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Cose in custodia - incendio - obbligo di custodia - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8449 del 31/03/2025

Responsabilità oggettiva - Nesso causale - Criteri di individuazione - "Colpa" del danneggiato - Significato - Rilevanza - Fattispecie.

Nella responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. - in cui il nesso causale non si identifica nel rapporto eziologico tra l'evento e la condotta di un agente, bensì, tramite una concatenazione di fatti di altra natura, tra res in custodia ed evento - il tema della colpa del danneggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia sé stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, non è estraneo alla verifica della causalità che il giudice è chiamato a svolgere, potendo la sua condotta avere quale effetto l'esclusione della responsabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la "res".

(Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata che aveva escluso la responsabilità del gestore del servizio ferroviario in ordine al decesso del passeggero, per essere questo riconducibile in via esclusiva alla condotta intrinsecamente pericolosa tenuta dalla vittima, che aveva tentato di scendere dal treno mentre lo stesso era già in movimento, non già alle caratteristiche del mezzo usato).