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Esecuzione forzata - immobiliare - vendita - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8427 del 31/03/2025

Ordinanza di vendita - Rispetto - Necessità - Modifica da parte del giudice dell'esecuzione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di espropriazione forzata, l'ordinanza di vendita, quale lex specialis del successivo subprocedimento, deve essere rigorosamente osservata, in quanto decisiva per le determinazioni degli offerenti e finalizzata a mantenere la parità delle condizioni tra i partecipanti alla gara ed a tutelare il loro affidamento, pena l'invalidità dei conseguenti atti esecutivi; essa, peraltro, può essere modificata o revocata dal giudice dell'esecuzione, purché ciò avvenga prima dell'esperimento di vendita e per ragioni oggettive, dandone pubblicità ai sensi dell'art. 490 c.p.c.

(Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza secondo cui le marginali modifiche apportate dal g.e. all'ordinanza di vendita, incidendo soltanto sul presupposto per l'innalzamento della cauzione, eventualità già prevista nell'atto, non imponevano una nuova integrale pubblicizzazione dell'ordinanza come modificata).