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Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidita' personale - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18773 del 26/09/2016 Bis

Sinistri stradali - Danno biologico - Art. 32, commi 3-ter e 3-quater, del d.l. n. 1 del 2012 - Portata - Fattispecie.

In tema di liquidazione del danno alla persona a seguito di sinistro derivante dalla circolazione stradale, l'art. 32, commi 3-ter e 3-quater, del d.l. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 27 del 2012, esplica criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina legale, conducenti a una obiettività dell'accertamento riguardante le lesioni e i relativi postumi qualora esistenti. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva escluso la risarcibilità del danno biologico temporaneo nonostante il referto medico avesse diagnosticato contusioni alla spalla, al torace e alla regione cervicale, guaribili in sette giorni, che, pertanto, non potevano essere ritenute, come fatto dal giudice di merito, affezioni asintomatiche di modesta entità non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18773 del 26/09/2016 Bis