Procedure di gara pubblica l’accesso agli atti è regolato dalle norme contenute nella legge 7 agosto 1990 n. 241 di Andrea Magagnoli
Nel caso in cui una stazione appaltante contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione non renda disponibile attraverso la piattaforma digitale la documentazione richiesta dai commi 1 e 2 dell’art.36 del dlgs. 31 marzo 2023 n.36, alla richiesta del concorrente escluso, diretta all’ottenimento della predetta documentazione dovranno essere applicate le disposizioni contenute nella legge 7 Agosto 1990 n. 241.
Lo afferma il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. Sez 1, con la sentenza n.768, depositata il giorno 20 Maggio 2025.
Il caso di specie trae origine dal ricorso, presentato da parte di uno degli operatori economici che aveva partecipato ad una procedura di gara conclusasi con l’assegnazione dell’incarico ad un soggetto diverso.
La società risultata l’effettiva aggiudicataria, convenuta nel giudizio, in qualità di controinteressato eccepiva preliminarmente, innanzi al giudice amministrativo la tardività del ricorso.
Deduceva infatti la tesi difensiva la violazione del termine massimo per la presentazione dell’atto introduttivo del giudizio amministrativo, ormai decorso al momento del suo deposito. La sua tardività in particolare veniva desunta nel caso di specie dall’inapplicabilità della sospensione del termine previsto per l’azione giudiziaria a seguito della presentazione di una richiesta di accesso agli atti proposta a propria volta tardivamente.
La questione preliminare decisa da parte dei giudici amministrativi veneti, riguarda nello specifico il termine per il deposito dell’istanza di accesso agli atti da parte dell’interessato, nel caso in cui la stazione appaltante non avesse reso disponibili alcuni documenti specificati dalla normativa vigente.
La sua risoluzione è affidata ad un esame delle disposizioni oggi vigenti. Il ragionamento, seguito nella motivazione della sentenza qui in commento, trae le proprie mosse dall’intervenuta abrogazione dell’art. 76 comma 2 del dlgs n.50/2016 da parte dell’art. 226 comma 1 del dlgs n. 36/2023.
La disposizione abrogata, sia pure non riferendosi espressamente al termine per la presentazione dell’istanza di accesso ma all’obbligo che incombe sulla stazione appaltante di comunicare le ragioni dell’aggiudicazione all’offerente che ne avesse fatto richiesta scritta, veniva ritenuta applicabile anche all’accesso esercitato in via informale.
Orbene osservano i giudici amministrativi tale disposizione ha perduto oggi a seguito dell’abrogazione di cui sopra, ogni efficacia, e la questione non potrà che essere risolta facendo riferimento a norme diverse.
Proseguono i magistrati amministrativi, nella motivazione del provvedimento qui in commento, come nel testo del dlgs n. 36 / 2023 (Codice dei contratti pubblici) non sia possibile rinvenire una disposizione utilizzabile per la risoluzione della questione, non potendosi pertanto che fare riferimento alle disposizioni applicabili ai rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.
Dovrà in particolare essere utilizzato il termine di trenta giorni previsto dalla legge 7 Agosto 1990 n . 241.
Ulteriore argomentazione viene ricavata dall’ art. 120 comma 2 c.p.a. che fissa in trenta giorni il termine per l’impugnazione degli atti di gara manifestando, in ogni caso la volontà del legislatore verso l’impiego del termine di trenta giorni.