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Ordinamento giudiziario - Disciplina dei magistrati

Ordinamento giudiziario - Disciplina dei magistrati - illecito disciplinare previsto dall'art. 18 del r.d.lg. n. 511 del 1946 - Omessa astensione (Cassazione civile , sez. un., 29 gennaio 2007, n. 1821)

Cassazione civile , sez. un., 29 gennaio 2007, n. 1821

Nei comportamenti riconducibili all'illecito disciplinare previsto dall'art. 18 del r.d.lg. n. 511 del 1946 (successivamente abrogato per effetto del d.lg. n. 109 del 2006) rientravano tutti quei comportamenti che implicavano una immeritevolezza della fiducia e della considerazione di cui deve godere un magistrato alla quale conseguiva una compromissione del prestigio e della credibilità del singolo appartenente all'Ordine giudiziario nonché dello stesso intero Ordine, che si concretizzavano con il venir meno, nell'esercizio delle proprie funzioni, ai doveri di correttezza e di imparzialità, oltre che degli analoghi precetti dettati in materia dal codice etico della magistratura, approvato dal C.D.C. dell'Anm in data 7 maggio 1994. Pertanto, in relazione a tali parametri, si prospetta legittima l'irrogazione della sanzione disciplinare, da parte della competente sezione del Consiglio superiore della magistratura (con decisione che sia stata adeguatamente motivata e priva di vizi logici, come ritenuto nella specie), nei confronti di un magistrato dell'ufficio del p.m.che, dopo aver concluso un accordo transattivo con un istituto di credito in conseguenza di un'azione civile dallo stesso magistrato promossa per il risarcimento dei danni riconducibili all'illecita divulgazione di notizie relative alla sua posizione economica in corso presso la banca, abbia omesso, attraverso la procedura incidentale di cui all'art. 52 c.p.p. implicante la formalizzazione della dichiarazione di astensione al Capo dell'ufficio, di rendere nota a quest'ultimo l'esistenza del suddetto rapporto di origine privata, rilevante quale grave ragione di convenienza, idonea a giustificare per l'appunto la sua astensione - in concreto invece non esercitata - dalla trattazione di una serie di indagini penali a carico di soggetti rappresentanti la banca con la quale era intercorsa la pregressa relazione giuridica privata.

Cassazione civile , sez. un., 29 gennaio 2007, n. 1821

Fatto-Diritto

1. Il Dottor B.F.S., sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma, ricorre per Cassazione avverso la sentenza in data 21 aprile 2006, con la quale la Sezione disciplinare del C.S.M. gli ha inflitto la sanzione della perdita dell'anzianità di un anno e disposto altresì il suo trasferimento di ufficio, per averlo ritenuto "responsabile della incolpazione ascrittagli".
E, cioè, per avere - come testualmente riportato in epigrafe della stessa sentenza - "violato il R.D.L. n. 511 del 1946, art. 18, perchè si rendeva immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere un magistrato, con conseguente compromissione del prestigio e della credibilità suoi personali e dell'intero Ordine Giudiziario, venendo meno, nell'esercizio delle proprie funzioni, ai doveri di correttezza e di imparzialità, nonchè gli analoghi precetti dettati in materia dal Codice etico della magistratura, approvato dal CDC dell'A.N.M. il 07/05/1994 (segnatamente quelli di cui all'art. 1, comma 2, art. 8, comma 1, art. 9, comma 3, art. 13, comma 1).
In particolare, perchè, dopo aver stipulato un accordo transattivo nel dicembre 2000, a margine di azione civile da lui promossa davanti alla competente A.G. di Ancona nei confronti della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, in ragione della divulgazione di notizie riguardanti la posizione bancaria propria e della di lui consorte, che determinava la corresponsione in suo favore della somma di ("vecchie") L. 175.000,000 da parte dell'Istituto di Credito, a titolo di risarcimento del patito danno:
ometteva di rendere nota, attraverso la procedura incidentale di cui all'art. 52 c.p.p. (dichiarazione di astensione al Capo dell'Ufficio), l'esistenza di tale rapporto di origine privata, rilevante quale grave ragione di convenienza, idonea a giustificare la sua astensione per gli effetti della predetta norma;
poi trattando i seguenti procedimenti penali, implicanti sotto diversi aspetti, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, interessi e ragioni non secondari (in quanto connessi anche a linee di trasparente gestione dell'Istituto di Credito) della Cassa di Risparmio di Parma:
1) proc. pen. 201/2000/21/R.G.N.R. - P.M. Parma (in coassegnazione con il P.M. Dott. P.V.), relativo ad indagini concernenti la verifica di ipotesi di estorsione connesse ad indebita pubblicazione di notizie bancarie; ipotesi configurate a carico, tra gli altri, di tale Br.Gi. e di altre persone proprietarie di giornali locali, o interessate alla loro gestione, ed inerenti a notizie coinvolgenti anche l'attività della Cariparma;
procedimento nel cui ambito, a seguito del rinvenimento (nel corso di perquisizione domiciliare), in possesso dell'indagato Br., di documentazione bancaria riguardante anche esso Dott. B., si limitava ad allegare tal fatto - nonostante la preesistente ragione di "convenienza" costituita dalla transazione del dicembre 2000 - a sostegno della formale, oggettivamente necessitata, dichiarazione di astensione in data 21/03/01, peraltro in pari data respinta dal (già) Procuratore della Repubblica di Parma, Dott. G. a.
2.p.p.7.R.-.P.P.(. a.a.P.D.Vincenzo @Picciotti e.Gigliotti Francesco Angelo ).r.a.i.s.f.d.t.
e.n.c.d.C.d.a.a.i.
m.d.f.d.p.d.C.d.c.s.
d.d.p.p.e.d.g.c. G. B. (investigatore privato) e da tale T.S. (gravato da precedenti penali); procedimento riunito per connessione al predetto p.p. 201/2000/21 e poi da questo successivamente separato (p.p. 521/2001/21), e, quindi, definito col rinvio a giudizio davanti al Tribunale di Parma di Br.Gi., T.S., Z.G. e C.F..
Procedimenti delle cui indagini, e delle relative emergenze investigative, il dott. B. aveva continuato ad interessarsi (pur dopo il disposto stralcio del p.p. 521/2001/21), sia partecipando direttamente (ancorchè con i colleghi P. e G.) ad atti istruttori del p.p. 7551/2000/21, di asserito possibile interesse per il p.p. 201/2000/21 (codelegato ai dottori B. e P.), sia personalmente compiendo, su richiesta dei colleghi, incombenti investigativi di immediata rilevanza nel detto p.p. 7551/2000/21, sia infine facendo confluire in quest'ultimo procedimento atti di indagine assunti nel p.p. 201/2000/21.
Con ciò dando adito a gravi sospetti di parzialità e di favoritismo in vantaggio della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, ripetutamente ed in varie forme (stampa locale, esposti e denunce penali) avanzati dagli imputati del p.p. 521/2001/21, anche nell'attuale, pendente fase del giudizio dibattimentale di primo grado, in corso di svolgimento a loro carico (p.p. 807/2003 R.G. Tribunale Parma), di conseguenza ponendo in discussione credibilità, fiducia e considerazione, cosi compromettendo, come detto, il prestigio proprio e quello dell'Ordine Giudiziario".
Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
Il ricorrente ha anche depositato memoria.
2. Preliminarmente alle altre doglianze (di cui appresso si dirà), va esaminata l'ulteriore ragione di Cassazione della sentenza impugnata fatta valere dal dott. B., con la sua memoria, nella quale afferma doversi escludere, in applicazione dello ius superveniens, che il fatto addebitatogli costituisca illecito disciplinare.
Premette egli infatti, al riguardo, che la materia è stata regolamentata ex novo dal D.Lgs. n. 109 del 2006, modificato dalla L. n. 269 del 2006 che, in sostituzione della generica previsione del previgente R.D.L. n. 511 del 1946, art. 18 (di cui gli è stata contestata la violazione), delinea ora precise e tassative ipotesi di illecito disciplinare, tra le quali non rientra quella del mancato esercizio della astensione facoltativa ex art. 52 c.p.p. (di cui alla incolpazione) essendo (sub art. 2, lett. c), D.L. n. 109 del 2006 cit.) unicamente prevista, come illecito, "la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge".
Ed argomenta che il fatto di cui al capo di incolpazione non sia più, appunto, previsto come illecito disciplinare, alla stregua dello ius superveniens, applicabile anche alla fattispecie per cui è giudizio, in virtù della disposizione di cui all'art. 32 bis, introdotto dalla L. n. 269 del 2006, art. 1, a tenore del cui secondo comma "per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto continuano ad applicarsi il R.D. n. 511 del 1946, art. 17, e ss. (solo) se più favorevoli".
L'assunto, pur condiviso dal P.G. in udienza, non è però fondato.
Come, infatti, già puntualizzato, in sede di esegesi della richiamata normativa transitoria, dalla sentenza di queste Sezioni unite n. 27172 del 2006, il comma 2 del riferito art. 32 bis va letto in collegamento con il primo, il quale stabilisce che "le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore", così circoscrivendo l'ambito di operatività della disciplina transitoria, con la fissazione di un limite costituito dalla data di inizio del procedimento disciplinare: per cui soltanto se questo è stato promosso dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, ma per fatti commessi precedentemente, l'applicabilità delle disposizioni del R.D.L. n. 511 del 1946 è subordinata alla condizione dell'essere "più favorevoli" all'incolpato.
Il comma 2 apporta infatti una deroga alla regola generale dettata dal primo, sicchè la sua sfera di applicabilità non può essere più ampia e non include quindi le ipotesi in cui, come nella specie, non solo la commissione del fatto, ma anche l'inizio dell'azione disciplinare, risalgono ad epoca anteriore al 19 giugno 2006, giorno dal quale le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 109 del 2006, a norma del suo art. 32, "sono efficaci".
L'interpretazione così imposta dal coordinamento sistematico dei commi primo e secondo del citato art. 32 bis - come ribadita anche dalla successiva sentenza n. 17 del 4 gennaio 2007 - trova, del resto, ulteriore conferma nel rilievo che il suddetto comma 2, prevedendo l'applicabilità, ove più favorevoli, pure di disposizioni relative al procedimento, non può che riferirsi ad atti ed attività procedimentali ancora da compiere.
Con ciò spiegandosi anche la peculiare formulazione dell'esaminata disposizione transitoria che non fa invero riferimento alla retroattività della legge successiva (ove) più favorevole, nè enuncia il principio generale di applicabilità della norma più favorevole (suscettibile di coprire anche quella evenienza), ma si limita invece a prevedere esclusivamente l'ultrattività della disciplina previgente (ove) più favorevole nei procedimenti appunto, promossi, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 109 del 2006, per fatti commessi anteriormente alla data stessa.
La ratio di una siffatta disciplina transitoria essendo, del resto, chiaramente riconducibile alla gestione del passaggio da un sistema di atipicità a quello, opposto, di tipicità dell'illecito. Nel contesto del quale se è ragionevole la comparazione della incolpazione, per fatti antecedenti, formulata alla stregua della normativa sopravvenuta con il trattamento che i medesimi fatti avrebbero ricevuto in applicazione della disciplina vigente all'epoca della loro commissione, non altrettanto ragionevole sarebbe, all'inverso, la valutazione di incolpazioni formulate sulla base dei precedenti parametri dell'illecito atipico in termini di rispondenza, od eccedenza, rispetto ai nuovi schemi tipizzati, cui non avrebbe potuto evidentemente, a quel momento, farsi anticipato riferimento.
3. Nel merito - che può venire quindi ora ad esaminarsi - l'odierna impugnazione si compone di un unico complesso ed articolato motivo, rubricato in termini di "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio".
Con il quale si censura, in particolare, la Sezione decidente:
a) per "non aver spiegato minimamente perchè da una transazione che significava il chiaro riconoscimento di un torto e di un danno arrecato al B. da parte dell'Istituto di credito dovessero scaturire gravi ragioni di convenienza sollecitanti l'astensione onde evitare come dalla incolpazione sospetti di parzialità e favoritismo in vantaggio della banca medesima";
b) per "la dimostrata incapacità di cogliere quanto l'osservazione oggettiva delle vicende dei vari procedimenti penali richiamati in sentenza, e la relazione del Dr. P., posta a base della ricostruzione degli accadimenti, pure conclamavano, e cioè che il Dr. B. non avesse mai effettivamente gestito i fascicoli concernenti fatti implicanti interessi di rilievo ("non secondari") della Cassa di Risparmio di Parma, e cioè il n. (OMISSIS) e il n. (OMISSIS)", unicamente "nei quali, appunto, i vertici dell'istituto di credito figuravano, rispettivamente, quali indagati, come mandanti del Br. e del T. nella esecuzione dei "monitoraggi", e quali persone offese, in quanto vittime del ricatto ordito dai medesimi dopo la revoca del "mandato riservato" loro conferito".
Mentre "i procedimenti (a quali) connessi e di cui il dr. B. divenne coassegnatario (n. 201/2000 e n. 7551/2000, al precedente riunito), avevano da parte loro ad oggetto primario altri accadimenti (al cui centro si poneva sempre, quale protagonista, la figura del Br. e la sua indefessa e molteplice attività illecita)".
In relazione ai quali, in un'unica vicenda estorsiva, delle tante oggetto di indagine, venne chiamata in causa la Cassa di Parma, ma "solo in quanto denunciante la sottrazione della documentazione bancaria utilizzata dal Br., per l'opera diffamatoria ai danni dell'ex Prefetto Mazzitello", con un "coinvolgimento quindi dell'istituto assolutamente secondario e marginale";
c) per l'errore di prospettiva logico-ricostruttiva, che l'aveva portata ad attribuire all'incolpato un quadro di conoscenza, sui collegamenti tra i procedimenti a lui coassegnati e le vicende coinvolgenti l'attività spionistica svolta per conto (e in danno) della Cassa di Parma, che non sussisteva inizialmente e si sarebbe delineato solo in prosieguo con l'interrogatorio dello Z., che addebitava quei "monitoraggi" al Br., in esecuzione di incarico affidatogli dalla CA.RI.PA., e con il successivo interrogatorio di due dirigenti di detto istituto. E per la conseguente omessa considerazione del fatto che, nel momento in cui vennero in rilievo tali collegamenti, non fu più il B. ad occuparsi dei profili processuali implicanti "interessi e ragioni" della Cassa;
d) per non aver considerato - relativamente alla partecipazione, pure addebitata al B., ad atti istruttori relativi ai procedimenti interessanti la Cassa, di cui erano titolari i colleghi P. e G. - che quella "participazione" non ebbe alcun ruolo attivo, ma fu ispirata da un "preciso interesse investigativo del B. di approfondire tematiche, in ordine al modus operandi del Br., ai fini del procedimento pilota 201/00 al cui centro restavano le varie attività illecite di questi orientate verso soggetti diversi dalla Cassa";
e) per avere, infine, "del tutto immotivatamente e comunque illogicamente" affermato in sentenza che il B., allorchè rese (il 21 marzo 2001) la sua (poi non accolta) istanza di autorizzazione all'astensione all'interno del procedimento 201/00, "avrebbe dovuto fare ivi riferimento anche alla intervenuta transazione del dicembre 2000", non considerando che quel procedimento "non concerneva in alcun modo, neppure in nuce, la CA.RI.PA.", per cui "non v'era ragione o motivo per indicare in quella dichiarazione la transazione in questione".
4. Le riferite censure - inammissibili nella parte in cui sollecitano un riesame del merito di apprezzamenti di fatto riservati alla discrezionalità di giudizio del decidente nell'incipit dello stesso motivo impugnatorio si riconosce, del resto, che il cuore della doglianza è rivolto alla "valutazione non persuasiva delle risultanze del procedimento" - sono poi comunque infondate anche nei residui profili attinenti ai denunciati vizi di motivazione.
Non rivenendosi, in realtà, nella sentenza impugnata, alcuna delle carenze, o delle incoerenze logiche, argomentative lamentate dal ricorrente.
4.1. In particolare, non sussiste in primo luogo, la prospettata totale assenza di motivazione in ordine alle "ragioni di convenienza sollecitanti l'astensione" riconducibili alla pregressa transazione stipulata tra il B. e la CA.RI.PA..
Avendo, viceversa, al riguardo ben chiaramente spiegato la Sezione disciplinare come - nel quadro delle indagini condotte dal dr. B. per la verifica di ipotesi di estorsioni, riferite (tra gli altri) all'indagato Br.Gi., connesse alla indicazione di notizie bancarie sul "(OMISSIS)" - la transazione in questione dovesse, appunto, indurre l'incolpato ad astenersi da quelle indagini, atteso che la (per altro rilevante) somma corrispostagli a titolo transattivo dall'istituto di credito chiudeva una causa civile "avente ad oggetto proprio la pubblicazione di una intervista al Br., rilasciata proprio al (OMISSIS), accompagnata dalla edizione di documenti concernenti rapporti tra il B. e la CA.RI. Parma", relativi a scoperti senza garanzie, per ingenti importi, da quell'istituto a lui concessi.
4.2. Neppure può farsi poi carico alla Sezione decidente di non aver colto la non implicazione di "interessi di rilievo" della Cassa nei procedimenti gestiti dal B. (nn. (OMISSIS)) "aventi ad oggetto altri accadimenti", concernenti il Br., ma non anche (quantomeno fino all'interrogatorio Z.) quell'istituto.
Alla tesi del mancato significativo coinvolgimento di CARIPARMA nei procedimenti coassegnati al B. - su cui si è sostanzialmente incentrata dall'inizio la difesa dell'incolpato - ha già infatti meditatamente, e con diffusa motivazione, replicato la Sezione disciplinare.
La quale - proprio sulla base di una puntuale (secondo il ricorrente, "puntigliosa") analisi della genesi e dell'iter delle indagini svolte nel quadro di quei procedimenti - ha, tra l'altro, rilevato come in realtà:
- "il procedimento 201/00 ebbe funzione trainante rispetto all'intera indagine con riferimento al ruolo delle persone che operavano nel Giornale, tanto che se ne decise la riunione al proc. n. 7551/00 ...
che concerneva non solo genericamente le vicende dell'utilizzo del Giornale per commettere estorsioni, ma più specificamente anche una vicenda oggetto di denuncia da parte dalla Cassa";
- "questo procedimento 201/00, appunto si arricchì di altri episodi, correlati al ruolo del Br. e di altri nella pubblicazione di articoli sul Giornale e anche specificamente all'attività di "monitoraggio" da questi compiuta, anche con riferimento alla Cariparma. In particolare, nel fascicolo confluirono anche gli atti e, i documenti relativi al "monitoraggio" e alla controversia tra il Br. e la Cariparma";
- "L'istituto bancario era indicato come parte offesa nei capi di imputazione, relativi alla sottrazione e alla utilizzazione dei documenti bancari" formulati, il 2 aprile 2001, dal B. e dal collega P. nei confronti del Br.. Laddove - come sottolineato dalla Sezione disciplinare - significativa era proprio la formula con la quale, nella richiesta cautelare, venivano indicate le ragioni per le quali la Cariparma era ritenuta parte offesa dai dr. P. e B.: "derivando da tale condotta nocumento, per l'uso strumentale delle informazioni illecitamente acquisite alla reputazione di ... ed in ogni caso, alla stessa Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, sia in termini di pregiudizio all'immagine dell'istituto bancario, con riferimento alla capacità dello stesso di assicurare la segretezza delle informazioni detenute, sia per le conseguenze patrimoniali delle azioni risarcitorie intentabili dai clienti".
Clienti, tra i quali - si osserva ancora nella sentenza impugnata - "vi era evidentemente lo stesso B., in relazione alla pubblicazione della documentazione che lo riguardava e rispetto alla quale aveva raggiunto la transazione con la Cariparma"; "il procedimento si chiuse con una richiesta di archiviazione firmata dal solo dr. P., ma restandovi il dr. B. delegato, scorrendo la quale appare definitivamente chiaro come esso abbia riguardato essenzialmente la Cariparma e i suoi rapporti con i soggetti più volte citati ...".
Dal che appunto la conclusione, cui è così motivatamente pervenuta la sentenza in esame, che "il dr. B. si occupò direttamente, nei procedimenti indicati e cui era designato, delle vicende della Cariparma e in particolare delle estorsioni compiute per mezzo di documentazione bancaria proveniente dall'Istituto e anche in danno dello stesso Istituto".
4.3. Nè questa conclusione può dirsi viziata - come ora si denuncia - da un errore di prospettiva temporale (nel senso di una arbitraria retrodatazione di acquisizione, sul coinvolgimento di Cariparma, che solo ad indagini avanzate, sarebbero invece venute in luce).
Puntuale è, infatti, anche sul punto la spiegazione della Sezione decidente:
"Ciò può corrispondere al vero quanto all'estorsione in danno della Cassa emersa a seguito dell'audizione dei vertici dell'istituto, dopo l'interrogatorio dello Z., ma non certamente circa la strettissima connessione esistente tra i soggetti inquisiti e la Cassa (e in particolare i suoi vertici) ed è questo aspetto ciò che è specificamente oggetto della contestazione.
Infatti molteplici erano gli elementi già in possesso degli inquirenti sin dai primi giorni del 2001 che indicavano questa connessione".
Essendo stato invero "sin dall'inizio delle indagini colto il fatto che fosse il Br. a commentare sul Giornale le notizie provenienti da Cariparma (e anche i documenti a questa trafugati), vicenda peraltro assolutamente identica a quella che aveva dato origine alla transazione tra Cariparma e B.. Lo stesso Br. aveva scritto sulla stampa di aver operato per conto della Cassa".
4.4. Quanto poi alla partecipazione del B. ad atti istruttori relativi anche agli altri procedimenti, non a lui assegnati, che più direttamente concernevano l'attività di spionaggio compiuta per conto, e poi anche in danno, di Cariparma, ciò è in fatto pacifico.
E la prospettazione riduttiva del ruolo svolto in tale contesto dal B. si risolve sul piano di una valutazione del fatto e, cioè, in una questione di merito, come tale non introducibile in questa sede di legittimità.
4.5. Non è infine nè "immotivata" nè "illogica" - contrariamente a quanto si denuncia in ricorso - la rilevanza attribuita in sentenza alla mancata menzione della transazione in discussione nell'istanza di autorizzazione formulata dal B. nel marzo 2001.
Come, infatti, anche per tal profilo, ben spiegato in sentenza fu proprio quella omissione, ed il riferimento, nell'istanza di astensione, al "mero rinvenimento di documentazione detenuta da persone indagate al fine di consumare reati in danno del magistrato inquirente", come percepito dal Procuratore della Repubblica, a determinare, da parte di questi, il diniego della chiesta astensione.
In tale provvedimento, il rinvenimento di quella documentazione, si chiarisce ancora in sentenza, "è prospettato quasi come un artifizio finalizzato a determinare l'astensione del dr. B.". Mentre, "ben diversa valutazione avrebbe dovuto farsi qualora il dr. B. avesse esposto - anche indipendentemente dal rinvenimento del materiale suddetto, ma a maggior ragione in tale occasione - di essere stato parte in una controversia civile, che aveva dato luogo all'instaurazione di una causa, estinta a seguito di una transazione di rilevante importo economico; causa e transazione che per di più avevano ad oggetto proprio la pubblicazione di un'intervista al Br., rilasciata proprio al Giornale di Parma, accompagnata dalla edizione di documenti relativi ai rapporti tra il dr. B. e la Cariparma e cioè esattamente il genere di documenti sequestrati presso il Br. e il Giornale".
Dal che appunto la conclusione, anche per questo aspetto non certo immotivata, che "il dr. B., dunque, non solo non rappresentò nella richiesta di autorizzazione all'astensione le ragioni reali che l'avrebbero dovuta supportare, ma per di più rappresentò una situazione di fatto incompleta e fuorviante, così da portare alla reiezione dell'istanza".
5. Il ricorso va integralmente, pertanto, respinto.
6. In considerazione della novità, alla data di proposizione di detta impugnazione, delle questioni coinvolgenti l'esegesi della sopravvenuta normativa ridifinitoria della materia dell'illecito disciplinare, possono compensarsi tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.

P.Q.M

La Corte, a Sezioni unite, rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2007