Skip to main content

Risarcimento del danno – silenzio P.A. – danno da ritardo

Risarcimento del danno – silenzio P.A. – danno da ritardo – presupposti – possibilità di provvedere. Tar Sardegna, sez. I, 10 maggio 2019, n. 399, commento a cura dell’Avv. Silvia Albanese.

Fatto. La società ricorrente, dopo che con ordinanza contingibile ed urgente il Comune le affidava la gestione della rete del servizio idrico integrato in una determinata zona, avviava l’organizzazione delle attività di esercizio di fatto del servizio, relativamente alla rete idrica e ai sollevamenti del comparto.

In mancanza di provvedimenti da parte dell’ente pubblico, l’impresa diffidava l’amministrazione ad assumere i provvedimenti, ivi compresi quelli di natura tariffaria, volti all’affidamento definitivo della gestione della rete idrica.

A seguito dell’inerzia serbata dall’ente, l’odierna ricorrente proponeva ricorso per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato in ordine all’istanza di adeguamento delle tariffe del servizio, e la condanna al risarcimento del danno subito per la violazione del termine di conclusione del procedimento e il ritardo nell’adozione dei provvedimenti richiesti.

In merito alla domanda di accertamento della illegittimità del silenzio mantenuto il TAR riteneva il ricorso fondato, dovendosi conseguentemente dichiarare l’obbligo dell’Ente intimato di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della predetta sentenza.

Decisione. Il TAR rigetta il ricorso con riferimento alle domande risarcitorie.

Il Collegio richiama la disciplina e i presupposti del c.d. danno da ritardo.

Con l’espressione “danno da ritardo” si fa riferimento a diverse ipotesi, in particolare: alla circostanza in cui l’amministrazione abbia tardivamente adottato il provvedimento richiesto; ai casi in cui il procedimento si sia concluso tardivamente con l’emanazione di un provvedimento negativo, pur se legittimo; il caso in cui l’inerzia dell’amministrazione si sia protratta oltre la durata del termine normativamente previsto per la conclusione del procedimento (c.d. danno da mero ritardo).

E’ ormai orientamento consolidato quello secondo cui anche il danno da ritardo sia inquadrabile nel modello aquiliano di responsabilità di cui all’art. 2043 c.c. e, pertanto, il ricorrente ha l’onere di provare i presupposti propri della responsabilità extracontrattuale (fatto illecito; evento dannoso; nesso di causalità tra fatto e danno; elemento soggettivo, ovvero dolo o colpa nel ritardo dell’emanazione del provvedimento).

Accanto agli elementi descritti, il TAR richiede altresì la verifica della spettanza del bene della vita che il privato intende acquisire alla propria sfera giuridica attraverso l’esercizio del potere e l’emanazione del provvedimento amministrativo richiesto.

In altri termini, la risarcibilità del danno derivante dalla violazione del termine per provvedere postula un’indagine circa un esito del procedimento in termini favorevoli per il privato.

Peraltro, la valutazione negativa che investe la risarcibilità nel caso in cui la richiesta di provvedimento afferisca all’esercizio di poteri amministrativi discrezionali, trova fondamento nel divieto per il giudice di pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati dall’amministrazione ai sensi dell’art. 34, comma 2, del cod. proc. amm. (alla quale si ricollega l’art. 31, comma 3, c.p.a. in tema di azione avverso il silenzio).

Per cui, sempre che si tratti di poteri discrezionali, quando l’amministrazione ha ancora la possibilità di provvedere, il giudice non può sostituirsi alle valutazioni riservate alla p.a. esprimendo un giudizio prognostico circa la spettanza del provvedimento.

In questi casi, dunque, l’azione risarcitoria per il danno da ritardo è inammissibile e potrà essere riproposta solo dopo l’emanazione del provvedimento.

Sulla base di tali osservazioni, il Collegio nega rilievo all’orientamento opposto che, al contrario, attribuisce tutela anche al bene della vita costituito dal tempo dell’azione amministrativa, avente natura sostanziale, autonoma e distinta dalla correlata situazione di interesse legittimo, con conseguente risarcibilità del danno da mero ritardo.

Applicando tali coordinate al caso di specie, il Collegio osserva come gli atti riservati all’autorità d’ambito postulano dei contenuti che implicano valutazioni tecniche riservate, da effettuare all’esito di ulteriori accertamenti istruttori che presentano profili di notevole complessità.

Deve, pertanto, escludersi la possibilità per il giudice di pronunciare sulla fondatezza della pretesa e sulla spettanza del provvedimento favorevole.

In altri termini, la natura dei provvedimenti da adottare, che costituiscono espressione di valutazioni tecnico-discrezionali condotte mediante l’applicazione di regole tecniche di varia natura, impedisce la formulazione da parte del giudice di una valutazione sostitutiva, sia pure soltanto a fini risarcitori.

Alla luce dei principi sopraesposti, il TAR rigetta il ricorso e nega il risarcimento del danno da ritardo alla società ricorrente.