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processo amministrativo – giudizio di ottemperanza

processo amministrativo giudizio di ottemperanza – Art. 186 bis c.p.c. Cons. St., sez. III, 13 marzo 2019, n. 1677, commento a cura dell’Avv. Silvia Albanese.

Fatto. La Società A. chiedeva al TAR l’ottemperanza di un’ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. (ordinanza per il pagamento di somme non contestate) emessa dal Tribunale nell’ambito del giudizio.

A seguito della dichiarata inammissibilità dell’azione da parte del Tar, la ricorrente proponeva ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato.

Decisione. Il Collegio ritiene l’appello infondato.

Il Consiglio di Stato esclude che l’ordinanza di cui all’art. 186 bis c.p.c. abbia efficacia di giudicato e quindi sia suscettibile di ottemperanza.

Nello specifico, ritiene il Collegio che la conservazione dell’efficacia dell’ordinanza di cui all’art. 186 bis comma 2 c.p.c., nell’ipotesi di estinzione del processo, attenga all’efficacia quale titolo esecutivo, e non quale giudicato.

Il Collegio avvalora tale conclusione confrontando l’ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. con altri provvedimenti, in presenza dei quali la giurisprudenza ha ammesso il giudizio di ottemperanza.

In particolare, ci si riferisce all’attuazione di provvedimenti diversi dalle sentenze ma ad esse equiparati e all’ordinanza di assegnazione del credito resa ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ.

Si precisa che la giurisprudenza ha espressamente riconosciuto a tale ordinanza la portata decisoria (dell'esistenza e ammontare del credito e della sua spettanza al creditore esecutante) e l’attitudine al giudicato, una volta divenuta definitiva per decorso dei termini di impugnazione (Adunanza Plenaria,10 Aprile 2012, n. 2).

In questi casi, infatti, si chiude definitivamente una fase processuale che attiene sostanzialmente ai rapporti tra l’esecutato e il terzo creditore (rapporto di provvista), in relazione ad obbligazioni che ne costituiscono il presupposto (rapporto di valuta) e che non sono contestate o più contestabili in un giudizio di cognizione.

Al contrario, nel caso di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. si è in presenza di un provvedimento anticipatorio che attiene alla stessa obbligazione di base, e benché dotato di stabilità nei suoi effetti esecutivi, non è, in relazione alla predetta obbligazione, equiparabile ad un accertamento definitivo.

A conferma di ciò, non può escludersi un nuovo giudizio di cognizione vertente sulla medesima obbligazione che conduca alla revoca dell’ordinanza ai sensi dell’art. 186 bis c.p.c.

Per tali ragioni, il Consiglio di Stato esclude l’esperibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’ordinanza per il pagamento di somme non contestate e respinge l’appello.