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Mancata adozione di provvedimenti di sollecito

Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - in genere - magistrato del p.m. – ritardo del consulente nominato nel deposito della relazione - mancata adozione di provvedimenti di sollecito - illecito disciplinare - sussistenza - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 26373 del 19/10/2018

>>> In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, incorre nella grave violazione di legge di cui all'art. 2, comma 1,lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006 il magistrato del P.M. che, in spregio al combinato disposto di cui agli artt. 359 c.p.p.,321 c.p.p. e 70 disp. att. c.p.p., nonché in violazione dei doveri di diligenza di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo,ometta di adottare qualsiasi provvedimento inteso a sollecitare, in caso di ritardo, il deposito della relazione tecnica da parte del consulente nominato, anche al fine di valutare l'opportunità della sua sostituzione.(Principio affermato in relazione al comportamento di un P.M. che aveva omesso di adottare qualsiasi provvedimento inteso a sollecitare il deposito della relazione da parte del consulente, incaricato di una perizia autoptica, in un procedimento per omicidio con imputato in stato di detenzione,con la conseguenza che il ritardo, protrattosi per tredici mesi, aveva reso necessaria la richiesta di proroga dei termini custodiali di fase, il cui rigetto, in sede di riesame, aveva poi determinato la scarcerazione della persona sottoposta ad indagine).

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 26373 del 19/10/2018