Opposizione a decreto ingiuntivo - Cessazione della materia del contendere - Questione di inammissibilità - Assorbimento - Esclusione - Necessità di seguire l’ordine delle questioni ex art. 276 c.p.c. - Ragioni.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la questione concernente l'inammissibilità del giudizio ex art. 645 c.p.c. non è assorbita dalla sopravvenuta cessazione della materia del contendere, perché il giudice - ai fini della decisione della controversia - è tenuto a seguire l'ordine previsto dall'art. 276, comma 2, c.p.c. e, dunque, a valutare in via preventiva e dirimente l'eccezione di inammissibilità, posto che il venir meno dell'oggetto della pretesa è logicamente successivo alla verifica della rituale pendenza della controversia.