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Sanzioni amministrative - applicazione - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9644 del 11/05/2016

Intermediazione finanziaria - Illeciti amministrativi - Art. 187 ter, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998 - Interpretazione della locuzione "false ovvero fuorvianti" - Fattispecie.

In tema di intermediazione finanziaria, l'art. 187 ter, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF), nel disporre che "è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria chiunque, tramite mezzi di informazione, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari", va interpretato nel senso che la parola "ovvero" non significa "cioè", sì da equiparare i due termini "false" e "fuorvianti" e considerare decettive solo le notizie che abbiano in concreto fuorviato il mercato degli strumenti finanziari, mentre la norma vieta le notizie false o fuorvianti che siano anche solo suscettibili di alterare il mercato, ma ha valore disgiuntivo, sicché per "false" devono intendersi quelle oggettivamente non vere e per "fuorvianti" quelle che inducono in errore circostanziando un fatto vero con aggiunte od omissioni suggestive. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che le informazioni diffuse e oggetto di contestazione - riguardanti la valutazione in eccesso dei derivati negoziati da una banca - non fossero "false", ma giudizi tecnici opinabili, rientranti nella libera manifestazione del pensiero).

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9644 del 11/05/2016