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Criteri di deducibilità delle passività – Cass. n. 10891/2022

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sulle successioni e donazioni - aliquote - imposta sulle successioni - accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta - in genere - Criteri di deducibilità delle passività - Debiti contratti per l'acquisto di beni o di diritti non compresi nell'attivo ereditario – Deducibilità - Esclusione - Ragioni.

 

In tema di imposta sulle successioni e donazioni, il regime di non deducibilità dei debiti contratti per l'acquisto di beni o di diritti non compresi nell'attivo ereditario, prevista dall'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 346 del 1990, si estende ai debiti contratti per l'acquisto di quote societarie che, in conseguenza della richiesta di esenzione dell'imposta di successione sul relativo trasferimento, ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto, non possono considerarsi comprese nell'attivo ereditario.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 10891 del 05/04/2022 (Rv. 664338 - 01)

 

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Cassazione

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2022