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Sanzioni amministrative - applicazione - contestazione e notificazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9643 del 11/05/2016

Depenalizzazione - Contestazione al trasgressore - Termine di decadenza - Decorrenza - Dalla trasmissione degli atti - Fondamento - Fattispecie in tema di abuso di informazioni privilegiate contestate dalla CONSOB.

In tema di trasformazione di illeciti penali in illeciti amministrativi (nella specie, con riguardo all'ipotesi di abuso di informazioni privilegiate in materia di intermediazione finanziaria), tanto ai sensi dell'art. 9 della l. n. 62 del 2005, quanto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della l. n. 689 del 1981 (la prima in rapporto di specialità con la seconda), il termine di centottanta giorni entro cui deve avvenire la contestazione dell'illecito decorre non dalla comunicazione della sola copia del provvedimento conclusivo del procedimento o del processo penale, ma dalla trasmissione degli atti all'autorità amministrativa (nella specie, la CONSOB), trattandosi di attività che realizza un "continuum" procedimentale diretto a trasferire nella sede amministrativa il patrimonio di conoscenze del fatto formatosi in quella penale.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9643 del 11/05/2016