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Magistrato - illecito disciplinare

Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - in genere - magistrato - illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - funzionalità della scorrettezza - nozione - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 28653 del 09/11/2018

>>> In tema di illeciti disciplinari dei magistrati, il concetto di "funzione", cui si riferisce il comma 1 dell'art. 2 del d.lgs. n. 109 del 2006, va inteso in senso dinamico, in quanto connesso allo "status" di magistrato, dovendosi considerare quale scorrettezza funzionale grave, ai sensi della lett. d) della predetta norma, anche quella correlata a comportamenti che, pur se non compiuti direttamente nell'esercizio delle funzioni, sono inscindibilmente collegati a contegni precedenti o anche solo "in fieri", involgenti l'esercizio delle funzioni giudiziarie, al punto da divenire tutti parte di un "modus agendi" contrario ai doveri del magistrato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza disciplinare di condanna di un magistrato che, dopo aver intimato ad un c.t.u. di seguirlo nel suo ufficio, al termine di un'animata discussione gli aveva detto «lei ha chiuso», espressione allusiva circa pregiudizievoli ripercussioni in relazione al mancato conferimento di incarichi professionali).

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 28653 del 09/11/2018