L'azione di riduzione non dà luogo a litisconsorzio necessario, né dal lato attivo né dal lato passivo, e può, quindi, essere esercitata nei confronti di uno solo degli obbligati alla integrazione della quota spettante al legittimario; tuttavia, qualora quest'ultimo non abbia attaccato tutte le disposizioni testamentarie lesive, non potrà recuperare, a scapito dei convenuti, la quota di lesione a carico del beneficiario che egli non abbia voluto o potuto convenire in riduzione, e potrà pretendere dai donatari solo l'eventuale differenza tra la legittima, calcolata sul "relictum" e il "donatum", e il valore dei beni relitti - giacché la loro sufficienza libera i donatari da qualsiasi pretesa - né potrà recuperare a scapito di un donatario anteriore quanto potrebbe pretendere dal donatario posteriore, giacché se la donazione posteriore è capiente le anteriori non sono riducibili, ancorché la prima non sia stata attaccata in concreto dall'azione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32197 del 05/11/2021 (Rv. 663263 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0553, Cod_Civ_art_0554, Cod_Civ_art_0555, Cod_Civ_art_5059, Cod_Civ_art_0564   Corte Cassazione 32197 2021 …...
Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario – Cass. n. 29252/2020
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità' (pura e semplice) - con beneficio di inventario - effetti - Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario - Debiti ereditari - Responsabilità "intra vires" e "cum viribus" dell'erede beneficiario - Misure cautelari sui "beni propri" dell'erede - Preclusione. A seguito dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, prescritta, a pena di inammissibilità dell'azione, dall'art. 564 c.c., l'erede beneficiato risponde dei debiti ereditari e dei legati non solo "intra vires hereditatis", e cioè non oltre il valore dei beni a lui pervenuti a titolo di successione, ma altresì esclusivamente "cum viribus hereditatis", con esclusione cioè della responsabilità patrimoniale in ordine a tutti gli altri suoi beni, che i creditori ereditari e i legatari non possono aggredire, sicchè già in fase antecedente l'esecuzione forzata è preclusa ogni misura anche cautelare sui beni propri dell'erede, vale a dire diversi da quelli a lui provenienti dalla successione. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 29252 del 22/12/2020 Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0497, Cod_Civ_art_0512, Cod_Civ_art_0564, Cod_Civ_art_0590 corte cassazione 29252 2020 …...
Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Cass. n. 28196/2020
Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Collazione e azione di riduzione - Differenze - Concorso tra i due istituti - Condizioni. Mentre la riduzione sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima lesa ed è quindi imperniata sul rapporto fra legittima e disponibile, la collazione, nei rapporti indicati nell'art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del "de cuius", donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile. Nondimeno, il rilievo che la collazione può comportare di fatto l'eliminazione di eventuali lesioni di legittima, consentendo agli eredi legittimi di conseguire nella divisione proporzioni uguali, non esclude che il legittimario possa contestualmente esercitare l'azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che solo l'accoglimento di tale domanda assicura al legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l'assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare per l'imputazione del relativo valore. Al contempo, e in modo speculare, deve riconoscersi che l'azione di riduzione, una volta esperita, non esclude l'operatività della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione, fermo restando che mentre la collazione, ove richiesta in via esclusiva, comporta il rientro del bene donato nella massa, senza riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, nel caso di concorso con l'azione di riduzione essa interviene in un secondo tempo, dopo che la legittima sia stata reintegrata, al fine di redistribuire l'eventuale eccedenza, e cioè l'ulteriore valore della liberalità che esprime la disponibile. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 28196 del 10/12/2020 Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0555, Cod_Civ_art_0737, Cod_Civ_art_0533, Cod_Civ_art_0564 corte cassazione 28196 2020 …...
Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione – Cass. n. 18199/2020
Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) -Onere di allegazione a carico dell'attore - Indicazione, in termini numerici, del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia - Esclusione. Nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario, ancorché abbia l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, può, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 18199 del 02/09/2020 (Rv. 659096 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0553, Cod_Civ_art_0556, Cod_Civ_art_0564, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2729 CORTE CASSAZIONE 18199 2020 …...
Divisione - divisione ereditaria – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2914 del 07/02/2020 (Rv. 657093 - 04)
Divisione ereditaria - Domanda subordinata di riduzione per lesione di legittima - Deduzione in appello dell'assenza di “relictum” - Domanda nuova - Esclusione - Fattispecie. Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva). In un giudizio di divisione ereditaria, ove gli attori coeredi chiedano la divisione della massa ereditaria da calcolare a seguito di collazione dei beni donati al coerede convenuto e, in subordine, la riduzione della donazione per lesione della quota di legittima, non può essere considerata nuova, e, pertanto, inammissibile, la domanda subordinata nel caso in cui solo in appello si deduca l'assenza di "relictum" - e, quindi, la loro totale pretermissione - che consentirebbe agli appellanti di proporla senza essere tenuti ad accettare previamente l'eredità con beneficio di inventario. (Nella specie la S.C. ha affermato il principio sul presupposto che la lamentata pretermissione era stata prospettata in appello come un diverso aspetto della lesione della quota di legittima e, in tal senso, ha ritenuto corretto che l'esercizio dell'azione a tutela della quota di legittima fosse stato formulato in modo alternativo, quale divisione della comunione se fosse stata riconosciuta l'esistenza di una massa ereditaria e quale azione di riduzione della donazione in caso contrario). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2914 del 07/02/2020 (Rv. 657093 - 04) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0553, Cod_Civ_art_0555, Cod_Civ_art_0563, Cod_Civ_art_0564, Cod_Civ_art_0737, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_345 DIVISIONE DIVISIONE EREDITARIA   …...
Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - condizioni – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2914 del 07/02/2020 (Rv. 657093
Legittimario totalmente pretermesso - Acquisto qualità di erede - Condizioni. Il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché escluso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del "de cuius", la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo conseguire i suoi diritti solo dopo l'utile esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2914 del 07/02/2020 (Rv. 657093 - 03) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0553, Cod_Civ_art_0555, Cod_Civ_art_0557, Cod_Civ_art_0564 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" SUCCESSIONE NECESSARIA REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI   …...
Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - condizioni - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 30079 del 19/11/2019
Successione "ab intestato" e testamentaria - Legittimario totalmente pretermesso - Domanda di simulazione preordinata all'azione di riduzione - Condizione della preventiva accettazione con beneficio d'inventario - Esclusione - Fondamento - Azione di simulazione assoluta o relativa finalizzata all'accertamento della nullità del negozio dissimulato - Preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario - Necessità - Esclusione - Fondamento. Il legittimario totalmente pretermesso che impugna per simulazione un atto compiuto dal "de cuius", a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce, sia nella successione testamentaria che in quella "ab intestato", in qualità di terzo e non in veste di erede, acquisendo quest'ultima qualità solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione, sicché, come tale, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario; né vi è tenuto quando agisca per far valere una simulazione assoluta od anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato, in quanto, in queste ipotesi, l'accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal patrimonio del defunto. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 30079 del 19/11/2019 (Rv. 656200 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0536, Cod_Civ_art_0553, Cod_Civ_art_0555, Cod_Civ_art_0557, Cod_Civ_art_0564, Cod_Civ_art_1414, Cod_Civ_art_1415, Cod_Proc_Civ_art_081 …...
Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20971 del 22/08/2018
Azione di simulazione di un atto dispositivo del "de cuius" proposta da un legittimario - Onere di preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario - Condizioni. Il legittimario totalmente pretermesso dall'eredità che, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, impugna per simulazione un atto compiuto dal "de cuius", agisce in qualità di terzo e non in veste di erede - condizione che acquista solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione - e, come tale ed al pari dell'erede che proponga un'azione di simulazione assoluta ovvero relativa, ma finalizzata a far valere la nullità del negozio dissimulato, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario; diversamente ove il legittimario sia anche erede e proponga un'azione di simulazione relativa, ma volta a far valere la validità del negozio dissimulato, tale domanda deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell'azione di riduzione e postula, quale condizione per la propria ammissibilità, la previa accettazione beneficiata. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20971 del 22/08/2018   …...
Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20830 del 14/10/2016
Onere di allegazione - Portata - Fattispecie. In materia di successione testamentaria, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonchè quello della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius". (Nella specie, la S.C ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non assolto l'onere di allegazione mediante la mera acquisizione delle risultanze degli estratti conto bancari del "de cuius"). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20830 del 14/10/2016   …...
Successioni "MORTIS CAUSA" - Successione necessaria Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12919 del 24/07/2012
Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - Azione di riduzione - Lesione della quota di riserva -Lesione della quota di legittima - Nozione - Determinazione del valore della massa ereditaria e della porzione disponibile - Accertamento - Necessità - Criteri di calcolo del "relictum" e del "donatum". Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12919 del 24/07/2012 In tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione; quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data; e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12919 del 24/07/2012 …...
Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12919 del 24/07/2012
Lesione della quota di legittima - Nozione - Determinazione del valore della massa erria e della porzione disponibile - Accertamento - Necessità - Criteri di calcolo del "relictum" e del "donatum". In tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa erria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione; quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data; e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12919 del 24/07/2012 …...
Esecuzione forzata - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18856 del 09/07/2008
Intervento - Disciplina del codice di procedura civile anteriore alla novella del 2005 (legge n. 80 del 2005 e succ. mod. e integr.) - Titolo esecutivo - Necessità ai soli fini del compimento di atti di impulso del procedimento esecutivo - Sussistenza. Ai fini dell'intervento nel processo esecutivo non è necessario il possesso di un titolo esecutivo, di cui il creditore ha bisogno soltanto per poter compiere atti d'impulso. (Principio affermato dalla S.C. in relazione a fattispecie cui andava applicata la disciplina del codice di procedura civile anteriore alla novella del 2005). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18856 del 09/07/2008   …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - con beneficio di inventario - decadenza - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16739 del 09/08/2005
Elementi costitutivi - Dichiarazione e formazione dell'inventario - Necessità - Mancato compimento dell'inventario - Effetti - Causa di decadenza dal beneficio - Esclusione - Impedimento dell'acquisto beneficiato - Sussistenza - Conseguenze in tema di azione di riduzione. In tema di successioni "mortis causa", l'art. 484 cod. civ.,nel prevedere che l'accettazione con beneficio d'inventario si fa con dichiarazione, preceduta o seguita dalla redazione dell'inventario,delinea una fattispecie a formazione progressiva di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti ivi previsti;infatti,sia la prevista indifferenza della loro successione cronologica,sia la comune configurazione in termini di adempimenti necessari, sia la mancata di una distinta disciplina dei loro effetti,fanno apparire ingiustificata l'attribuzione all'uno dell'autonoma idoneità a dare luogo al beneficio, salvo il successivo suo venir meno, in caso di difetto dell'altro. Ne consegue che, se da un lato la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario ha una propria immediata efficacia,determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato che subentra perciò in "universum ius defuncti", compresi i debiti del "de cuius", d'altro canto essa non incide sulla limitazione della responsabilità "intra vires",che è condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario,in mancanza del quale l'accettante è considerato erede puro e semplice (artt.485, 487, 488 cod. civ.) non perchè abbia perduto "ex post" il beneficio, ma per non averlo mai conseguito. Infatti, le norme che impongono il compimento dell'inventario in determinati termini non ricollegano mai all'inutile decorso del termine stesso un effetto di decadenza ma sanciscono sempre come conseguenza che l'erede viene considerato accettante puro e semplice, mentre la decadenza è chiaramente ricollegata solo ed esclusivamente ad alcune altre condotte,che attengono alla fase della liquidazione e sono quindi necessariamente successive alla redazione dell'inventario. Poiché l'omessa redazione dell'inventario comporta il mancato acquisto del beneficio e non la decadenza dal medesimo, ne consegue che all'erede, il quale agisce contro i terzi non chiamati alla successione, è …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - con beneficio di inventario - decadenza - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16739 del 09/08/2005
Elementi costitutivi - Dichiarazione e formazione dell'inventario - Necessità - Mancato compimento dell'inventario - Effetti - Causa di decadenza dal beneficio - Esclusione - Impedimento dell'acquisto beneficiato - Sussistenza - Conseguenze in tema di azione di riduzione. In tema di successioni "mortis causa", l'art. 484 cod. civ.,nel prevedere che l'accettazione con beneficio d'inventario si fa con dichiarazione, preceduta o seguita dalla redazione dell'inventario,delinea una fattispecie a formazione progressiva di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti ivi previsti;infatti,sia la prevista indifferenza della loro successione cronologica,sia la comune configurazione in termini di adempimenti necessari, sia la mancata di una distinta disciplina dei loro effetti,fanno apparire ingiustificata l'attribuzione all'uno dell'autonoma idoneità a dare luogo al beneficio, salvo il successivo suo venir meno, in caso di difetto dell'altro. Ne consegue che, se da un lato la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario ha una propria immediata efficacia,determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato che subentra perciò in "universum ius defuncti", compresi i debiti del "de cuius", d'altro canto essa non incide sulla limitazione della responsabilità "intra vires",che è condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario,in mancanza del quale l'accettante è considerato erede puro e semplice (artt.485, 487, 488 cod. civ.) non perchè abbia perduto "ex post" il beneficio, ma per non averlo mai conseguito. Infatti, le norme che impongono il compimento dell'inventario in determinati termini non ricollegano mai all'inutile decorso del termine stesso un effetto di decadenza ma sanciscono sempre come conseguenza che l'erede viene considerato accettante puro e semplice, mentre la decadenza è chiaramente ricollegata solo ed esclusivamente ad alcune altre condotte,che attengono alla fase della liquidazione e sono quindi necessariamente successive alla redazione dell'inventario. Poiché l'omessa redazione dell'inventario comporta il mancato acquisto del beneficio e non la decadenza dal medesimo, ne consegue che all'erede, il quale agisce contro i terzi non chiamati alla successione, è …...
Contratti in genere - simulazione - prova - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11286 del 30/07/2002
Legittimario che agisca per far dichiarare la simulazione di una vendita dissimulante una donazione - Prova senza limitazioni - Condizioni - Proposizione di una contestuale domanda di riduzione della donazione - Necessità. Ai fini della prova della simulazione di una vendita posta in essere dal "de cuius" per dissimulare una donazione, l'erede legittimo può ritenersi terzo rispetto agli atti impugnati, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova della simulazione, solo quando, contestualmente alla azione volta alla dichiarazione di simulazione, proponga anche una espressa domanda di riduzione della donazione dissimulata, facendo valere la sua qualità di legittimario e fondandosi sulla specifica premessa che l'atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale alla integrità della quota di riserva spettantegli, in quanto solo in questo caso egli si pone come terzo nei confronti della simulazione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11286 del 30/07/2002   …...
Contratti in genere - simulazione - prova - testimoniale – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4024 del 21/04/1998
Erede - Divisione, previa collazione di donazioni, anche dissimulate - Agevolazioni probatorie - Esclusione (art. 1417 cod. civ.)- Ragioni - Subentro al "de cuius" - Riduzione - Qualità di terzo dell'erede - Sussistenza. Dall'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dedotte dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli è terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art. 1417 cod. civ., perché, se egli agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio errio e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius"; è invece terzo se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4024 del 21/04/1998   …...
Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11873 del 01/12/1993
Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Determinazione della porzione disponibile - Riunione fittizia - Lesione di legittima - Accertamento - Criteri. Per accertare la lesione di legittima è necessario determinare il valore della massa erria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa erria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal "relictum" dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data, alla riunione fittizia (cioè, con operazione meramente contabile) tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ., rispettivamente relativi ai beni immobili ed ai beni mobili) e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.), calcolando, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del "relictum" al netto e del valore del "donatum" ed imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11873 del 01/12/1993   …...
Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11873 del 01/12/1993
Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Determinazione della porzione disponibile - Riunione fittizia - Lesione di legittima - Accertamento - Criteri. Per accertare la lesione di legittima è necessario determinare il valore della massa erria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa erria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal "relictum" dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data, alla riunione fittizia (cioè, con operazione meramente contabile) tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ., rispettivamente relativi ai beni immobili ed ai beni mobili) e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.), calcolando, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del "relictum" al netto e del valore del "donatum" ed imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11873 del 01/12/1993   …...
Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11873 del 01/12/1993
Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Determinazione della porzione disponibile - Riunione fittizia - Lesione di legittima - Accertamento - Criteri. Per accertare la lesione di legittima è necessario determinare il valore della massa erria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa erria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal "relictum" dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data, alla riunione fittizia (cioè, con operazione meramente contabile) tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ., rispettivamente relativi ai beni immobili ed ai beni mobili) e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.), calcolando, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del "relictum" al netto e del valore del "donatum" ed imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11873 del 01/12/1993   …...
Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11873 del 01/12/1993
Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Determinazione della porzione disponibile - Riunione fittizia - Lesione di legittima - Accertamento - Criteri. Per accertare la lesione di legittima è necessario determinare il valore della massa erria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa erria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal "relictum" dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data, alla riunione fittizia (cioè, con operazione meramente contabile) tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ., rispettivamente relativi ai beni immobili ed ai beni mobili) e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.), calcolando, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del "relictum" al netto e del valore del "donatum" ed imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11873 del 01/12/1993   …...
Successione mortis causa - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6011 del 22/11/1984
Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - determinazione della porzione disponibile - effetti - determinazione del valore dell'asse ereditario - determinazione dell'entità della lesione - riferimento al tempo dell'apertura della successione - integrazione pecuniaria della quota di riserva - valore del bene spettante.* In tema di riunione fittizia e d'imputazione alla quota del legittimario, il quale abbia proposto domanda di riduzione (artt. 556 e 564 cod. civ.), la consistenza oggettiva dei beni donati in vita dal "de cuius" deve essere determinata con riferimento al momento della donazione, mentre la valutazione economica dei beni medesimi va fatta sulla base del potere d'acquisto della moneta, al momento dell'apertura della successione, tenendo conto di tutte le potenzialità economiche dei beni stessi. ( V 2452/76, mass n 381236; ( V 468/76, mass n 379121; ( V 2621/74, mass n 371076).* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6011 del 22/11/1984   …...
Successioni mortis causa - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) – Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 78 del 29/01/1983
Condizioni - imputazione "ex se" - determinazione della porzione disponibile - riunione fittizia - donazioni - di somme di denaro - riunione fittizia al "relictum" - imputazione "ex se" - collazione - disciplina ex artt. 556, 564 e 751 cod. Civ. - questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 3 cost. - non manifesta infondatezza.* Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - collazione di denaro.* 168187 425565* In tema di successioni, e con riguardo agli artt. 556 e 564 secondo comma cod. civ., nella parte in cui richiamano l'art. 751 cod. civ., nonché allo stesso art. 751 cod. civ., secondo i quali, per le donazioni di somme di denaro effettuate dal "de cuius", la riunione fittizia al "relictum", la imputazione "ex se" e la collazione devono essere compiute in base al valore nominale delle somme medesime, non è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, tenuto conto che i suddetti istituti si ricollegano ad una configurazione di quelle donazioni come anticipazioni della successione, ove il denaro viene in considerazione non come mezzo di pagamento, ma come valore accumulato, non separabile dal suo potere di acquisto, sicché l'estensione alle relative operazioni del principio nominalistico, proprio dei rapporti obbligatori pecuniari, potrebbe non assicurare l'esigenza della uguaglianza di trattamento dei successori nei suoi confronti si applicano gli istituti medesimi, secondo criteri di razionalità conformi all'indicato precetto costituzionale.* Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 78 del 29/01/1983   …...

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