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Capacita di agire - Amministrazione di sostegno - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15189 del 06/06/2025

Reclamo avverso i provvedimenti del giudice tutelare - Giudizi instaurati o pendenti alla data del 28 febbraio 2023 - Competenza del tribunale e non della corte di appello - Ragioni.

La competenza per i giudizi aventi a oggetto il reclamo avverso i decreti adottati dal giudice tutelare nell'ambito del procedimento di amministrazione di sostegno, emessi all'esito di un procedimento instaurato dopo il 28 febbraio 2023, anche se inerenti a una procedura aperta in data anteriore, è del tribunale e non della corte d'appello, poiché il principio del "tempus regit actum", in forza del quale lo "ius superveniens" trova immediata applicazione in materia processuale, si riferisce ai singoli atti da compiere, isolatamente considerati, e non all'insieme delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale, come avviene nell'ambito dell'amministrazione di sostegno, ove i vari segmenti procedimentali non rilevano isolatamente, ma sono strumentali a garantire nel tempo la complessiva attuazione della procedura.