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corte costituzionale - sindacato di legittimità costituzionale - giudizio incidentale - decisioni - accoglimento (illegittimità costituzionale) - effetti – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18847 del 09/07/2008

Norme processuali - Declaratoria di incostituzionalità - Effetti - Atti precedenti la sentenza della Corte costituzionale - Accertamento della validità sulla base della norma nel testo risultante dalla dichiarazione di incostituzionalità - Necessità - Fattispecie in materia di notificazione a mezzo posta (sentenza n. 346 del 1998). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18847 del 09/07/2008

La norma processuale dichiarata incostituzionale cessa di operare dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, senza possibilità di distinguere tra applicazione diretta, con riguardo ad atti processuali successivi, ed applicazione indiretta, con riguardo ad atti processuali compiuti in precedenza, dato che, fin quando la validità e l'efficacia di tali atti sono "sub iudice", il rapporto processuale non può considerarsi esaurito, e, conseguentemente, nel momento in cui viene in discussione la ritualità di un atto o di una serie causale di atti del procedimento, il criterio valutativo di corrispondenza alle norme di legge deve avere riguardo alla modificazione della disciplina conseguita all'intervento del giudice delle leggi. (Nel caso di specie, essendo stato il giudice chiamato a verificare l'avvenuta notificazione del decreto di ingiunzione e la sua ritualità, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 647 cod. proc. civ., in applicazione dell'enunciato principio, la S. C. ha ritenuto irrilevante che tale notificazione fosse anteriore alla sentenza di incostituzionalità n. 346 del 1998, in quanto il controllo richiesto non poteva che essere esercitato alla luce delle norme in vigore all'atto della decisione sul punto).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18847 del 09/07/2008