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1. c.c. disp att.

 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) CAPO I – DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE SEZIONE I – Disposizioni relative al libro I

Art. 1. (1)

(...)

(1) L'articolo che recitava: "L'esercizio delle facoltà attribuite all'autorità governativa nel titolo II del libro I del codice può dal Governo essere delegato in tutto o in parte ai prefetti per gli enti che esercitano la loro attività nell'ambito di una provincia" è stato abrogato dall'art. 11, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

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