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Vendita immobile locato ad uso diverso – Cass. n. 4755/2023

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - fatturazione delle operazioni - locazione - trasferimento a titolo particolare della cosa locata (alienazione) - in genere - Vendita immobile locato ad uso diverso - Subentro di locatore non esente IVA ad originario contraente esente - Canone - Conseguenze.

 

In tema di contratto di locazione, nel caso in cui venga stipulato un contratto di locazione di bene immobile ad uso diverso da un soggetto locatore esentato dall'IVA e questi, trasferendo il bene immobile, ceda il contratto di locazione ad altro locatore cessionario il quale, viceversa, non benefici dell'esenzione, quest'ultimo non può pretendere di addebitare al conduttore quanto, non essendo soggetto esente, debba versare a titolo di IVA sull'importo del canone convenuto originariamente, essendo tenuto a rispettare il contratto ex art. 1599 c.c.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4755 del 15/02/2023 (Rv. 666749 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1599

 

Corte

Cassazione

4755

2023