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Esecuzione forzata - custodia - esecuzione immobiliare - modo custodia - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8419 del 31/03/2025

 Opposizioni esecutive - Motivi nuovi rispetto a quelli formulati nell’atto introduttivo - Ammissibilità - Esclusione - Estensione del giudicato alle ragioni deducibili in relazione ai motivi proposti -Ammissibilità - Fattispecie.

Nelle opposizioni esecutive non è ammessa la deduzione di motivi nuovi rispetto a quelli formulati nell'atto introduttivo della fase sommaria, mentre è consentita, in base ai principi generali in tema di giudicato, l'estensione di questo alle ragioni deducibili rispetto ai motivi ritualmente proposti o da questi ultimi dipendenti.

(In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto preclusa la contestazione della correttezza della quantificazione del credito, con particolare riguardo agli interessi e alla rivalutazione monetaria, effettuata solo in sede di giudizio di opposizione ad un secondo precetto fondato sul medesimo titolo esecutivo giudiziale, posto a base di altro precedente opposto e deciso con sentenza passata in giudicato).