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0147. Doveri verso i figli.

Art.147. Doveri verso i figli.

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento -Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25535 del 17/09/2025 (Rv. 676308-01)
Mantenimento del figlio maggiorenne - Inizio di attività lavorativa - Cessazione - Sopravvenienza di circostanze ulteriori - Reviviscenza - Esclusione. Il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando, quindi, il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al più, un obbligo alimentare. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25535 del 17/09/2025 (Rv. 676308-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147 , Cod_Civ_art_0148 , Cod_Civ_art_0337_7 …...
Matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la prole - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25421 del 16/09/2025 (Rv. 676307-01)
Mantenimento dei figli - Soddisfacimento dell'esigenza abitativa - Mancanza di assegnazione della casa familiare - Relativa spesa - Quantum dovuto per il mantenimento ordinario del minore - Inclusione. In tema di mantenimento dei figli, il soddisfacimento dell'esigenza abitativa, ove non assolta mediante l'assegnazione della casa familiare - volta anche preservare per la prole in primis il godimento dell'habitat domestico, la stabilità della organizzazione di vita e l'insieme degli affetti - può assumere una connotazione propriamente economica laddove è realizzata mediante il ricorso al mercato e la relativa spesa rientra nel quantum dovuto per il mantenimento ordinario, diretto a sopperire alle esigenze quotidiane e continuative del minore, e destinato a ricadere su entrambi i genitori secondo il criterio di proporzionalità. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25421 del 16/09/2025 (Rv. 676307-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147 , Cod_Civ_art_0316_2 …...
Filiazione - filiazione naturale - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24719 del 07/09/2025 (Rv. 675673 - 01)
Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - effetti - risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - Obblighi ex artt. 147 e 148 c.c. - Violazione - Danno endofamiliare - Risarcimento - Prova presuntiva - Perdita della bigenitorialità - Rilevanza - Fatto noto - Conseguenze. In tema di danno endofamiliare conseguente alla violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione e al mantenimento dei figli ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., il principio che richiede, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, la necessità di debita allegazione e prova, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 c.c., va bilanciato con la circostanza che la perdita della bigenitorialità, realizzata attraverso la consapevole sottrazione del genitore ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio, costituisce, di per sé, un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, comportando scelte e opportunità diverse da quelle altrimenti compiute. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24719 del 07/09/2025 (Rv. 675673 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2697 …...
Filiazione - filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternita' e maternita' - effetti -Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24719 del 07/09/2025 (Rv. 675673-01)
Obblighi ex artt. 147 e 148 c.c. - Violazione - Danno endofamiliare - Risarcimento - Prova presuntiva - Perdita della bigenitorialità - Rilevanza - Fatto noto - Conseguenze. In tema di danno endofamiliare conseguente alla violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione e al mantenimento dei figli ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., il principio che richiede, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, la necessità di debita allegazione e prova, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 c.c., va bilanciato con la circostanza che la perdita della bigenitorialità, realizzata attraverso la consapevole sottrazione del genitore ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio, costituisce, di per sé, un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, comportando scelte e opportunità diverse da quelle altrimenti compiute. Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147 , Cod_Civ_art_0148 , Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729 , Cod_Civ_art_2043 , Cod_Civ_art_2059 , Cod_Civ_art_2697 …...
Decorrenza - risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 375 del 08/01/2025 (Rv. 673604-01)
Famiglia - filiazione - filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternita' e maternita' - effetti-  Danno endofamiliare - Natura - Illecito permanente - Prescrizione - Decorrenza - Individuazione del dies a quo - Criteri. In tema di danno endofamiliare, la protratta violazione dei doveri di assistenza morale e materiale del figlio integra un illecito permanente, in relazione al quale, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, fermo restando che, in ragione della peculiare natura dell'illecito, l'individuazione del momento in cui il danno si manifesta per la prima volta richiede l'individuazione del momento in cui il danneggiato perviene ad una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto al risarcimento, che può intervenire durante la permanenza dell'illecito, ma anche dopo molto tempo dalla cessazione della permanenza stessa. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 375 del 08/01/2025 (Rv. 673604-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_2947 …...
Matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 12123 del 06/05/2024 (Rv. 670977-01)
Scioglimento - divorzio - obblighi - verso la prole - figli maggiorenni di genitori divorziati - Mancato reperimento di una occupazione lavorativa stabile - Attesa ulteriore di un'occupazione consona alle proprie aspettative - Esclusione - Obbligo di contribuzione al mantenimento da parte del genitore - Esclusione - Strumenti alternativi. Il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 12123 del 06/05/2024 (Rv. 670977-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0337_3, Cod_Civ_art_337_5, Cod_Civ_art_337_7 …...
Famiglia - matrimonio - scioglimento Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 26875 del 20/09/2023 (Rv. 668962 - 01)
Divorzio - obblighi - verso la prole - Mantenimento figlio maggiorenne non autonomo economicamente - Onere della prova - A carico del richiedente l'assegno - Ragioni - Figlio neomaggiorenne e figlio adulto - Principio dell'autoresponsabilità - Contenuto della prova. In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento; viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 26875 del 20/09/2023 (Rv. 668962 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0337_3, Cod_Civ_art_0337_5, Cod_Civ_art_0337_7 …...
Famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 26875 del 20/09/2023 (Rv. 668962 - 02)
Educazione, istruzione e mantenimento della prole - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la prole - Mantenimento del figlio maggiorenne - Principio della funzione educativa del mantenimento e della autoresponsabilità - Incidenza sull'estensione dell'obbligo di contribuzione - Occupazione equivalente a quella desiderata - Necessità - Esclusione. I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 26875 del 20/09/2023 (Rv. 668962 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0337_3, Cod_Civ_art_337_5, Cod_Civ_art_337_7 …...
Famiglia - potestà dei genitori Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26820 del 19/09/2023 (Rv. 668960 - 01)
Matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - provvedimenti per i figli - Conflitto tra genitori sulle scelte relative ai figli - Provvedimenti da adottare - Criteri - Preminente interesse del minore a una crescita sana ed equilibrata - Conseguenze sull'iscrizione scolastica - Verifiche da parte del giudice - Fattispecie. In caso di contrasto tra genitori in ordine a questioni di maggiore interesse per i figli minori, la relativa decisione, ai sensi dell'art. 337-ter, comma 3, c.p.c., è rimessa al giudice, il quale, chiamato, in via del tutto eccezionale, a ingerirsi nella vita privata della famiglia attraverso l'adozione dei provvedimenti relativi in luogo dei genitori, deve tener conto esclusivamente del superiore interesse, morale e materiale, del minore ad una crescita sana ed equilibrata, con la conseguenza che il conflitto sulla scuola primaria e dell'infanzia, pubblica o privata, presso cui iscrivere il figlio, deve essere risolto verificando non solo la potenziale offerta formativa, l'adeguatezza edilizia delle strutture scolastiche e l'assolvimento dell'onere di spesa da parte del genitore che propugna la scelta onerosa, ma, innanzitutto, la rispondenza al concreto interesse del minore, in considerazione dell'età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative, nonché della collocazione logistica dell'istituto scolastico rispetto all'abitazione del bambino, onde consentirgli di avviare e/o incrementare rapporti sociali e amicali di frequentazione extrascolastica, creando una sua sfera sociale, e di garantirgli congrui tempi di percorrenza e di mezzi per l'accesso a scuola e il rientro alla propria abitazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, in quanto, nella scelta tra la scuola pubblica e privata, aveva considerato criterio dirimente l'assolvimento dell'esborso economico da parte di uno dei due genitori). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26820 del 19/09/2023 (Rv. 668960 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0315_2, Cod_Civ_art_0337_3, Cod_Proc_Civ_art_0709_3 …...
Famiglia - matrimonio Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24972 del 21/08/2023 (Rv. 668866 - 01)
Separazione personale dei coniugi - effetti - provvedimenti per i figli - affidamento dei figli - Grave conflittualità tra le parti - Esame da parte del giudice delle ragioni di tale conflittualità - Rilevanza ai fini della valutazione dell'interesse del minore - Fattispecie. In materia di affidamento dei minori, il giudice deve prendere in esame le ragioni della conflittualità tra i genitori, qualora sussistente, senza limitarsi a dare rilievo alla medesima per giustificare un affidamento ai servizi sociali, in quanto l'individuazione dei motivi che hanno determinato e continuano a determinare tale conflittualità influisce sulla valutazione della capacità genitoriale, che deve essere improntata al perseguimento del migliore interesse del minore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel confermare l'affidamento della minore al servizio sociale, aveva attribuito rilevanza decisiva alla conflittualità tra i genitori, senza considerare che tale condizione derivava dal fatto che, mentre il padre della minore aveva deciso di allontanarsi da un ambiente criminale cui in passato aveva aderito, collaborando con la giustizia, la madre non aveva condiviso tale scelta, mantenendo legami con il sodalizio criminale). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24972 del 21/08/2023 (Rv. 668866 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0155, Cod_Civ_art_0315_2, Cod_Civ_art_0316, Cod_Civ_art_0337_2, Cod_Civ_art_0337_3 …...
Famiglia - filiazione Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17570 del 20/06/2023 (Rv. 668010 - 01)
Filiazione naturale - Assegno a favore dei figli - Decorrenza - Individuazione - Dalla domanda giudiziale. In materia di assegno di mantenimento per i figli, la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17570 del 20/06/2023 (Rv. 668010 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0261 …...
Famiglia - matrimonio – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14564 del 25/05/2023 (Rv. 668292 - 01)
Scioglimento – divorzio - obblighi - verso la prole - Spese straordinarie nell'interesse del minore - Mancato interpello dell'altro coniuge - Irripetibilità - Esclusione - Fattispecie. In tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole; tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva parzialmente accolto l'opposizione all’esecuzione del genitore non collocatario, fondata sull'effetto impeditivo del preventivo dissenso all'iscrizione della figlia presso una scuola privata). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14564 del 25/05/2023 (Rv. 668292 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_0155, Cod_Civ_art_0337_3 …...
Surroga del genitore inadempiente – Cass. n. 13345/2023
Famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole - concorso negli oneri - obbligo sussidiario degli ascendenti - Obbligo al mantenimento ex art. 316-bis c.c. in capo agli ascendenti - Surroga del genitore inadempiente - Esclusione - Responsabilità sussidiaria - Sussistenza - Condizioni.  L'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 316-bis c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l'altro è in grado di provvedervi; così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge soltanto qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13345 del 16/05/2023 (Rv. 667899 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0316_2, Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0433   Corte Cassazione 13345 2023 …...
Riduzione o revoca del contributo economico a favore della prole – Cass. n. 10974/2023
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la prole - Riduzione o revoca del contributo economico a favore della prole - Ripetibilità - Limiti - Condizioni.   In ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita; il diritto di ritenere quanto è stato pagato, tuttavia, non opera nell'ipotesi in cui sia accertata l'insussistenza "ab origine", quanto al figlio maggiorenne, dei presupposti per il versamento e sia disposta la riduzione o la revoca del contributo, con decorrenza di regola collegata alla domanda di revisione o, motivatamente, da un periodo successivo. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10974 del 26/04/2023 (Rv. 667680 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0337   Corte Cassazione 10974 2023 …...
Riconoscimento dell'indennità di accompagnamento – Cass. n. 10423/2023
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno - Figlio portatore di inabilità - Riconoscimento dell'indennità di accompagnamento - Natura - Rilevanza al fine di determinare l'assegno di mantenimento per il genitore convivente - Esclusione - Ragioni.   L'indennità di accompagnamento riconosciuta al figlio portatore di inabilità, in quanto costituente misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno diminuire l'incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia e non ad aumentare il reddito del percipiente, non costituisce risorsa economica valutabile per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del genitore convivente, essendo questo diretto a fare fronte alle esigenze ordinarie e straordinarie del figlio secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10423 del 19/04/2023 (Rv. 667607 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0337_3, Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_0155 Corte Cassazione 10423 2023 …...
Condotta positiva o impossibilità non imputabile di porre fine al comportamento omissivo – Cass. n. 9930/2023
Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Risarcimento del danno da deprivazione del rapporto genitoriale - Illecito permanente - Decorrenza del termine prescrizionale - Cessazione della permanenza - Determinazione - Condotta positiva o impossibilità non imputabile di porre fine al comportamento omissivo - "Dies a quo" - Individuazione - Condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto risarcitorio - Necessità.  La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da deprivazione del rapporto genitoriale, conseguente all'illecito, di natura permanente, di abbandono parentale, decorre solo dalla cessazione della permanenza, che si verifica dal giorno in cui il comportamento abbandonico viene meno, per effetto di una condotta positiva volta all'adempimento dei doveri morali e materiali di genitore, ovvero dal giorno in cui questi dimostri di non essere stato in grado, per causa a lui non imputabile, di porre fine al comportamento omissivo; al fine di individuare il "dies a quo" della prescrizione, peraltro, in ragione della peculiare natura dell'illecito (che provoca nella parte lesa una condizione di sofferenza personale e morale idonea a segnarne il futuro sviluppo psico-fisico e ad incidere sulla sua capacità di percepire la situazione abbandonica) è necessario verificare se la vittima della condotta di abbandono genitoriale sia pervenuta ad una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto risarcitorio. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9930 del 13/04/2023 (Rv. 667346 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_0315_2, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_2947   Corte Cassazione 9930 2023 …...
Contrasto in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale – Cass. n. 6802/2023
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') - in genere - famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - provvedimenti per i figli - Separazione - Contrasto in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale - Decisione relativa alla frequenza dell'ora di religione - Ricorso in cassazione - Ammissibilità.   In tema di ricorso ex art. 337 ter, comma 3, c.c., il provvedimento volto alla soluzione della controversia insorta tra genitori, avente ad oggetto la scelta per il figlio minore di frequentare o meno l'ora di religione, nella propria scuola elementare, è ricorribile in cassazione, in quanto incide sul diritto-dovere dei genitori di educare i figli con carattere di decisohetà e tendenziale stabilità. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6802 del 07/03/2023 (Rv. 667135 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Proc_Civ_art_709_3, Cod_Civ_art_0337_3   Corte Cassazione 6802 2023 …...
Contemperamento fra interesse del minore e diritto del genitore all'identità personale – Cass. n. 4056/2023
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - provvedimenti per i figli - in genere - Affidamento "superesclusivo" - Condizioni - Contemperamento fra interesse del minore e diritto del genitore all'identità personale - Esclusione - Fattispecie.   In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicchè il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore. (Nella specie, la S.C. ha affermato tale principio confermando la decisione di merito che aveva disposto l'affidamento c.d. "super" esclusivo della figlia alla madre, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale del padre, desunta anche dalla decisione di quest'ultimo di cambiare cognome, per ragioni legate alla sua riconoscibilità in ambito scientifico, senza alcuna preventiva comunicazione alla madre della minore, così determinando altresì il ritiro del passaporto di quest'ultima). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 4056 del 09/02/2023 (Rv. 666872 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0155, Cod_Civ_art_0315_2, Cod_Civ_art_0316, Cod_Civ_art_0337_2, Cod_Civ_art_0337_3   Corte Cassazione 4056 2023 …...
Liquidazione in via equitativa – Cass. n. 34986/2022
Famiglia - filiazione - filiazione legittima (paternità del marito, presunzione di concepimento) - accertamento di legittimità - titolarità dell'azione - Obblighi ex artt. 147 e 148 c.p. - Violazione - Danno endofamilare - Risarcimento - Liquidazione in via equitativa - Riferimento alle tabelle per la liquidazione del danno in uso nel distretto - Ammissibilità - Fondamento.   In tema di filiazione, la violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, risarcibile equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 34986 del 28/11/2022 (Rv. 666291 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059   Corte Cassazione 34986 2022 …...
Diritto al rimborso delle spese sostenute dall'altro genitore sin dalla nascita – Cass. n. 16916/2022
Famiglia - filiazione - filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - effetti - Diritto al rimborso delle spese sostenute dall'altro genitore sin dalla nascita - Natura in senso lato indennitaria - Quantificazione - Criterio equitativo - Ammissibilità - Oggetto.   In materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16916 del 25/05/2022 (Rv. 664947 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_0261, Cod_Civ_art_0269, Cod_Civ_art_0277, Cod_Civ_art_0379, Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2047   Corte Cassazione 16916 2022 …...
Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità – Cass. n. 15148/2022
Famiglia - filiazione - filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternità' e maternità - effetti - Filiazione naturale - Sorgere degli obblighi ex artt. 147 e 148 c.c. al momento della procreazione - Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità - Necessità - Esclusione - Violazione degli obblighi - Risarcimento del danno endofamiliare.   In tema di filiazione, l'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., sorge al momento della procreazione, anche qualora questa sia stata accertata successivamente con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti allo "status" di genitore. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15148 del 12/05/2022 (Rv. 664829 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_0261, Cod_Civ_art_0277, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059   Corte Cassazione 15148 2022 …...
Mantenimento di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti – Cass. n. 38366/2021
Famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole - in genere - Mantenimento di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti - Condizioni - Accertamento - Contenuto.   In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento; dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 38366 del 03/12/2021 (Rv. 663466 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0337 ter, Cod_Civ_art_0337 quinquies, Cod_Civ_art_0337 septies   Corte Cassazione 38366 2021 …...
Assegno di mantenimento corrisposto dal genitore – Cass. n. 38366/2021
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la prole - in genere - Genitori divorziati - Figlio ampiamente maggiorenne, in possesso di titolo di studio ma non autosufficiente - Soddisfacimento dell'esigenza ad una vita dignitosa - Strumenti - Assegno di mantenimento corrisposto dal genitore - Esclusione - Accesso a strumenti sociali di sostegno al reddito - Obbligo alimentare endofamiliare - Permanenza.   Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 38366 del 03/12/2021 (Rv. 663466 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0337 ter, Cod_Civ_art_0337 quinquies, Cod_Civ_art_0337 septies   Corte Cassazione 38366 2021 …...
Separazione personale dei coniugi - assegno di mantenimento – Cass. n. 5059/2021
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - Genitore non affidatario - Spese straordinarie - Onere di informazione e concertazione preventiva - Esclusione - Obbligo di rimborso - Configurabilità - Condizioni - Sindacato da parte del giudice di merito. In tema di separazione personale, non sussiste a carico del coniuge affidatario della prole un onere di informazione e concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese cd "straordinarie", fermo restando che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l’entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5059 del 24/02/2021 (Rv. 660517 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_0155_1 …...
Obbligo di mantenimento del genitore non affidatario o collocatario – Cass. n. 4224/2021
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la prole - Obbligo di mantenimento del genitore non affidatario o collocatario - Pronuncia del giudice - Effetti dichiarativi - Modifica del provvedimento - Cessazione degli effetti - Decorrenza. La decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4224 del 17/02/2021 (Rv. 660755 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_0315_2, Cod_Civ_art_0316_2, Cod_Civ_art_0337_7 …...
Contributo al mantenimento dei figli – Cass. n. 3835/2021
Famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole - Contributo al mantenimento dei figli - Spese straordinarie - Spese scolastiche e mediche - Natura - Conseguenze. In tema di contributo al mantenimento dei figli, le spese scolastiche e mediche straordinarie che in sede giudiziale siano state poste "pro quota" a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili, l'assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3835 del 15/02/2021 (Rv. 660607 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0337_3, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_0316_2 …...
Contributo per il mantenimento di figli maggiorenni non autosufficienti – Cass. n. 2020/2021
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la prole - Divorzio - Contributo per il mantenimento di figli maggiorenni non autosufficienti - Interesse morale del figlio - Rilevanza diretta - Esclusione - Fattispecie. In tema di assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne non autosufficiente, a seguito del divorzio dei genitori, l'interesse morale è un canone che, nella sua immediata portata, resta estraneo alla previsione di cui all'art. 337 ter, comma 4, c.c., rilevando esclusivamente quale fine destinato ad ispirare l'esercizio della responsabilità genitoriale e i relativi provvedimenti giudiziali, tenuto conto che l'assegno di mantenimento serve ad assicurare, insieme con la cura, l'educazione e l'istruzione, anche le frequentazioni e le opportunità di crescita sociale e professionale del figlio. (Nella specie la S.C. ha respinto il motivo di ricorso del padre, che aveva domandato la riduzione dell'assegno divorzile di cui era stato gravato in favore dei figli, sostenendo che un assegno troppo elevato potesse nuocere al loro interesse morale). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2020 del 28/01/2021 Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_0337_3 …...
Separazione personale dei coniugi - assegno di mantenimento – Cass. n. 29977/2020
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - Mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente- Legittimazione "iure proprio" del genitore - Contributo - Allontanamento del figlio per motivi di studio - Sussistenza- Condizioni. In materia di separazione dei coniugi, la legittimazione "iure proprio" del genitore a richiedere l'aumento dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 29977 del 31/12/2020 Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0337_3, Cod_Civ_art_0337_7, Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148 corte cassazione 29977 2020 …...
Conservazione della garanzia patrimoniale - Credito per il mantenimento del figlio minore riconosciuto - Cass. n. 25857/2020
Responsabilità' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - Credito per il mantenimento del figlio minore riconosciuto - Insorgenza in momento anteriore alla domanda - Rilevanza ai fini dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria - Conseguenze. Il credito vantato da un genitore per il contributo, da parte dell'altro (nella specie, ex convivente "more uxorio"), al mantenimento del figlio minore regolarmente riconosciuto è da ritenersi insorto non oltre il momento della proposizione della relativa domanda; ne consegue che, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto un'alienazione immobiliare posta in essere dopo la proposizione di una tale domanda, quel credito va qualificato come insorto anteriormente all'alienazione ed è allora sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo della revocatoria, esperita contro il genitore inadempiente alienante, che il terzo acquirente sia stato consapevole del pregiudizio delle ragioni creditorie, non occorrendo invece la prova della "participatio fraudis" e cioè della conoscenza, da parte di quest'ultimo, della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25857 del 16/11/2020 (Rv. 659586 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_0143_1, Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0156 revocatoria ordinaria azione pauliana corte cassazione 25857 2020 …...
Diritto alla rendita per infortunio sul lavoro – Cass. n. 18658/2020
Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - indennità e rendita - assegno e rendita in caso di morte - Diritto alla rendita in favore dei superstiti - Condizioni - Vivenza a carico - Nozione - Reddito del coniuge dell'ascendente richiedente la prestazione - Rilevanza - Valutazione distinta della posizione di ciascuno dei superstiti - Esclusione. Il diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore dei familiari superstiti, ex art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965, presuppone, ai sensi del successivo art. 106, la cosiddetta "vivenza a carico", la quale sussiste ove i predetti si trovino senza sufficienti mezzi di sussistenza autonoma ed al loro mantenimento abbia concorso in modo efficiente il lavoratore defunto, dovendosi a tal fine considerare anche il reddito del coniuge dell'ascendente che domanda la prestazione previdenziale, giacché, anche ove non sia operante il regime di comunione legale, comunque sussiste l'obbligo di assistenza materiale tra coniugi posto dall'art. 143 c.c. e quello di assistenza per i figli di cui al successivo art. 147 c.c., senza che possa procedersi ad una valutazione distinta della posizione di ciascuno dei superstiti, indipendentemente dalla sussistenza di contributi o aiuti familiari. Corte di Cassazione, Sez . L - , Ordinanza n. 18658 del 08/09/2020 (Rv. 658597 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0143_1 CORTE CASSAZIONE 18658 2020 …...
Figlio maggiorenne non autosufficiente - Contributo per il mantenimento - Cass. n. 17380/2020
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - Figlio maggiorenne non autosufficiente - Contributo per il mantenimento - Legittimazione del coniuge convivente con il figlio maggiorenne - Ammissibilità - Integrazione del contraddittorio con il figlio - Necessità - Esclusione - Fondamento. In tema di mantenimento dei figli, la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, concorre con la diversa legittimazione del figlio, che trova invece fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento, sicché i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva. Ne deriva che, nel caso in cui ad agire per ottenere dall'altro coniuge il contributo al mantenimento sia il genitore con il quale il figlio medesimo continua a vivere, non si pone una questione di integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio diventato maggiorenne, rivelando il mancato esercizio, da parte di quest'ultimo, del diritto di agire autonomamente nei confronti del genitore con cui non vive, l'inesistenza di qualsiasi conflitto con la posizione assunta dal genitore con il quale continua a vivere. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17380 del 20/08/2020 (Rv. 658717 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148, Cod_Proc_Civ_art_100 corte cassazione 17380 2020 …...
Educazione, istruzione e mantenimento della prole - Cass. n. 17183/2020
Famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole - Mantenimento e assegnazione della casa coniugale - In presenza di figli maggiorenni non indipendenti economicamente - Presupposti – Limiti - famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - abitazione In genere. MATRIMONIO EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO PROLE Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020 (Rv. 658568 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0315_1, Cod_Civ_art_0315_2 corte cassazione 17183 2020 …...
Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 11097 del 10/06/2020 (Rv. 658151 - 01)
Illecito endofamiliare - Violazione dei doveri genitoriali - Natura istantanea o permanente - Configurabilità - Presupposti - Decorrenza del termine prescrizionale - Individuazione - Fondamento - Fattispecie. L'illecito endofamiliare commesso in violazione dei doveri genitoriali verso la prole può essere sia istantaneo, ove ricorra una singola condotta inadempiente dell'agente, che si esaurisce prima o nel momento stesso della produzione del danno, sia permanente, se detta condotta perdura oltre tale momento e continua a cagionare il danno per tutto il corso della sua reiterazione, poiché il genitore si estranea completamente per un periodo significativo dalla vita dei figli; ne consegue che la natura dell'illecito incide sul termine di prescrizione che decorre, nel primo caso, dal giorno in cui il terzo provoca il danno e, nel secondo, da quello nel quale, in assenza di impedimenti giuridici all'esercizio dell'azione risarcitoria, l'illecito viene percepito o può essere percepito, come danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, con l'ordinaria diligenza e tenendo una condotta non anomala. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione dei giudici di merito i quali, nel rigettare la domanda risarcitoria rivolta dal figlio verso il padre per i danni cagionati dal protratto disinteresse da questi mostrato nei suoi confronti, avevano qualificato erroneamente l'illecito come "istantaneo ad effetti permanenti" e ritenuto maturata la prescrizione del diritto, facendo decorrere il relativo termine dal momento nel quale si era configurata la condotta di abbandono del genitore, ovvero dalla nascita del figlio, anziché da quello in cui il medesimo figlio ne aveva percepito l'intrinseca ingiustizia). Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 11097 del 10/06/2020 (Rv. 658151 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_0258, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_2947 …...
Famiglia - filiazione - filiazione naturale – Cass. n. 8816/2020
Obbligo di mantenimento del genitore non affidatario o collocatario - Momento di decorrenza - Individuazione - Distinzione fra giorno di presentazione della domanda e data di cessazione della coabitazione - Rilevanza - Distinzione - Conseguenze - Decisione sul reclamo - Decorrenza degli effetti. In tema di filiazione, la decisione del tribunale per i minorenni relativa all'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio naturale posto a carico del genitore non affidatario o collocatario decorre naturalmente dalla data della proposizione della domanda giudiziale oppure, se successiva, dall'effettiva cessazione della coabitazione, senza la necessità di un'apposita statuizione sul punto. Inoltre, la pronuncia adottata dalla corte d'appello in sede di reclamo, sostituendosi a quella del tribunale per i minorenni, produce effetti con la medesima decorrenza. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8816 del 12/05/2020 (Rv. 657864 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148 corte cassazione 8816 2020 …...
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la prole – Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3659 del 13/02/2020 (Rv. 657054 - 01)
Figlio maggiorenne economicamente autosufficiente - Mantenimento - Ripetizione delle somme versate - Modifica giudiziale delle condizioni del regime post-coniugale - Irrilevanza - Condizioni - Fondamento - Fattispecie. Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ripetizione di indebito – oggettivo. In caso di modifica giudiziale delle condizioni economiche del regime post-coniugale, intervenuta in ragione della raggiunta indipendenza economica dei figli, il genitore obbligato può esercitare l'azione di ripetizione ex art_ 2033 c.c. anche con riferimento alle somme corrisposte in epoca antecedente alla domanda di revisione, allorché la causa giustificativa del pagamento sia già venuta meno, atteso che la detta azione ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa. (Nella specie, le due figlie erano divenute economicamente autosufficienti a seguito del conseguimento della laurea, come previsto dagli accordi economici in sede di divorzio congiunto dei genitori, e pacificamente con i rispettivi matrimoni contratti nel 1994 e 1998, sicché la S.C. ha cassato la sentenza della Corte d'appello che aveva negato la ripetizione delle somme corrisposte per il mantenimento delle figlie prima della modifica delle condizioni a decorrere dal 2006). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3659 del 13/02/2020 (Rv. 657054 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148 FAMIGLIA MATRIMONIO SCIOGLIMENTO …...
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - provvedimenti per i figli – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21916 del 30/08/2019 (Rv. 655166 - 01)
Conflitto genitoriale sull'educazione religiosa del minore - Provvedimenti contenitivi o restrittivi dei diritti di libertà dei genitori - Possibilità - Condizioni - Osservazione e ascolto del minore - Necessità - Fondamento - Fattispecie. In tema di affidamento dei figli minori, il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli ad una crescita sana ed equilibrata. Ne consegue che, in caso di conflitto genitoriale sull'educazione religiosa del minore, possono essere adottati anche provvedimenti contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà religiosa dei genitori purché intervengano all'esito di un accertamento in concreto, basato sull'osservazione e sull'ascolto del minore, dell'effettiva possibilità che l'esercizio di tali diritti possa compromettere la salute psico-fisica o lo sviluppo dei figli minori. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva inibito alla madre, convertitasi alla fede geovista, d'impartire al figlio insegnamenti contrastanti con quelli della la religione cattolica, basando il giudizio solo su astratte valutazioni delle due religioni e dando rilievo all'iniziale trasmissione al figlio, da parte di entrambi i genitori, della fede cattolica come religione comune della famiglia, senza svolgere alcun accertamento in concreto). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21916 del 30/08/2019 (Rv. 655166 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0155, Cod_Civ_art_0315_2, Cod_Civ_art_0316, Cod_Civ_art_0337_2, Cod_Civ_art_0337_3 …...
Matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole
Famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole - concorso negli oneri - in genere famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole - concorso negli oneri - in genere - obbligo di mantenimento del figlio - cessazione automatica con il raggiungimento della maggiore età - esclusione - protrazione - limiti - contributo - richiesta da parte dell'ex coniuge già affidatario all'altro - ammissibilità - rinuncia da parte del figlio al mantenimento - rilevanza - esclusione - indisponibilità del diritto - solidarietà attiva in ordine al percepimento dell'assegno tra genitore già affidatario e figlio - sussistenza - esclusione -differente causa dell'adempimento nei confronti dell'altro coniuge e nei confronti del figlio - autonoma legittimazione del coniuge già affidatario a ricevere l'assegno - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 32529 del 14/12/2018 L'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. In tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario è legittimato, "iure proprio" (ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento), ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne. Pertanto, non potendosi ravvisare nel caso in esame una ipotesi di solidarietà attiva (che, a differenza di quella passiva, non si presume), in assenza di un titolo, come di una disposizione normativa che lo consentano, la eventuale rinuncia del figlio al mantenimento, anche a prescindere dalla sua invalidità, dovuta alla indisponibilità del relativo diritto, che può essere disconosciuto solo in sede di procedura ex art. 710 c.p.c., non potrebbe in nessun caso spiegare effetto sulla posizione giuridico - soggettiva del genitore affidatario quale autonomo destinatario dell'assegno. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 32529 del 14/12/2018 …...
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - in genere – Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14728 del 19/07/2016
Mutamento di fede religiosa da parte di uno dei coniugi - Conseguenze - Motivo di addebito della separazione - Condizioni - Fattispecie. In tema di separazione personale tra coniugi, il mutamento di fede religiosa, e la conseguente partecipazione alle pratiche collettive del nuovo culto, configurandosi come esercizio dei diritti garantiti dall'art. 19 Cost., non può di per sé considerarsi come ragione di addebito della separazione, a meno che l'adesione al nuovo credo religioso non si traduca in comportamenti incompatibili con i concorrenti doveri di coniuge e di genitore previsti dagli artt. 143 e 147 c.c., in tal modo determinando una situazione di improseguibilità della convivenza o di grave pregiudizio per l'interesse della prole. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'addebitabilità della separazione al marito in ragione della adesione di quest'ultimo alla confessione religiosa dei Testimoni di Geova, non potendo attribuirsi rilievo all'impegno assunto in sede di celebrazione del matrimonio religioso di conformare l'indirizzo della vita familiare ed educare i figli secondo i dettami della religione cattolica, estraneo alla disciplina civilistica del vincolo). Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14728 del 19/07/2016   …...
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - mutamento degli obblighi – Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14175 del 12/07/2016
Contributo al mantenimento dei figli - Revisione in ragione della formazione di una nuova famiglia - Ammissibilità - Condizioni. In materia di separazione personale dei coniugi, la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, deve essere valutata dal giudice come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni originariamente stabilite in quanto comporta il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14175 del 12/07/2016   …...
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - in genere – Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13609 del 04/07/2016
A favore del figlio maggiorenne - Natura alimentare - Conseguenze - Riduzione giudiziale dell'assegno - Retroattività al momento della domanda - Esclusione - Prestazioni non più dovute ma già eseguite - Irripetibilità - Prestazioni non ancora eseguite - Debenza - Esclusione. Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, in regime di separazione, comporta che la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda vada contemperata con i principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, sicché la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13609 del 04/07/2016   …...
famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12952 del 22/06/2016
educazione, istruzione e mantenimento della prole - mantenimento di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti - Condizioni - Accertamento - Contenuto. La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12952 del 22/06/2016   …...
famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23673 del 06/11/2006
Figlio maggiorenne - Diritto al mentenimento - Sussistenza - Condizioni e limiti temporali - Accertamento - Criteri - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23673 del 06/11/2006 L'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole degli artt. 147 e 148 cod. civ. non cessa, "ipso facto", con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e specializzazione. (Principio espresso in fattispecie di rifiuto da parte della figlia maggiorenne - ritenuto ingiustificato dalla corte d'appello - nei confronti delle proposte lavorative formulatele dal padre). Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23673 del 06/11/2006   …...
Famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole - concorso negli oneri - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16175 del 30/07/2015
Spese straordinarie - Obbligo di informazione e concertazione preventiva - Esclusione - Obbligo di rimborso - Configurabilità - Condizioni - Verifica da parte del giudice - Oggetto. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16175 del 30/07/2015 Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie, spese di arredamento della cameretta, stage per l'apprendimento della lingua inglese), trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16175 del 30/07/2015   …...
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - provvedimenti per i figli - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 26060 del 10/12/2014
Affidamento condiviso della prole (fattispecie antecedente il d.lgs. n. 154 del 2013) - Obbligo di contribuzione di uno dei genitori al mantenimento della prole - Persistenza - Contribuzione paritaria come conseguenza automatica dell'affidamento condiviso - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 26060 del 10/12/2014 In tema di separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso dei figli minori,in quanto fondato sull'interesse esclusivo di questi ultimi, non elimina l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire alle esigenze di vita dei primi mediante la corresponsione di un assegno di mantenimento, ma non implica, come sua conseguenza "automatica", che ciascuno dei due genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze.Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 26060 del 10/12/2014Cod_Civ_Art_0147, Cod_Civ_Art_0155Massime precedenti Vedi: N. 18187 del 2006, N. 17089 del 2013, N. 18131 del 2013 …...
filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternità e maternità Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 20137 del 03/09/2013
famiglia - filiazione -  Figlio - Riconoscimento al momento della nascita da uno solo dei genitori - Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale - Spese di mantenimento - Decorrenza - Nascita - Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 20137 del 03/09/2013 massima|green Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 20137 del 03/09/2013 La domanda di mantenimento proposta dal figlio nato fuori dal matrimonio nei confronti del proprio genitore naturale è autonoma e diversa, per "causa petendi" e "petitum", rispetto alla domanda di risarcimento dei danni subiti dallo stesso figlio quale conseguenza della condotta omissiva del genitore rispetto agli obblighi nascenti dal rapporto di filiazione, la prima trovando specifico fondamento normativo nell'art. 30 Cost. e negli artt. 147, 148, 155, 155 sexies cod. civ., implicanti per il genitore naturale tutti i doveri propri della procreazione legittima (compreso quello del mantenimento fino al momento del conseguimento dell'indipendenza economica da parte del figlio), e la seconda, invece, attenendo al diverso aspetto della responsabilità genitoriale, avente natura squisitamente compensatoria e riparatoria. integrale|orange Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 20137 del 03/09/2013 SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon ricorso depositato il 6.06.2002 F.P. , premesso di essere nata il (omesso) dalla relazione intrattenuta dalla madre F.A. con C.F. che non l'aveva riconosciuta comefiglia e premesso altresì che il Tribunale di Bergamo aveva dichiarato ammissibile la sua azione, adiva il medesimo Tribunale di Bergamo chiedendo che fosse dichiarato il proprio stato di figlia naturale del C. con condanna di questi al suo mantenimento e che fosse affermato il suo diritto all'assunzione anche del cognome paterno.Con sentenza n. 236 del 27-28.01.2005 l'adito Tribunale di Bergamo, nel contraddittorio delle parti ed all'esito dell'espletata istruttoria, nel corso della quale erano state assunte prove orali e disposta una consulenza tecnica d'ufficio d'indole medico-legale in relazione alla quale il C. si era rifiutato di sottoporsi alle prove ematologiche, dichiarava, in accoglimento della domanda introduttiva, il convenuto padre naturale della F. , lo condannava a versarle con decorrenza …...
famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole - concorso negli oneri - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13184 del 16/06/2011
Separazione o divorzio - Mantenimento dei figli - Raggiungimento della maggiore età - Modifica dell'assegno - Modalità - Unilaterale riduzione o opposizione all'esecuzione - Esclusione - Modifica giudiziale delle condizioni di separazione o divorzio - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13184 del 16/06/2011 Il raggiungimento della maggiore età del figlio minore non può determinare, nel coniuge separato o divorziato, tenuto a contribuire al suo mantenimento, il diritto a procedere unilateralmente alla riduzione od eliminazione del contributo o a far valere tale condizione in sede di opposizione all'esecuzione, essendo necessario, a tal fine, procedere all'instaurazione di un giudizio volto alla modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13184 del 16/06/2011   …...
famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 28987 del 10/12/2008
Assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne - Natura alimentare - Conseguenza - Retroattività della sentenza di riduzione al momento della domanda - Esclusione - Conseguenze - Ripetibilità delle prestazioni non più dovute e già eseguite - Esclusione - Compensabilità - Esclusione - Prestazioni non ancora eseguite - Debenza - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 28987 del 10/12/2008 Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, in regime di separazione, comporta che la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda vada contemperata con i principi d'irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, con la conseguenza che la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, nè può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 28987 del 10/12/2008   …...
famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 28 del 07/01/2008
Revisione dell'assegno di mantenimento - Decorrenza - Data della domanda giudiziale - Accadimenti innovativi antecedenti - Decorrenza anticipata - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 28 del 07/01/2008 In materia di revisione dell'assegno di mantenimento, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 28 del 07/01/2008   …...
famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la prole - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6975 del 04/04/2005
Diritto dell'ex coniuge all'assegno di mantenimento per il figlio minore - Riconoscimento con sentenza passata in giudicato - Modifica o estinzione - Procedura ex art. 710 cod.proc.civ. - Necessità - Raggiunta maggiore età e autosufficienza del figlio - Mancata corresponsione dell'assegno "ipso facto" - Legittimità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6975 del 04/04/2005 Il diritto di percepire gli assegni di mantenimento riconosciuti, in sede di divorzio, all'ex coniuge da sentenze passate in giudicato per i figli minori a lui affidati può essere modificato, ovvero estinguersi del tutto, solo attraverso la procedura prevista dall'art. 710 cod.proc.civ. (oltre che per accordo tra le parti), con la conseguenza che la raggiunta maggiore età e la raggiunta autosufficienza economica del figlio non sono, di per sè, condizioni sufficienti a legittimare, "ipso facto", la mancata corresponsione dell'assegno. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6975 del 04/04/2005   …...
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la prole – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 124 del 12/01/1977
Assegno - per il mantenimento dei figli - criterio di determinazione - condizioni economiche dei genitori - indagine comparativa - necessita.* Poiche ciascuno dei coniugi e tenuto a concorrere al mantenimento dei figli secondo le proprie sostanze (artt 147 e 148 cod civ), nel giudizio di divorzio, al fine della quantificazione dell'assegno che un coniuge abbia chiesto all'altro non a titolo personale, ma quale contributo per il mantenimento dei figli, occorre procedere ad una indagine comparativa sulle condizioni economiche di entrambi i genitori.* Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 124 del 12/01/1977   …...

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