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0168. Impiego ed amministrazione del fondo.

Art.168. Impiego ed amministrazione del fondo.

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Documenti collegati:

Azione revocatoria proposta avverso l'iscrizione di un bene immobile nel fondo patrimoniale – Cass. n. 5356/2023
Responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - convenzioni matrimoniali - forma - annotazione - trascrizione - Azione revocatoria proposta avverso l'iscrizione di un bene immobile nel fondo patrimoniale - Mancata annotazione a margine dell'atto di matrimonio - Interesse ad agire - Sussistenza - Fondamento.   In tema di azione revocatoria, la mancata annotazione del fondo patrimoniale nell'atto di matrimonio, pur rendendo lo stesso inopponibile a terzi, non esclude l'interesse all'esercizio dell'azione atteso che la non opponibilità dell'atto di costituzione del fondo è situazione diversa dalla inefficacia conseguente a revoca (potendo la convenzione divenire, in ogni momento, opponibile con la successiva annotazione) e che la destinazione del bene nel fondo patrimoniale, a prescindere dall'annotazione, può essere sufficiente a rendere più incerta e difficile la realizzazione del diritto. Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 5356 del 21/02/2023 (Rv. 667074 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0163, Cod_Civ_art_0167, Cod_Civ_art_0168, Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_100   Corte Cassazione 5356 2023 …...
Fondo patrimoniale costituito solo dal coniuge debitore – Cass. 5768/2022
Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - fondo patrimoniale - Azione revocatoria - Fondo patrimoniale costituito solo dal coniuge debitore - Legittimazione passiva anche dell'altro coniuge - Configurabilità - Fondamento.   In tema di azione revocatoria del fondo patrimoniale, la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla sua costituzione in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito comportano che, nel relativo giudizio per la dichiarazione della sua inefficacia, la legittimazione passiva va riconosciuta ad entrambi i coniugi, anche se l’atto costitutivo sia stato stipulato da uno solo di essi, spettando ad entrambi, ai sensi dell'art. 168 c.c., la proprietà dei beni che costituiscono oggetto della convenzione, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto costitutivo, con la precisazione che anche nell'ipotesi in cui la costituzione del fondo non comporti un effetto traslativo, essendosi il coniuge (o il terzo costituente) riservato la proprietà dei beni, è configurabile un interesse del coniuge non proprietario alla partecipazione al giudizio, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5768 del 22/02/2022 (Rv. 664077 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0167, Cod_Civ_art_0168, Cod_Civ_art_2901   Corte Cassazione 5768 2022 …...
Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - fondo patrimoniale – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22069 del 04/09/2019 (Rv. 655267 - 01)
Figli beneficiari - Sopravvenuta maggiore età - Atti dispositivi eccedenti l'ordinaria amministrazione - Legittimazione ad agire - Sussistenza - Condizioni - Fondamento - Fattispecie. Procedimento civile - legittimazione (poteri del giudice) - ad causam In genere. In tema di fondo patrimoniale, i figli minori e quelli maggiorenni - questi ultimi se il fondo non sia cessato e non risultino economicamente autosufficienti - sono legittimati ad agire in giudizio in relazione agli atti dispositivi eccedenti l'ordinaria amministrazione che incidano sulla destinazione dei beni del fondo, discendendo tale legittimazione dalla "ratio" dell'istituto, volto a costituire su determinati beni un vincolo di destinazione ai bisogni della famiglia nucleare e, quindi, di tutti i suoi componenti. Ne consegue che l'interesse all'azione permane anche se i figli diventano maggiorenni in corso di causa, in assenza di elementi da cui desumere che siano diventati autonomi rispetto alla famiglia di origine. (Fattispecie relativa all'azione di accertamento dell'invalidità della garanzia ipotecaria, concessa dai genitori sui beni del fondo patrimoniale, promossa dal figlio divenuto maggiorenne dopo avere intrapreso il giudizio). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22069 del 04/09/2019 (Rv. 655267 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0168, Cod_Civ_art_0169, Cod_Civ_art_0171, Cod_Proc_Civ_art_081, Cod_Proc_Civ_art_100 …...
Effetti per il fallito - rapporti processuali – Cass. 12264/2019
Legittimazione processuale del fallito - Spossessamento fallimentare - Coincidenza - Fondo patrimoniale - Acquisizione al fallimento - Esclusione - Revocatoria ordinaria del fondo - Legittimazione processuale del fallito - Sussistenza. Sebbene, ai sensi dell'art. 43 della legge fallimentare, la perdita della legittimazione processuale del fallito coincida con l'ambito dello spossessamento fallimentare, poiché i rapporti relativi alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono compresi nel fallimento (trattandosi di beni che, pur appartenendo al fallito, rappresentano un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori), permane rispetto ad essi la legittimazione del debitore-fallito, sicché sussiste la legittimazione processuale di quest'ultimo nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria ordinaria del fondo patrimoniale. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12264 del 09/05/2019 (Rv. 653781 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Civ. art. 0167 – Costituzione del fondo patrimoniale Cod. Civ. art. 0168 – Impiego ed amministrazione del fondo Cod. Civ. art. 290.1 – Condizioni …...

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