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0167. Costituzione del fondo patrimoniale.

Art.167. Costituzione del fondo patrimoniale.

0 Codice civile

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Notariato - responsabilita' professionale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25567 del 01/09/2023 (Rv. 668902 - 02)
Responsabilità del notaio connessa alla tardiva annotazione nell'atto di matrimonio di un fondo patrimoniale - Nesso causale tra inadempimento e danno - Onere della prova a carico dell'attore - Fattispecie. In tema di responsabilità del notaio per la tardiva annotazione dell'atto istitutivo di un fondo patrimoniale, sul cliente che agisce in giudizio incombe l'onere di provare il nesso causale tra inadempimento e danno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ravvisato la responsabilità professionale di un notaio per la tardiva annotazione nell'atto di matrimonio della costituzione di un fondo patrimoniale da lui officiata, in assenza della prova che, ove essa fosse stata tempestivamente eseguita, il vincolo sarebbe stato opponibile al creditore, per essere stato contratto il debito nei suoi confronti per scopi estranei ai bisogni della famiglia). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25567 del 01/09/2023 (Rv. 668902 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_0167, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223 …...
Notariato - responsabilità professionale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25567 del 01/09/2023 (Rv. 668902 - 01)
Costituzione di fondo patrimoniale - Richiesta di annotazione nell'atto di matrimonio - Tardiva esecuzione dell'annotazione da parte del Comune - Responsabilità del notaio - Esclusione - Fondamento. Il notaio richiesto di stipulare l’atto costitutivo di un fondo patrimoniale è tenuto a richiederne l'annotazione nell'atto di matrimonio, ma non è responsabile del ritardo con cui il Comune eventualmente vi provveda, non potendo sostituirsi alla pubblica amministrazione nel compimento di un atto di sua competenza né avendo la disponibilità di strumenti legali per rimediare all'inerzia di quest'ultima. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25567 del 01/09/2023 (Rv. 668902 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_0167, Cod_Civ_art_0162 …...
Famiglia - matrimonio Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25361 del 28/08/2023 (Rv. 668796 - 01)
Rapporti patrimoniali tra coniugi - fondo patrimoniale - esecuzione sui beni e frutti - fallimento ed altre procedure concorsuali – fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria ordinaria - Costituzione del fondo patrimoniale - Fallimento del costituente - Azione revocatoria ordinaria proposta dal curatore - Ammissibilità. La costituzione del fondo patrimoniale effettuata dall'imprenditore successivamente fallito può essere dichiarata inefficace nei confronti della massa per mezzo dell'azione revocatoria ordinaria, proposta dal curatore a norma dell'art. 2901 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 l.fall. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25361 del 28/08/2023 (Rv. 668796 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_0167 …...
Conferimento in fondo patrimoniale – Cass. n. 9536/2023
Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - litisconsorzio - famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - Bene in comunione legale - Conferimento in fondo patrimoniale - Azione revocatoria intentata dal creditore di uno dei coniugi - Legittimazione passiva - In capo ad entrambi i coniugi - Fondamento.  L'azione revocatoria intentata dal creditore di uno dei coniugi nei riguardi dell'atto con cui un bene della comunione legale sia stato conferito in un fondo patrimoniale dev'essere rivolta (notificata ed eventualmente trascritta ex art. 2652, comma 1, n. 5 c.c.) nei confronti di entrambi i coniugi, essendo preordinata alla pronuncia d'inefficacia dell'atto nel suo complesso (vale a dire non limitatamente a un'inesistente quota pari alla metà del bene), siccome funzionale ad un'espropriazione forzata da compiersi anch'essa, necessariamente, sull'intero bene. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9536 del 07/04/2023 (Rv. 667254 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_0167, Cod_Civ_art_0189, Cod_Civ_art_2652   Corte Cassazione 9536 2023 …...
Azione revocatoria proposta avverso l'iscrizione di un bene immobile nel fondo patrimoniale – Cass. n. 5356/2023
Responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - convenzioni matrimoniali - forma - annotazione - trascrizione - Azione revocatoria proposta avverso l'iscrizione di un bene immobile nel fondo patrimoniale - Mancata annotazione a margine dell'atto di matrimonio - Interesse ad agire - Sussistenza - Fondamento.   In tema di azione revocatoria, la mancata annotazione del fondo patrimoniale nell'atto di matrimonio, pur rendendo lo stesso inopponibile a terzi, non esclude l'interesse all'esercizio dell'azione atteso che la non opponibilità dell'atto di costituzione del fondo è situazione diversa dalla inefficacia conseguente a revoca (potendo la convenzione divenire, in ogni momento, opponibile con la successiva annotazione) e che la destinazione del bene nel fondo patrimoniale, a prescindere dall'annotazione, può essere sufficiente a rendere più incerta e difficile la realizzazione del diritto. Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 5356 del 21/02/2023 (Rv. 667074 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0163, Cod_Civ_art_0167, Cod_Civ_art_0168, Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_100   Corte Cassazione 5356 2023 …...
Atti di disposizione compiuti da un condebitore solidale – Cass. n. 33391/2022
Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - effetti nei confronti di terzi di buona fede - Atti di disposizione compiuti da un condebitore solidale - Revocabilità - Sussistenza - Permanenza di patrimoni capienti in capo agli altri coobbligati - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.   Qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore, ricorrendone i presupposti, di promuovere l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie nella quale l'azione revocatoria era stata condotta nei confronti di tutti e tre i condebitori solidali, in relazione agli atti costitutivi di fondo patrimoniale dagli stessi stipulati in pari data). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33391 del 11/11/2022 (Rv. 666344 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2740, Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_1292, Cod_Civ_art_0167   Corte Cassazione 33391 2022 …...
Fondo patrimoniale costituito solo dal coniuge debitore – Cass. 5768/2022
Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - fondo patrimoniale - Azione revocatoria - Fondo patrimoniale costituito solo dal coniuge debitore - Legittimazione passiva anche dell'altro coniuge - Configurabilità - Fondamento.   In tema di azione revocatoria del fondo patrimoniale, la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla sua costituzione in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito comportano che, nel relativo giudizio per la dichiarazione della sua inefficacia, la legittimazione passiva va riconosciuta ad entrambi i coniugi, anche se l’atto costitutivo sia stato stipulato da uno solo di essi, spettando ad entrambi, ai sensi dell'art. 168 c.c., la proprietà dei beni che costituiscono oggetto della convenzione, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto costitutivo, con la precisazione che anche nell'ipotesi in cui la costituzione del fondo non comporti un effetto traslativo, essendosi il coniuge (o il terzo costituente) riservato la proprietà dei beni, è configurabile un interesse del coniuge non proprietario alla partecipazione al giudizio, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5768 del 22/02/2022 (Rv. 664077 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0167, Cod_Civ_art_0168, Cod_Civ_art_2901   Corte Cassazione 5768 2022 …...
Instaurazione del cautelare in pendenza della causa di merito – Cass. n. 2222/2022
Procedimento civile - eccezione - Procedimenti cautelari - provvedimenti d'urgenza - procedimento - Instaurazione del cautelare in pendenza della causa di merito e costituzione del convenuto con due separate comparse - Proposizione dell'eccezione in quella cautelare anteriore e omessa proposizione in quella successiva - Decadenza dall'eccezione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.   In tema di procedimento cautelare instaurato in pendenza della causa di merito, ove il convenuto si sia costituito con due separate comparse, proponendo un'eccezione in quella cautelare senza reiterarla nella successiva, non si verifica la decadenza dall'eccezione, in quanto essa incide sul "thema decidendum" ed è, dunque, esaminabile dal giudice. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2222 del 25/01/2022 (Rv. 663687 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0167, Cod_Civ_art_0112, Cod_Proc_Civ_art_696   Corte Cassazione 2222 2022 …...
Azione revocatoria di fondo patrimoniale – Cass. n. 18194/2021
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario in genere - Spese giudiziali civili In genere - Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - fondo patrimoniale - Azione revocatoria di fondo patrimoniale - Dichiarazione di inefficacia limitatamente ai beni del debitore - Condanna del soccombente al pagamento delle spese nei confronti del creditore - Legittimità - Fattispecie.   Nel caso in cui l'azione revocatoria, diretta a far valere l'inefficacia dell'intero atto di costituzione di un fondo patrimoniale, trovi accoglimento limitatamente ai beni immobili di proprietà del debitore, senza che il creditore abbia specificato le ragioni in base alle quali le altre parti contraenti del fondo siano state convenute in giudizio, soltanto costui può essere ritenuto soccombente e condannato alla rifusione delle spese di lite. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, violando il principio della soccombenza, aveva condannato al pagamento delle spese di lite non soltanto il debitore ma anche le altre parti convenute, senza considerare che la condotta serbata dall'istituto di credito aveva costituito la ragione della loro costituzione in giudizio, non potendosi ritenere che fossero evocate come mere litisconsorti necessarie, circostanza che avrebbe consentito loro di restare estranee al giudizio). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18194 del 24/06/2021 (Rv. 661675 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0167, Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_091   corte cassazione 18194 2021 …...
Responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana) - Cass. n. 12121/2020
Rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") Revocatoria promossa da creditore assistito da garanzia ipotecaria iscritta anteriormente - "Eventus damni" - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. azione revocatoria ordinaria - costituzione di fondo patrimoniale Qualora il soggetto che esercita l'azione revocatoria ordinaria vanti un credito garantito da ipoteca anteriormente iscritta proprio sul bene che è oggetto dell'atto dispositivo revocando (nella specie, costituzione di fondo patrimoniale), la declaratoria di inefficacia si palesa come mezzo eccedente lo scopo in quanto la titolarità del diritto di ipoteca esclude quel pericolo di infruttuosità dell'esecuzione nel quale si identifica l'"eventus damni". Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 12121 del 22/06/2020 (Rv. 658172 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2808, Cod_Civ_art_0167 Revocatoria Ordinaria Pauliana Azione corte cassazione 12121 2020 …...
Azione revocatoria ordinaria - Revocatoria nei confronti del fideiussore - Cass. n. 10522/2020 
Responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana)- Rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") -  Revocatoria nei confronti del fideiussore - Atti di disposizione del fideiussore - Successivi alla messa a disposizione del denaro da parte della banca al debitore garantito - Pregiudizio delle ragioni del creditore - Requisiti - Fattispecie. L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, giacché l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell’effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione. (La S.C., richiamato il principio di cui in massima, ha ritenuto di farne applicazione in fattispecie nella quale il soggetto tenuto alla responsabilità patrimoniale per conto di un'associazione non riconosciuta aveva costituito alcuni immobili di sua proprietà in fondo patrimoniale). Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10522 del 03/06/2020 (Rv. 658031 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0167, Cod_Civ_art_2740, Cod_Civ_art_2901 Revocatoria Ordinaria Pauliana Azione corte cassazione 10522 2020 …...
Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - fondo patrimoniale - cessazione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30517 del 22/11/2019 (Rv. 655969 - 01)
Scioglimento ad opera dei genitori - Esistenza di figli minori - Mancata autorizzazione del giudice tutelare - Invalidità - Legittimazione ad impugnare - Spettanza ai detti minori e non a soggetti terzi - Fondamento - Fattispecie. In presenza di figli minori, lo scioglimento del fondo patrimoniale posto in essere dai genitori senza autorizzazione del giudice tutelare è invalido, ma, poiché il divieto di scioglimento è posto a vantaggio dei detti minori, l'azione di annullamento spetta soltanto a questi ultimi e non pure ai terzi, ancorché creditori in revocatoria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso potesse formare oggetto di azione revocatoria, essendo già inefficace, il fondo patrimoniale sciolto dai genitori, nonostante vi fossero figli minori e mancasse l'autorizzazione del giudice tutelare). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30517 del 22/11/2019 (Rv. 655969 - 01)  Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0167, Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Civ_art_0169, Cod_Civ_art_0171 …...
Responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione – Cass. n. 29727/2019
Condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") "Eventus damni" - Vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. - Idoneità a sottrarre i beni all'azione esecutiva - Pregiudizio alle ragioni creditorie - Sussistenza. L'atto di costituzione del vincolo sui propri beni ai sensi dell'art. 2645-ter c.c., benché non determini il trasferimento della loro proprietà né la costituzione su di essi di diritti reali in senso proprio, è comunque idoneo a sottrarre i beni vincolati all'azione esecutiva dei creditori, ha effetti connotati dal carattere della "realità" in senso ampio, essendo oggetto di trascrizione, ed è conseguentemente idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie, come nelle analoghe (anche se non identiche) situazioni della costituzione del fondo patrimoniale e della costituzione e dotazione di beni in "trust". Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29727 del 15/11/2019 (Rv. 655834 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2645_3 Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_0167 Revocatoria Ordinaria Pauliana Azione corte cassazione 29727  2019 …...
Effetti per il fallito - rapporti processuali – Cass. 12264/2019
Legittimazione processuale del fallito - Spossessamento fallimentare - Coincidenza - Fondo patrimoniale - Acquisizione al fallimento - Esclusione - Revocatoria ordinaria del fondo - Legittimazione processuale del fallito - Sussistenza. Sebbene, ai sensi dell'art. 43 della legge fallimentare, la perdita della legittimazione processuale del fallito coincida con l'ambito dello spossessamento fallimentare, poiché i rapporti relativi alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono compresi nel fallimento (trattandosi di beni che, pur appartenendo al fallito, rappresentano un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori), permane rispetto ad essi la legittimazione del debitore-fallito, sicché sussiste la legittimazione processuale di quest'ultimo nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria ordinaria del fondo patrimoniale. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12264 del 09/05/2019 (Rv. 653781 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Civ. art. 0167 – Costituzione del fondo patrimoniale Cod. Civ. art. 0168 – Impiego ed amministrazione del fondo Cod. Civ. art. 290.1 – Condizioni …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - rapporti processuali - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12264 del 09/05/2019 (Rv. 653781 - 01)
Legittimazione processuale del fallito - Spossessamelo fallimentare - Coincidenza - Fondo patrimoniale - Acquisizione al fallimento - Esclusione - Revocatoria ordinaria del fondo - Legittimazione processuale del fallito - Sussistenza. Sebbene, ai sensi dell'art. 43 della legge fallimentare, la perdita della legittimazione processuale del fallito coincida con l'ambito dello spossessamento fallimentare, poiché i rapporti relativi alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono compresi nel fallimento (trattandosi di beni che, pur appartenendo al fallito, rappresentano un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori), permane rispetto ad essi la legittimazione del debitore-fallito, sicchè sussiste la legittimazione processuale di quest'ultimo nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria ordinaria del fondo patrimoniale. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12264 del 09/05/2019 (Rv. 653781 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0167, Cod_ Civ_art_0168, Cod_Civ_art_2901, Dlgs_14_2019_art_143, Dlgs_14_2019_art_005, Dlgs_14_2019_art_146 …...
Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9798 del 09/04/2019 (Rv. 653423 - 02)
Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - Accordo, in sede di separazione consensuale, facente riferimento a un fondo patrimoniale precedentemente costituito da uno dei coniugi - Venir meno della natura gratuita dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale - Esclusione - Assoggettamento a revocatoria ordinaria - Configurabilité - Avvenuta omologazione dell'accordo e funzione solutoria della pattuizione - Valenza ostativa - Esclusione - Conseguenze. Il richiamo, nell'ambito dell'accordo con il quale i coniugi fissano consensualmente le condizioni della separazione, ad un precedente atto di costituzione di fondo patrimoniale, non determina il venir meno della natura gratuita di quest'ultimo, il quale, pertanto, è suscettibile di revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella pretesa inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione, né, infine, nella circostanza che la costituzione del fondo patrimoniale sia stata pattuita in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9798 del 09/04/2019 (Rv. 653423 - 02) Cod_Civ_art_0158, Cod_Civ_art_0167, Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_0143_1, Cod_Civ_art_1322 …...
rapporti patrimoniali tra coniugi - convenzioni matrimoniali - forma - annotazione - trascrizione - Azione revocatoria proposta avverso l'iscrizione di un bene immobile nel fondo patrimoniale - Cass. n. 6450/2019
Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - convenzioni matrimoniali - forma - annotazione - trascrizione - Azione revocatoria proposta avverso l'iscrizione di un bene immobile nel fondo patrimoniale - Sistema di pubblicità di cui all'art. 163, comma 3, c.c. - Annotazione a margine dell'atto di matrimonio - Omissione - Conseguenze. La mancata annotazione, a margine dell'atto di matrimonio, dell'atto di costituzione di un bene in fondo patrimoniale ovvero il difetto della relativa prova risultano irrilevanti al fine di paralizzare l'azione revocatoria promossa avverso l'iscrizione di un bene immobile nel fondo, perché il sistema di pubblicità di cui all'art. 163, comma 3, c.c., fondato sull'annotazione, ha la finalità di rendere la convenzione matrimoniale opponibile ai terzi, ma l'azione revocatoria non ha tra i suoi elementi costitutivi la circostanza che l'atto in relazione al quale è domandata sia opponibile ai creditori. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6450 del 06/03/2019 Cod_Civ_art_0167, Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_0162, Cod_Civ_art_0163, Cod_Civ_art_2902 Revocatoria Ordinaria Pauliana Azione corte cassazione 6450  2019 …...
Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana) - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") – Cass. n. 13343/2015
Fondo patrimoniale successivo all'assunzione del debito - "Scientia damni" - Consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore - Sufficienza - Intenzionalità lesiva - Irrilevanza - Conoscenza o partecipazione da parte del terzo - Irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13343 del 30/06/2015 In tema di revocatoria ordinaria nei confronti di fondo patrimoniale costituito successivamente all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. "scientia damni", la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13343 del 30/06/2015   Revocatoria ordinaria pauliana azione corte cassazione 13343  2015 …...

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