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Provvedimento di archiviazione dell'esposto – Impugnazione Legittimazione al ricorso

Deve ritenersi inammissibile poiché proposto avverso una deliberazione che, in difetto di apposita previsione normativa, sfugge alla competenza del C.N.F., il ricorso avverso la decisione con cui il C.d.O. dispone l'archiviazione di un esposto, atteso che gli atti impugnabili avanti il C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano, oltre alle decisioni che concludono un procedimento disciplinare, la tenuta degli albi, i certificati di compiuta pratica forense, le elezioni dei Consigli dell'Ordine, i conflitti di competenza. E' inammissibile il ricorso al C.N.F. avverso il provvedimento di liquidazione degli onorari in quanto la liquidazione delle parcelle è compito riservato ai consigli dell'ordine ai sensi dell'art. 14 della legge professionale ed è esclusa la possibilità di un sindacato di legittimità o controllo di merito da parte del C.N.F.. L'art. 50 del R.D.L. n. 1578/1933 prevede espressamente che avverso le decisioni del CdO locale possano proporre opposizione al CNF esclusivamente il Pubblico Ministero e l'interessato professionista. E' pertanto inammissibile il ricorso proposto dalla parte che abbia presentato l'esposto. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 12 aprile 2010).