Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - condizioni - oggetto – donazione – Atto di disposizione del de cuius nei confronti di terzo o dell'erede - Parziale pretermissione del legittimario - Azione di riduzione verso il terzo e verso l'erede - Accettazione beneficiata - Necessità solo nel primo caso - Conseguenze - Aggredibilità del patrimonio dell'erede in caso di donazioni non coeve o coeve - Limiti.
In tema di successione mortis causa, la disposizione di cui all'art. 564 c.c., che subordina la proposizione dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati da parte del legittimario alla sua accettazione con beneficio d'inventario, opera solo quando la stessa sia esercitata nei confronti dei terzi e non anche nei confronti di persone chiamate come coeredi, sicché il legittimario, che non possa aggredire la donazione più recente a favore di un non coerede per avere omesso di assolvere a detto onere, può aggredire la donazione meno recente a favore del coerede solo nei limiti in cui risulti dimostrata l'insufficienza della donazione più recente a reintegrare la quota di riserva, mentre, in caso di donazioni coeve, si applica il criterio proporzionale, in virtù del quale la donazione in favore del coerede può essere aggredita nei limiti necessari a reintegrare la propria quota, ma in misura non eccedente quella che sarebbe stata la riduzione conseguita ove si fosse considerato anche il valore della donazione a favore del non coerede.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29891 del 27/10/2023 (Rv. 669309 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0564, Cod_Civ_art_0484
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