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Richiesta onorario eccessivo – Doveri di lealtà e correttezza –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 dicembre 2010, n. 202

ìRichiesta onorario eccessivo – Doveri di lealtà e correttezza –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 dicembre 2010, n. 202

Violazione – Diritti – “Corrispondenza informativa” e “Consultazione con il cliente” – Onorari – “Redazione delle difese (comparse conclusionali e repliche)” – Spettanza

L’ambiguità, da parte dell’avvocato, nella redazione del documento relativo al regolamento delle competenze professionali integra un contegno non commendevole, giacché idoneo a trarre in errore il cliente, in violazione degli artt. 6 (doveri di lealtà e correttezza), 7 (dovere di fedeltà), 8 (dovere di diligenza) e 35 (rapporto di fiducia) del codice deontologico forense.
In tema di competenze professionali, il diritto “corrispondenza informativa” ed il diritto “consultazione col cliente” spettano per una sola volta per ogni grado del processo civile, e non per ogni lettera inviata. Per quanto, invece, concerne gli onorari, l’onorario per la voce “redazione delle difese (comparse conclusionali e repliche)” va applicato una sola volta e ricomprende sia la comparsa conclusionale sia la memoria di replica, non potendo essere duplicato per ognuno di tali due scritti difensivi. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 9 giugno 2009).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 dicembre 2010, n. 202