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Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3415 del 05/03/2012

Selezione di dipendenti per l'accesso a qualifiche superiori o altri benefici - Illegittima esclusione di dipendente da parte del datore di lavoro - Danno da perdita di "chance" - Criteri di liquidazione - Contenuto.

In caso d'illegittima esclusione di dipendente, da parte del datore di lavoro, nella selezione per il conferimento di qualifiche superiori o altri benefici, il conseguente danno da perdita di "chance" dev'essere liquidato con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., tenendo presente, ai fini del giudizio probabilistico e comparativo necessario, ogni elemento di prova ritualmente introdotto nel processo. Ne consegue che il giudice dovrà rigettare la domanda risarcitoria quando gli elementi probatori acquisiti permettano di escludere con adeguata sicurezza che il lavoratore potesse avere concrete possibilità di successo, mentre, in mancanza di risultanze sul possibile esito della selezione ove correttamente eseguita, potrà ricorrere al criterio residuale del rapporto tra il numero dei soggetti da selezionare e quello dei lavoratori che avrebbero dovuto formare oggetto di selezione, se del caso traendo argomenti di convincimento, circa il grado di probabilità favorevole, anche dal comportamento processuale delle parti, e in particolare dalle carenze di allegazione e prova dei fatti rilevanti e rientranti nell'ambito delle rispettive conoscenze e possibilità di attestazione.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3415 del 05/03/2012