Codice civile - Modifica articoli (4)Codice civile - Modifica articoli - Costituzione delle società per azioni, nonche' alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale - DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2010 , n. 224 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142, recante attuazione della direttiva 2006/68/CE che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle societa' per azioni, nonche' alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale. ((GU n. 300 del 24-12-2010 ) Entrata in vigore del provvedimento: 08/01/2011 )
Codice civile - Modifica articoli - Costituzione delle societa' per azioni, nonche' alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale - DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2010 , n. 224 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142, recante attuazione della direttiva 2006/68/CE che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle societa' per azioni, nonche' alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale. ((GU n. 300 del 24-12-2010 ) Entrata in vigore del provvedimento: 08/01/2011 )IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;Visti gli articoli 1, 2 e 23, della legge 25 febbraio 2008, n. 34,recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivantidall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (leggecomunitaria 2007);Vista la direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 6 settembre 2006, che modifica la direttiva 77/91/CEEdel Consiglio relativamente alla costituzione delle societa' perazioni nonche' alla salvaguardia e alle modificazioni del lorocapitale sociale;Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142, recanteattuazione della direttiva 2006/68/CE, che modifica la direttiva77/91/CEE relativamente alla costituzione delle societa' per azioninonche' alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale;Visto l'articolo 7, comma 3-sexies, del decreto-legge 10 febbraio2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,n. 33;Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 24 settembre 2010;Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera deideputati e del Senato della …...
Internet - Google - più tutele per gli utenti24 aprile 2010 - Internet - Google - più tutele per gli utenti - Internet: Garanti privacy chiedono a Google più tutele per gli utenti - Con il nuovo social network Google Buzz a rischio la privacy di milioni di persone (Comunicato stampa)
Internet - Google - più tutele per gli utenti - Internet: Garanti privacy chiedono a Google più tutele per gli utenti - Con il nuovo social network Google Buzz a rischio la privacy di milioni di persone (Comunicato stampa)Internet: Garanti privacy chiedono a Google più tutele per gli utenti (Comunicato stampa)Con il nuovo social network Google Buzz a rischio la privacy di milioni di personeIl Garante italiano e altre Autorità di protezione dei dati, in rappresentanza di oltre 375 milioni di persone, hanno chiesto a Google Inc. e ad altre multinazionali un rigoroso rispetto delle leggi sulla privacy in vigore nei paesi in cui immettono nuovi prodotti on line.Nella lettera firmata dai presidenti delle Autorità di protezione dati di Italia, Canada, Francia, Germania, Irlanda, Israele, Olanda, Nuova Zelanda, Spagna e Gran Bretagna, si esprime profonda preoccupazione per il modo in cui Google affronta le questioni legate alla privacy, in particolare per quanto riguarda il recente lancio del social network, Google Buzz."Troppo spesso – si afferma nella lettera - il diritto alla privacy dei cittadini finisce nel dimenticatoio quando Google lancia nuove applicazioni tecnologiche. Siamo rimasti profondamente turbati dalla recente introduzione dell'applicazione di social networking Google Buzz, che ha purtroppo evidenziato una grave mancanza di riguardo per regole e norme fondamentali in materia di privacy. Inoltre, questa non è la prima volta che Google non tiene in adeguata considerazione la tutela della privacy quando lancia nuovi servizi".Le dieci Autorità di protezione dei dati sottolineano, inoltre, che i problemi di privacy legati al lancio di Google Buzz avrebbero dovuto essere "immediatamente evidenti" alla stessa azienda.Infatti, attraverso Google Buzz, Google mail (o Gmail), nato come un servizio di posta elettronica one-to-one tra privati, è stato improvvisamente 'trasformato' in social network. Questo è avvenuto perchè, in modo del tutto autonomo, Google ha assegnato ad ogni utente di Google Buzz una rete di " …...
Modifiche al codice civileModifiche al codice civile - Modifiche agli articoli 2366 e 2367 c.c., in tema di convocazione; agli articoli 2368 e 2369, riguardanti la costituzione, la seconda convocazione e le eventuali ulteriori convocazioni assembleari; all’articolo 2370, che viene rinovellato, sul diritto di intervento all’assemblea e sull’esercizio del voto, anche con mezzi elettronici, e agli articoli 2372 e 2373 sulla rappresentanza in assemblea e sul conflitto di interessi. DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 27 - Attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. (GU n. 53 del 5-3-2010 - Suppl. Ordinario n. 43)
Modifiche agli articoli 2366 e 2367 c.c., in tema di convocazione; agli articoli 2368 e 2369, riguardanti la costituzione, la seconda convocazione e le eventuali ulteriori convocazioni assembleari; all’articolo 2370, che viene rinovellato, sul diritto di intervento all’assemblea e sull’esercizio del voto, anche con mezzi elettronici, e agli articoli 2372 e 2373 sulla rappresentanza in assemblea e sul conflitto di interessi. DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 27 - Attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. (10G0045) (GU n. 53 del 5-3-2010 - Suppl. Ordinario n. 43)DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 27Attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. (10G0045)(GU n. 53 del 5-3-2010 - Suppl. Ordinario n. 43)IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008 ed, in particolare, l'articolo 31;VISTA la direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera del deputati e del Senato della Repubblica;VISTA la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010;SULLA …...
Le modifiche al codice civile 2009Le modifiche al codice civile Le modifiche al codice civile introdotte dall'art. 16 della Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (art. 2215-bis. Documentazione informatica) (Legge 28 gennaio 2009, n. 2 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009 - Supplemento Ordinario n. 14)
Le modifiche al codice civile Le modifiche al codice civile introdotte dall'art. 16 della Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (art. 2215-bis. Documentazione informatica) (Legge 28 gennaio 2009, n. 2 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009 - Supplemento Ordinario n. 14 …...
Illegittimita' costituzionale dell'articolo 274 del codice civileIllegittimita' costituzionale dell'articolo 274 del codice civile - la norma impugnata, prevedendo una preliminare delibazione di ammissibilita' dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' odi maternita' naturale promossa da un soggetto maggiorenne
4 marzo 2006 - Illegittimità costituzionale dell'articolo 274 del codice civile - la norma impugnata, prevedendo una preliminare delibazione di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale promossa da un soggetto maggiorenne ai sensi dell'art. 269 cod. civ., violerebbe l'art. 3, secondo comma, della Costituzione (Corte costituzionale, Sentenza 10 febbraio 2006, n. 50)Corte costituzionale, Sentenza 10 febbraio 2006, n. 50 [...] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 274 del codice civile, promosso con ordinanza del 26 novembre 2004 dalla Corte di cassazione, nel procedimento civile vertente tra Ivan Barbara e Minuto Rizzo Emanuela ed altri, iscritta al n. 57 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 8, prima serie speciale, dell'anno 2005.Visti gli atti di costituzione di Ivan Barbara e di Minuto Rizzo Alessandro ed Emanuela;udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 2006 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;uditi gli avvocati Mario Loria per Ivan Barbara e l'avvocato Antonio D'Alessio per Minuto Rizzo Alessandro ed Emanuela.RITENUTO IN FATTO 1. - Con ordinanza depositata il 26 novembre 2004, la Corte di cassazione - nel corso di un giudizio avverso una sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva dichiarato improponibile l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale per la carenza della previa dichiarazione di ammissibilità dell'azione - ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 30 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 274 del codice civile «nella parte in cui subordina al previo esperimento di una procedura delibatoria di ammissibilità l'esercizio dell'azione di riconoscimento di paternità naturale promossa da un soggetto maggiorenne ai sensi del precedente art. 269 c.c.».Premette la Corte rimettente di avere sollevato analoga (ma non identica) questione, nel corso del medesimo processo, con ordinanza del 3 …...