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Impugnazione della sola statuizione sulle spese processuali – Cass. n. 3812/2023

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - in genere - Cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dal contribuente solo attraverso un estratto di ruolo - Opposizione - Giudicato - Impugnazione della sola statuizione sulle spese processuali - "Ius superveniens" - Art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Incidenza - Esclusione - Rilevanza ai fini della decisione sulle spese - Sussistenza.

 

Se la sentenza di accoglimento dell’opposizione ad una cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dall'opponente solo attraverso un estratto di ruolo è impugnata soltanto per la statuizione sulle spese, lo "ius superveniens" di cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammissibili - non può incidere sulle statuizioni coperte dal giudicato, ma può rilevare ai fini della decisione di compensazione dei costi della lite.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3812 del 08/02/2023 (Rv. 667177 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Civ_art_2909

 

Corte

Cassazione

3812

2023