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imputato assistito da difensore non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori

imputato assistito da difensore non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori – presentazione dell’impugnazione – obbligo del giudice di nominare un difensore d’ufficio abilitato – esclusione. Sentenza n. 9855 ud. 08/11/2018 - deposito del 06/03/2019, commento a cura dell’Avv. Marta Cigna.

Fatto. La Corte d'appello confermava la sentenza del giudice di prime cure che aveva condannato l’imputato per lesioni personali gravi. Contro la sentenza suddetta proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato fondato su tre motivi. In particolare, con il primo motivo lamentava la violazione dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., poiché la nomina del difensore d'ufficio iscritto nell’albo dei cassazionisti richiesta alla Corte d'appello per l'impugnazione della sentenza fu comunicata al difensore designato solo due giorni prima della scadenza del termine per proporre ricorso in cassazione.

Decisione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato, in particolare, il suesposto motivo.

Nello specifico la Corte di Cassazione ha chiarito che la nomina di un diverso avvocato iscritto nell’albo dei Cassazionisti da parte della Corte d'appello su richiesta del difensore in carica non è un atto dovuto, ma ultroneo che non può comportare un obbligo di comunicazione in capo alla Corte stessa, né l’insorgenza di alcuna ipotesi di nullità per il ritardo di tale comunicazione, come paventato nel ricorso.

L’ attivazione del giudice per la nomina di un difensore è, infatti, stabilita – precisa la Suprema Corte - per l'ipotesi che l’imputato sia privo del difensore e che debba essere compiuto un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore (art. 97, commi 3 e 4 cod. proc. pen.), e non anche in previsione di un atto rientrante nelle facoltà difensive, quale è l'atto impugnatorio.

Altresì, rileva la Suprema Corte, il difensore o l’imputato, nel caso di specie, non potrebbero lamentare come motivo di nullità una deficienza conoscitiva dovuta alla loro negligenza; infatti ben avrebbero potuto informarsi della nomina effettuata. Inoltre, il difensore in carica avrebbe potuto egli stesso nominare, quale proprio sostituto, un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, al fine di proporre il ricorso.

La Suprema Corte sottolinea come, nel caso in esame, non possa ravvisarsi neanche una violazione dei diritti di difesa, dal momento che il difensore abilitato avrebbe potuto comunque presentare il ricorso, riservandosi la presentazione di memorie integrative, con cui sviluppare i motivi proposti.