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0533.Nozione.

Art. - 533 nozione.

0 Codice civile

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Disposizioni generali - petizione di eredità - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 9153 del 07/04/2025 (Rv. 674596-01)
Petitio hereditatis - Non contestazione sulla qualità di erede dell'attore - Contestazione sull'appartenenza del bene all'asse ereditario - Conseguenze - Trasformazione della petizione di eredità in rivendicazione - Esclusione - Effetti circoscritti al piano probatorio - Sussistenza. Qualora il convenuto non contesti la qualità di erede dell'attore, ma si limiti a negare l'appartenenza del bene all'asse ereditario, la petitio hereditatis non si trasforma in azione di rivendicazione, giacché tale non contestazione non fa venir meno le finalità recuperatorie della domanda, ma produce effetti solo sul piano probatorio, esonerando l'attore dalla prova della sua qualità di erede, fermo restando l'onere di provare - nei limiti della difesa di controparte - l'appartenenza del bene all'asse ereditario all'apertura della successione. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 9153 del 07/04/2025 (Rv. 674596-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0533, Cod_Civ_art_0948 …...
Disposizioni generali - petizione di eredita' (nozione, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 8942 del 04/04/2024 (Rv. 670957-01)
Beni reclamabili - Beni già fuoriusciti dall'asse ereditario al momento dell'apertura della successione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Con la petizione ereditaria sono reclamabili soltanto i beni nei quali l'erede è succeduto mortis causa al de cuius e non quelli che, al momento dell'apertura della successione, sono già fuoriusciti dal patrimonio del defunto e che, pertanto, non possono essere considerati beni ereditari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva distinto le somme presenti su un conto corrente e prelevate dopo la morte del de cuius, da quelle presenti su un conto deposito titoli e prelevate prima della morte, riconoscendo l'esperibilità dell'azione solo nel primo caso). Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 8942 del 04/04/2024 (Rv. 670957-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0456, Cod_Civ_art_0533 …...
Impugnazione del testamento per indegnità – Cass. n. 1443/2021
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - indegnita' di succedere - Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - Impugnazione del testamento per indegnità - Litisconsorzio necessario dei successori legittimi - Rapporti tra giudizio penale e civile - Operatività della sospensione necessaria - Ambito di applicazione - Necessaria coincidenza delle parti.   Nell'azione di impugnazione del testamento per indegnità a succedere della persona designata come erede, sussiste il litisconsorzio necessario di tutti i successori legittimi, trattandosi di azione volta ad ottenere una pronuncia relativa ad un rapporto giuridico unitario ed avente ad oggetto l'accertamento, con effetto di giudicato, della qualità di erede che, per la sua concettuale unità, è operante solo se la decisione è emessa nei confronti di tutti i soggetti del rapporto successorio. Tuttavia, qualora tale azione si trovi in rapporto di pregiudizialità giuridica con un giudizio penale pendente, l'esistenza del litisconsorzio necessario non giustifica la sospensione totale o parziale del processo civile, se non vi è una perfetta coincidenza delle parti dei due giudizi, configurabile quando non solo l'imputato, ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 1443 del 18/01/2022 (Rv. 663628 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0463, Cod_Civ_art_0533, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_295   Corte Cassazione 1443 2022 …...
Estensione ai trasferimenti per causa di morte o all'acquisto per usucapione – Cass. n. 13273/2021
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - petizione di eredita' (nozione, distinzioni) - effetti - Iscrizione o intavolazione - Efficacia costitutiva - Estensione ai trasferimenti per causa di morte o all'acquisto per usucapione - Esclusione - Prova qualità erede - Certificato d'eredità nelle provincie soggette al regime tavolare - Efficacia probatoria - Fattispecie. Trascrizione - leggi speciali - libri speciali (sistema tavolare) In genere. Per i beni soggetti al regime tavolare, previsto dal r.d. n. 499 del 1929, nelle provincie già austro-ungariche, l'efficacia costitutiva dell'iscrizione o intavolazione è limitata agli atti tra vivi e non è estensibile ai trasferimenti per successione ereditaria o agli acquisti a titolo originario, come l'usucapione. Ne consegue che in tali province il certificato di eredità previsto dall'art. 13 del citato r.d. dà luogo ad una presunzione "iuris tantum" circa la qualità di erede, ai sensi dell'art. 21 del medesimo r.d., ponendo a carico di colui che la contesta l'onere di provare in giudizio i fatti ad essa contrari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello secondo cui la sola intavolazione del certificato di eredità compiuta su iniziativa di un determinato soggetto non può determinare l'acquisto di un bene alla massa ereditaria, dichiarando l'inefficacia e l'inopponibilità nei confronti degli eredi legittimi dei successivi suoi trasferimenti). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 13273 del 18/05/2021 (Rv. 661288 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1158, Cod_Civ_art_0533, Cod_Civ_art_2696 …...
Petizione di eredita' – Cass. n. 7871/2021
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - petizione di eredita' (nozione, distinzioni) La "petitio hereditatis" si differenzia dalla "rei vindicatio", malgrado l'affinità del "petitum", in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede, ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'"universum ius" o di una quota parte di esso. Ne consegue, quanto all'onere probatorio, che, mentre l'attore in "rei vindicatio" deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella "hereditatis petitio" può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario; pertanto, deve ritenersi inammissibile il mutamento in corso di causa dell'azione di petizione ereditaria in azione di rivendicazione, anche quando non sia contestata dal convenuto la qualità di erede dell'attore, in quanto tale mancata contestazione non fa venire meno la funzione prevalentemente recuperatoria dell'azione ereditaria, ma produce effetti solo sul piano probatorio, senza incidere sulla radicale diversità - per natura, presupposti, oggetto e onere della prova - tra le due azioni. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7871 del 19/03/2021 (Rv. 661042 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Civ_art_0533, Cod_Civ_art_0948, Cod_Civ_art_2697 …...
"Petitio hereditatis" proposto da successibile "ex lege" – Cass. n. 28665/2020
Procedimento civile - nuova domanda - procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda - "Petitio hereditatis" proposto da successibile "ex lege" - Produzione in giudizio di scheda testamentaria da parte del convenuto - Domanda di nullità del testamento formulata dall'attore alla prima udienza - Ammissibilità. Nell'ipotesi di "petitio hereditatis" proposta dal successore "ex lege", la domanda di nullità del testamento formulata dall'attore alla prima udienza dopo la produzione in giudizio della scheda testamentaria da parte del convenuto, ponendosi in nesso di consequenzialità con la relativa difesa, è ammissibile ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 183, comma 4, c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28665 del 15/12/2020 Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0457, Cod_Civ_art_0533, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_036, Cod_Proc_Civ_art_167 corte cassazione 28665 2020 …...
Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Cass. n. 28196/2020
Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Collazione e azione di riduzione - Differenze - Concorso tra i due istituti - Condizioni. Mentre la riduzione sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima lesa ed è quindi imperniata sul rapporto fra legittima e disponibile, la collazione, nei rapporti indicati nell'art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del "de cuius", donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile. Nondimeno, il rilievo che la collazione può comportare di fatto l'eliminazione di eventuali lesioni di legittima, consentendo agli eredi legittimi di conseguire nella divisione proporzioni uguali, non esclude che il legittimario possa contestualmente esercitare l'azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che solo l'accoglimento di tale domanda assicura al legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l'assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare per l'imputazione del relativo valore. Al contempo, e in modo speculare, deve riconoscersi che l'azione di riduzione, una volta esperita, non esclude l'operatività della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione, fermo restando che mentre la collazione, ove richiesta in via esclusiva, comporta il rientro del bene donato nella massa, senza riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, nel caso di concorso con l'azione di riduzione essa interviene in un secondo tempo, dopo che la legittima sia stata reintegrata, al fine di redistribuire l'eventuale eccedenza, e cioè l'ulteriore valore della liberalità che esprime la disponibile. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 28196 del 10/12/2020 Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0555, Cod_Civ_art_0737, Cod_Civ_art_0533, Cod_Civ_art_0564 corte cassazione 28196 2020 …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - petizione di eredita' (nozione, distinzioni) - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16409 del 04/07/2017
Finalità - Riconoscimento della qualità di erede - Conseguenze - Azione di petizione di eredità oltre che nei confronti del possessore anche nei confronti di altro soggetto che si dichiari erede e, in via riconvenzionale, chieda l’accertamento di tale qualità - Cause scindibili ed autonome - Fattispecie. L’azione di petizione dell’eredità è intesa, innanzitutto, al riconoscimento della qualità di erede, la quale, costituendo un “prius” autonomo facente parte del “petitum” dell’azione rispetto al diritto all’acquisto dell’universalità dei beni del “de cuius” o di una quota di essi, importa, come conseguenza, che, ove sia proposta domanda di petizione di eredità, oltre che nei confronti di chi sia nel possesso dei beni ereditari dei quali si chiede la restituzione (e sia, perciò, passivamente legittimato rispetto ad essa), anche di altro soggetto che si dichiari erede, e formuli domanda riconvenzionale in tal senso, si dà luogo ad una situazione di cause scindibili ed autonome. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile la rinuncia al ricorso per cassazione operata dall'originario attore in "hereditatis petitio" nei confronti del solo possessore dei beni ereditari e non anche degli altri controricorrenti - convenuti in giudizio onde sentire accertare, anche nei confronti degli stessi, la propria qualità di erede - dichiarando estinto il giudizio di cassazione limitatamente a detto rapporto processuale). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16409 del 04/07/2017   …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - petizione di eredità - in genere (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 22005 del 31/10/2016
Petizione di eredità - Accoglimento dell'azione - Effetti - Reintegrazione nella quota - Conseguenze - Fattispecie. L'accoglimento dell'azione di petizione ereditaria comporta non già la semplice restituzione alla massa dei beni oggetto della domanda, ma la reintegrazione delle quote lese, sicché, ove sia ordinata la restituzione di somme di denaro, sul relativo importo deve essere riconosciuta la rivalutazione, trattandosi di credito di valore. (Nella specie, il principio è stato affermato con riguardo al "quantum" in denaro, corrispondente alle somme portate da buoni fruttiferi incassati dal soggetto passivo della domanda di petizione ereditaria, del quale era stata ordinata la restituzione). Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 22005 del 31/10/2016   …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - petizione di eredità - effetti - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14917 del 05/09/2012
Azione di petizione erria proposta da figlio naturale del "de cuius " - Possessori dei beni erri - Disposizioni in materia di possesso di buona fede - Applicabilità - Conseguenze - Obbligo di restituzione dei frutti dal momento della proposizione della domanda di restituzione - Sussistenza. In ipotesi di azione di petizione di eredità proposta da un figlio naturale del "de cuius" successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di riconoscimento del proprio "status", gli eredi, che erano stati immessi nel possesso dei beni erri in buona fede, permangono in tale condizione sino al momento della notificazione della domanda di restituzione dei beni medesimi, avendo portata generale il principio della presunzione di buona fede, di cui all'art. 1147 cod. civ., e determinando la proposizione nei confronti del possessore di una domanda volta ad ottenere la restituzione delle cose il mutamento della situazione di buona fede in mala fede, con conseguente obbligo di rispondere dei frutti successivamente percepiti. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14917 del 05/09/2012   …...
successioni "mortis causa" - disposizioni generali - petizione di eredità - effetti - per il possessore dei beni ereditari (erede apparente) Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 640 del 14/01/2014
Rinvio alle disposizioni sul possesso ex art. 535, primo comma, cod. civ. - Ambito - Divisione ereditaria - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 640 del 14/01/2014 L'art. 535, primo comma, cod. civ., che rinvia alle disposizioni sul possesso in ordine a restituzione dei frutti, spese, miglioramenti e addizioni, si riferisce al possessore di beni ereditari convenuto in petizione di eredità ex art. 533 cod. civ., mentre è estraneo allo scioglimento della comunione ereditaria; esso non si applica, quindi, al condividente che, avendo goduto il bene comune in via esclusiva senza titolo giustificativo, è tenuto alla corresponsione dei frutti civili agli altri condividenti, quale ristoro della privazione del godimento "pro quota".Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 640 del 14/01/2014 …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - petizione di eredità - in genere (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2148 del 31/01/2014
Differenza dall'azione di accertamento della qualità di erede - Domanda accessoria di rendiconto della gestione dei beni ereditari - Incidenza - Esclusione - Fondamento. La petizione di eredità e l'azione di accertamento della qualità di erede differiscono tra loro in quanto, pur condividendo l'accertamento della qualità ereditaria, la prima è azione necessariamente recuperatoria, volta ad ottenere la restituzione dei beni ereditari da chi li possegga a titolo di erede o senza titolo, mentre l'altra è azione essenzialmente dichiarativa, eventualmente corredata da domanda accessoria di condanna non attinente alla restituzione dei beni ereditari. Pertanto, l'azione di accertamento della qualità di coerede, proposta nei confronti di chi possegga i beni ereditari a titolo di erede, corredata dalla domanda di rendiconto della gestione e corresponsione dei relativi frutti, non integra "petitio hereditatis", ma costituisce azione di accertamento con domanda accessoria di condanna. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2148 del 31/01/2014   …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - petizione di eredità - effetti - per il possessore dei beni erri (erede apparente) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 640 del 14/01/2014
Rinvio alle disposizioni sul possesso ex art. 535, primo comma, cod. civ. - Ambito - Divisione erria - Esclusione. L'art. 535, primo comma, cod. civ., che rinvia alle disposizioni sul possesso in ordine a restituzione dei frutti, spese, miglioramenti e addizioni, si riferisce al possessore di beni erri convenuto in petizione di eredità ex art. 533 cod. civ., mentre è estraneo allo scioglimento della comunione erria; esso non si applica, quindi, al condividente che, avendo goduto il bene comune in via esclusiva senza titolo giustificativo, è tenuto alla corresponsione dei frutti civili agli altri condividenti, quale ristoro della privazione del godimento "pro quota". Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 640 del 14/01/2014   …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - petizione di eredità - effetti - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14917 del 05/09/2012
Azione di petizione erria proposta da figlio naturale del "de cuius " - Possessori dei beni erri - Disposizioni in materia di possesso di buona fede - Applicabilità - Conseguenze - Obbligo di restituzione dei frutti dal momento della proposizione della domanda di restituzione - Sussistenza. In ipotesi di azione di petizione di eredità proposta da un figlio naturale del "de cuius" successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di riconoscimento del proprio "status", gli eredi, che erano stati immessi nel possesso dei beni erri in buona fede, permangono in tale condizione sino al momento della notificazione della domanda di restituzione dei beni medesimi, avendo portata generale il principio della presunzione di buona fede, di cui all'art. 1147 cod. civ., e determinando la proposizione nei confronti del possessore di una domanda volta ad ottenere la restituzione delle cose il mutamento della situazione di buona fede in mala fede, con conseguente obbligo di rispondere dei frutti successivamente percepiti. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14917 del 05/09/2012   …...
successioni "mortis causa" - disposizioni generali - petizione di eredità - in genere (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14182 del 27/06/2011
Successioni "mortis causa" - Petizione di eredità (azione) - Litisconsorzio necessario (integrazione del contraddittorio) - Di tutti i coeredi - Esclusione - Possessore dei beni ereditari - Obbligo di restituzione per intero - Azione intentata da uno solo dei coeredi - Intervento in appello degli altri coeredi - Ammissibilità - Fondamento - Novità della domanda - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14182 del 27/06/2011 L'azione di petizione di eredità non esige l'integrale contraddittorio di tutti i coeredi, sicché il possessore dei beni ereditari, convenuto in giudizio da uno solo degli eredi, nulla può opporre al riguardo, essendo sempre tenuto alla restituzione dei beni per intero, in quanto appartenenti all'eredità, mentre nei rapporti interni tra i coeredi la rivendicazione vale per la quota spettante a ciascuno di essi; con la conseguenza che, ove uno dei coeredi sia rimasto contumace nel giudizio di primo grado promosso dall'altro coerede, gli eredi di entrambi hanno facoltà di intervenire, anche in appello, nel relativo giudizio, chiedendo l'estensione degli effetti della domanda originaria, senza che possa configurarsi novità della domanda. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14182 del 27/06/2011   …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - petizione di eredità (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14182 del 27/06/2011
Successioni "mortis causa" - Petizione di eredità (azione) - Litisconsorzio necessario (integrazione del contraddittorio) - Di tutti i coeredi - Esclusione - Possessore dei beni ereditari - Obbligo di restituzione per intero - Azione intentata da uno solo dei coeredi - Intervento in appello degli altri coeredi - Ammissibilità - Fondamento - Novità della domanda - Esclusione. L'azione di petizione di eredità non esige l'integrale contraddittorio di tutti i coeredi, sicché il possessore dei beni ereditari, convenuto in giudizio da uno solo degli eredi, nulla può opporre al riguardo, essendo sempre tenuto alla restituzione dei beni per intero, in quanto appartenenti all'eredità, mentre nei rapporti interni tra i coeredi la rivendicazione vale per la quota spettante a ciascuno di essi; con la conseguenza che, ove uno dei coeredi sia rimasto contumace nel giudizio di primo grado promosso dall'altro coerede, gli eredi di entrambi hanno facoltà di intervenire, anche in appello, nel relativo giudizio, chiedendo l'estensione degli effetti della domanda originaria, senza che possa configurarsi novità della domanda. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14182 del 27/06/2011   …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - petizione di eredità - effetti - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5091 del 03/03/2010
Azione di petizione erria - Disposizioni in materia di possesso - Applicabilità - Conseguenze - Diritto al risarcimento del danno - Esclusione - Diritto ai frutti indebitamente percepiti - Sussistenza - Limiti. Il principio della presunzione di buona fede di cui all'art. 1147 cod. civ. ha portata generale e non limitata all'istituto del possesso in relazione al quale è enunciato; pertanto, poiché l'art. 535 cod. civ. stabilisce che le disposizioni in materia di possesso si applichino anche al possessore dei beni erri, chi agisce, con l'azione di petizione, per la rivendicazione dei beni erri - eventualmente previo annullamento del testamento in base al quale è stato chiamato all'eredità il possessore di buona fede - non può pretendere da quest'ultimo il risarcimento dei danni, ma soltanto i frutti indebitamente percepiti, nei limiti fissati dall'art. 1148 cod. civ. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5091 del 03/03/2010   …...
successioni "mortis causa" - disposizioni generali - petizione di eredità - in genere (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8440 del 01/04/2008
Natura - Oggetto - Legittimazione attiva e passiva - Litisconsorzio necessario nei confronti di terzi pretesi eredi rimasti estranei al processo - Insussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8440 del 01/04/2008 Nell'azione di petizione dell'eredità - che è un'azione reale, fondata sull'allegazione della qualità di erede e volta a conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete - legittimati attivamente e passivamente sono soltanto, rispettivamente, colui che adduce la sua qualità di erede e colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione; pertanto, non si verifica alcuna situazione di litisconsorzio necessario nei confronti di chiunque altro, rimasto estraneo al processo, si ritenga o sia stato indicato come vero erede. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8440 del 01/04/2008   …...
Competenza civile - competenza per territorio - cause ereditarie – Cass. n. 18334/2006
Cause " tra coeredi " - Nozione - Fattispecie. In tema di competenza territoriale, per cause tra coeredi, che l'art. 22, primo comma n.1, cod. proc. civ. devolve al giudice del luogo in cui si è aperta la successione, debbono intendersi non soltanto le controversie che riguardano diritti caduti in successione, ma ogni causa avente un oggetto attinente alla qualità di erede, per la quale la legittimazione attiva o passiva delle parti discenda necessariamente da tale condizione. (Nel caso di specie, la S.C. ha affermato l'applicabilità del c.d. " forum hereditatis " all'azione di petizione di eredità). Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 18334 del 23/08/2006 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 18334 2006   …...

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