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Procedimento civile - posizione processuale delle parti - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15400 del 09/06/2025

Litisconsorzio necessario - Mancata integrazione non dedotta né rilevata in cassazione - Deducibilità o rilevabilità nel giudizio di rinvio - Esclusione - Conseguenze.

Nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, non può essere eccepita o rilevata d'ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di un'esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 c.p.c.) quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede, con la conseguenza che nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte di cassazione.