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Aliquota applicabile – Cass. n. 10903/2022

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - determinazione - detrazioni - in genere - Reddito d'impresa - Determinazione - Società controllante - Mancata produzione di reddito - Aliquota applicabile - Ordinaria e non agevolata - Ragioni.

 

In tema di determinazione del reddito di impresa, l'ente controllante che risulti in perdita fiscale o privo di redditi propri, e sia quindi sprovvisto di una propria "aliquota media", non può invocare l'applicazione dell'aliquota minima del 27%, in relazione alla tassazione dei redditi esteri imputati per trasparenza e prodotti da controllata estera, giacché in tal modo beneficerebbe di un trattamento agevolato non più previsto dopo la novellazione dell'art. 167 del d.P.R. n. 917 del 1986 ad opera dell'art. 1, comma 142, della l. n. 208 del 2015, con conseguente applicazione dell'aliquota ordinaria.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 10903 del 05/04/2022 (Rv. 664296 - 01)

 

Corte

Cassazione

10903

2022