Procedimenti speciali - apertura delle successioni - curatore dell'eredità giacente - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2887 del 27/02/2002Decreto del Pretore di liquidazione del compenso al curatore - Impugnazione - Mezzi - Ricorribilità in cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione - Esclusione - Fondamento.
Il decreto del Pretore di liquidazione del compenso al curatore dell'eredità giacente non è impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., (ammesso - in quanto tale - solo contro un provvedimento che incida con carattere di definitività su diritti soggettivi e che non sia altrimenti impugnabile), in quanto, in caso di accoglimento dell'istanza dell'ausiliare, la parte onerata del pagamento può proporre opposizione ex art. 645 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2887 del 27/02/2002
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7032 del 29/05/2000Decreto del Pretore di chiusura dell'eredità giacente e di liquidazione del compenso al curatore - Impugnazione - Mezzi - Ricorribilità in cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione - Esclusione.
Il decreto del Pretore di chiusura dell'eredità giacente e di liquidazione del compenso al curatore, con indicazione del soggetto tenuto a corrisponderlo, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., ma, quanto alla disposta chiusura dell'eredità, reclamabile al Tribunale in applicazione coordinata degli artt. 739 e 742 bis cod. proc. civ.; e, quanto alla effettuata liquidazione delle spettanze del curatore consente, per la eventualità di rigetto, anche parziale, della istanza di liquidazione, che il curatore, quale ausiliare del giudice, possa sperimentare la via del giudizio di cognizione ordinaria ex art. 640, terzo comma, cod. proc. civ.; e che, in caso di accoglimento dell'istanza dell'ausiliare, la parte onerata del pagamento proponga opposizione ex art. 645 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7032 del 29/05/2000
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Procedimenti speciali - apertura delle successioni - curatore dell'eredità giacente - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10776 del 29/10/1998Compenso - Liquidazione - Organo competente - Pretore in sede camerale - Provvedimento di liquidazione privo dei requisiti minimi che consentano il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per inesistenza giuridica del provvedimento - Altri rimedi esperibili - Opposizione all'esecuzione conseguente alla (eventuale) richiesta di attuazione del provvedimento in sede esecutiva.
Competente a liquidare il compenso al curatore dell'eredità giacente è il Pretore che lo ha nominato (art. 52 disp. att. cod. proc. civ.), senza che risulti, a ciò, di ostacolo la circostanza che il relativo provvedimento (contenente, tra l'altro, l'indicazione del soggetto tenuto a corrispondere il compenso) attenga a diritti soggettivi, la cui tutela è del tutto garantita, nell'ambito del procedimento, sia in prime cure, mediante la partecipazione di ogni controinteressato, sia in sede di gravame, attraverso la (ammissibile) proposizione del ricorso straordinario per cassazione. Qualora non sia, peraltro, ravvisabile, in seno al provvedimento impugnato, neanche quel "minimum" di requisiti che ne consentano la qualificazione in termini di "sentenza" contro cui proporre il gravame ex art. 111 Cost. (come nel caso in cui esso risulti del tutto privo di ogni garanzia di contraddittorio, sia pur sommario, nei confronti dei potenziali controinteressati, nella specie, nemmeno individuati), il ricorso per cassazione non può che risultare inammissibile, con conseguente facoltà, per i ricorrenti, di far valere l'inesistenza giuridica del provvedimento di liquidazione (avente pur sempre natura di titolo esecutivo) in sede di opposizione all'(eventuale) esecuzione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10776 del 29/10/1998
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Procedimenti speciali - apertura delle successioni - curatore dell'eredità giacente - in genere – Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11619 del 21/11/1997Compenso - Liquidazione - Competenza del Pretore in sede camerale - Sussistenza.
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - eredità giacente - curatore - in genere - Compenso - Liquidazione - Competenza del Pretore in sede camerale - Sussistenza.
Il curatore dell'eredità giacente, nominato dal Pretore a norma dell'art. 528 cod. civ., va annoverato fra gli ausiliari del giudice,dovendo intendersi per tale secondo la definizione datane dall'art. 68 cod. proc. civ. (che, nel prevedere, oltre il custode e il consulente tecnico, gli altri ausiliari, nei casi previsti dalla legge o quando ne sorga la necessità, ha creato al riguardo una categoria aperta,) il privato esperto in una determinata arte o professione ed in generale idoneo al compimento di atti che il giudice non può compiere da solo, temporaneamente incaricato di una pubblica funzione, il quale sulla base della nomina effettuata da un organo giurisdizionale secondo le norme del codice o di leggi speciali presti la sua attività in occasione di un processo in guisa da renderne possibile lo svolgimento o consentire la realizzazione delle particolari finalità (caratteristiche tutte riunite nella figura del curatore dell'eredità, ove si considerino l'impossibilità del Pretore di provvedere da solo ai compiti di conservazione del patrimonio ereditario affidatigli dalla legge; la conseguente strumentalità delle funzioni del curatore, tenuto sotto giuramento, ex art. 193 disp. att. cod. proc. civ., a custodire e amministrare fedelmente i beni dell'eredità, sotto l'attività di direzione e sorveglianza del giudice, da esplicarsi mediante appositi provvedimenti giudiziari; il provvedimento finale di chiusura della procedura, cui conseguono l'approvazione del rendiconto e la consegna all'erede del patrimonio convenientemente gestito). Pertanto, conformemente alla regola fissata dall'art. 52 disp. att. cod. proc. civ., il compito di liquidare il compenso al curatore dell'eredità giacente spetta, in sede camerale, al Pretore che lo ha nominato, senza che a ciò sia d'ostacolo la circostanza che la suddetta liquidazione, con l'indicazione del soggetto tenuto a corrispondere il compenso, attenga a diritti soggettivi, posto che questi ultimi , nell'ambito di quel procedimento ricevono tutela, sia in prime …...
Procedimenti speciali - apertura delle successioni - curatore dell'eredità giacente - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 11619 del 21/11/1997Compenso - Liquidazione - Competenza del Pretore in sede camerale - Sussistenza.
Il curatore dell'eredità giacente, nominato dal Pretore a norma dell'art. 528 cod. civ., va annoverato fra gli ausiliari del giudice,dovendo intendersi per tale secondo la definizione datane dall'art. 68 cod. proc. civ. (che, nel prevedere, oltre il custode e il consulente tecnico, gli altri ausiliari, nei casi previsti dalla legge o quando ne sorga la necessità, ha creato al riguardo una categoria aperta,) il privato esperto in una determinata arte o professione ed in generale idoneo al compimento di atti che il giudice non può compiere da solo, temporaneamente incaricato di una pubblica funzione, il quale sulla base della nomina effettuata da un organo giurisdizionale secondo le norme del codice o di leggi speciali presti la sua attività in occasione di un processo in guisa da renderne possibile lo svolgimento o consentire la realizzazione delle particolari finalità (caratteristiche tutte riunite nella figura del curatore dell'eredità, ove si considerino l'impossibilità del Pretore di provvedere da solo ai compiti di conservazione del patrimonio errio affidatigli dalla legge; la conseguente strumentalità delle funzioni del curatore, tenuto sotto giuramento, ex art. 193 disp. att. cod. proc. civ., a custodire e amministrare fedelmente i beni dell'eredità, sotto l'attività di direzione e sorveglianza del giudice, da esplicarsi mediante appositi provvedimenti giudiziari; il provvedimento finale di chiusura della procedura, cui conseguono l'approvazione del rendiconto e la consegna all'erede del patrimonio convenientemente gestito). Pertanto, conformemente alla regola fissata dall'art. 52 disp. att. cod. proc. civ., il compito di liquidare il compenso al curatore dell'eredità giacente spetta, in sede camerale, al Pretore che lo ha nominato, senza che a ciò sia d'ostacolo la circostanza che la suddetta liquidazione, con l'indicazione del soggetto tenuto a corrispondere il compenso, attenga a diritti soggettivi, posto che questi ultimi , nell'ambito di quel procedimento ricevono tutela, sia in prime cure con la partecipazione allo stesso di ogni controinteressato sia in sede di gravame con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., (con correlativa inammissibilità di censure di …...
Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Eredità giacente - Curatore - In genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12767 del 28/11/1991Liquidazione del compenso a favore del curatore dell'eredità giacente - Applicabilità delle disposizioni del D.M. 27 novembre 1976 relativo ai compensi e favore del curatore fallimentare - Esclusione.
Le disposizioni del D.M. 27 novembre 1976 concernente i compensi a favore dei curatori fallimentari non sono applicabili neppure a titolo orientativo, per la liquidazione del compenso nei riguardi dell'eredità giacente, stante la disomogeneità delle rispettive prestazioni, ed essendo l'attività del curatore fallimentare più complessa di quella del curatore dell'eredità giacente, specialmente quando questa si limiti all'inventario ed alla semplice amministrazione temporanea dell'eredità, senza giungere alla fase della liquidazione, per essere nel frattempo sopraggiunta l'accettazione da parte dell'erede. Pertanto il giudice dovrà provvedere alla liquidazione del compenso a favore del curatore dell'eredità giacente secondo il suo prudente criterio, valutando la natura, l'entità ed i risultati delle prestazioni gestionali svolte, spiegando con adeguata motivazione i criteri adottati.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12767 del 28/11/1991
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Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Eredità giacente - Curatore - In genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12767 del 28/11/1991Liquidazione del compenso a favore del curatore dell'eredità giacente - Applicabilità delle disposizioni del D.M. 27 novembre 1976 relativo ai compensi e favore del curatore fallimentare - Esclusione.
Le disposizioni del D.M. 27 novembre 1976 concernente i compensi a favore dei curatori fallimentari non sono applicabili neppure a titolo orientativo, per la liquidazione del compenso nei riguardi dell'eredità giacente, stante la disomogeneità delle rispettive prestazioni, ed essendo l'attività del curatore fallimentare più complessa di quella del curatore dell'eredità giacente, specialmente quando questa si limiti all'inventario ed alla semplice amministrazione temporanea dell'eredità, senza giungere alla fase della liquidazione, per essere nel frattempo sopraggiunta l'accettazione da parte dell'erede. Pertanto il giudice dovrà provvedere alla liquidazione del compenso a favore del curatore dell'eredità giacente secondo il suo prudente criterio, valutando la natura, l'entità ed i risultati delle prestazioni gestionali svolte, spiegando con adeguata motivazione i criteri adottati.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12767 del 28/11/1991
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Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7731 del 12/07/1991Eredità giacente - Cessazione - Curatore - Liquidazione del compenso da parte del Pretore - Persistenza del relativo potere.
L'accettazione della eredità e la conseguente chiusura del procedimento di eredità giacente non comportano la perdita del potere del pretore di liquidare il compenso dovuto al curatore, ma ne costituiscono la necessaria premessa, in quanto l'esercizio di detto potere non soggiace a limiti temporali ma dipende dalla conclusione dell'incarico affidato al curatore correlandosi alle attività all'uopo svolte dallo stesso.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7731 del 12/07/1991
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